tag:blogger.com,1999:blog-62997709835750138752023-11-16T16:51:23.332+01:00CDD LAVORO SICUREZZA SALUTE PRIVACY E FAMIGLIAPAOLO FERRAROhttp://www.blogger.com/profile/05314580842191108998noreply@blogger.comBlogger7125tag:blogger.com,1999:blog-6299770983575013875.post-7531016998869953042005-10-28T23:12:00.001+02:002021-10-28T19:22:05.487+02:00PRIVACY E TRATTAMENTO DATI IN AMBITO SANITARIO<div align="CENTER" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 4;">
<br /></div>
<table border="1" bordercolor="#000000" cellpadding="6" cellspacing="0" style="width: 557px;">
<colgroup><col width="543"></col>
</colgroup><tbody>
<tr>
<td valign="TOP" width="543">
<ol type="I">
<li><div align="CENTER" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 4;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: x-large;"><i>I
PRIVACY IN GENERALE</i></span></span></div>
</li>
</ol>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="TOP" width="543">
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>Principi
generali – tutela della riservatezza e parametri costituzionali
( tutela della personalità e della salute) . Gli effetti del
trattamento dei dati e le nuove esigenze di tutela e il
bilanciamento con altri interessi. </i></span></span>
</div>
</td>
</tr>
</tbody></table>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>Nell’era
dei computer e della raccolta automatica, fruizione, trattamento ed
elaborazione digitale dei dati e vieppiù con Internet,
<span style="color: black;">l’ottocentesco richiamo al “ right to be
let alone “ , diritto ad essere lasciati soli, appare un
primordiale antecedente, un antico richiamo giuridico alla tutela
dell’individuo nella sua sfera privata.</span></i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i><span style="color: black; font-size: large;">Le
tutele giuridiche tradizionali apprestate alla persona, tipiche
della normazione della prima metà del secolo passato, (da noi -
immagine e tutela inibitoria contro l'abuso dell'immagine quando
arrechi "pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona
– art 10 cod. civ. - Segretezza della corrispondenza (art. 15
cost.) - Inviolabilità del domicilio (art. 14 cost.) - Riserbo
(Petacci c. Palazzi, Cass. 990/1963):inteso come titolarità sui
fatti privati non su quelli pubblici. - diritti della personalità,
art. 5, nome 6-7, immagine 10 c.c. e 9 ss l.d.a. …) ex art. 2 Cost.
(App. Milano con esplicito riferimento anche all'art. 8 Convenzione
per i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ratificata con
l. 4 agosto 1955 n. 848 ) e le loro corrispondenti estrinsecazioni
nelle più incisive tutele in sede penale ( diffamazione, illecite
interferenze di vario tenore etc ) si erano già evolute negli anni
’60 e ’70, alla luce dei principi costituzionali, ed attraverso
le applicazioni concrete dei giudici nostrani, giungendo ad una
accezione più amplia ed evoluta del diritto alla riservatezza .</span></i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i><span style="color: black; font-size: large;">Diritto
alla riservatezza inteso quale esplicazione di un unico diritto della
personalità che si distingue dal diritto al nome e dal diritto
all'immagine e che a loro volta ne costituiscono solo un'esplicazione
concreta . In tale accezione la nozione giuridica di privacy era già
giunta, oltre trenta anni fa, alla tutela delle situazioni
strettamente personali e familiari, la cui conoscenza non
rappresenti un interesse apprezzabile per i terzi ( prescindendo
dall'offesa all'onore e alla reputazione, e andando oltre il
diritto alla identità personale, secondo la logica dello
svolgimento dell'intimità personale e familiare in un domicilio
ideale (individuando una vera e propria PRIVACY “ SPAZIALE “ ).
Tale privacy spaziale verrà tutelata dal legislatore nella prima
metà degli anni ‘90 persino anche attraverso la fattispecie che
sanziona penalmente, a querela, le intrusioni in computer e
sistema informatico personale ( domicilio “ informatico “ con
espressione impropria ma efficace ).</span></i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i><span style="color: black; font-size: large;">Proprio
tale ultima “ privacy spaziale” nella società
dell'informazione è stata da tempo affiancata ed anzi superata da
una vera e propria “ PRIVACY INFORMATIVA “..</span></i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="color: black;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>A
livello normativo siamo perciò, ormai da oltre un decennio, entrati
nell’era del “diritto a mantenere il controllo sulle
informazioni che ci riguardano” a tutela della sfera personale
intangibile, Una tutela volta ad elidere o mitigare i nuovi
pericoli per l’individuo creati dalla evoluzione vorticosa della
società cibernetica.</i></span></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i><span style="color: black; font-size: large;">Erano
difatti e sono fondamentalmente due i rischi insiti nell’elaborazione
di ogni genere di dato personale. Da un lato quello di un eccessivo
controllo sociale da parte di poteri forti, “ di orwelliana
memoria “, un pericolo oggi accresciutosi a dismisura .
Dall’altro, più in generale, la possibilità che anche da
informazioni disperse ed impersonali o “dagli atti più banali
dell’individuo si possa risalire ai suoi più intimi segreti” e
consentirne un uso invasivo, onnipresente, oppressivo, anche solo a
fini commerciali. Ma il pericolo è cresciuto esponenzialmente,
tramutandosi in una realtà dannosa onnipresente, proprio grazie
alla costituzione di banche enormi di dati ed alla concomitante
possibilità tecnologica di trattamento informatizzato ed incrocio
dei dati.</span></i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i><span style="color: black;">Ideologi,
sociologi, giuristi ed intellettuali erano però arrivati a queste
conclusioni di massima ben prima dell’ultimo nostro T.U. DGLVO 196
del 2003 , e della antecedente legge 675/96 e delle direttive europee
46 del 1995 e 48 del 2002: la privacy, in una società informatica.
si può tutelare effettivamente solo disciplinando la libertà di
raccogliere, elaborare e memorizzare dati, in quanto di per sé tale
libertà è potenzialmente lesiva della privacy e può conferire
poteri e conoscenze enormi ai soggetti che trattino i dati mettendoli
in relazione globale con ogni altro dato disponibile. Necesse est
regolamentare perciò e i benefici di conoscenza, e le utilità
positive che il potere derivato dall’informatizzazione comporta,
non sono azzerabili mediante un ipotetico diktat antistorico,
irrealizzabile: quindi la unica strada percorribile è quella di
bilanciare ed equilibrare gli interessi in giuoco, disciplinando
diritti e facoltà, doveri ed obblighi, e mezzi di controllo e
tutela, con modalità necessariamente duttili, atte cioè a
consentire un adeguamento continuo alla realtà in movimento ed alle
conoscenze acquisite sulla realtà in particolare attraverso una
nuova figura di specifico rilievo , il Garante. </span></i></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i><span style="color: black; font-size: large;">Di
qui la impossibilità di prevedere meri divieti od una legislazione
fatta solo di principi o divieti generali eventualmente sanzionati,
mentre la necessaria complessità della normazione da adottare, e
una graduazione gerarchica delle facoltà e dei correlati obblighi e
doveri, , dei divieti particolari e delle limitazioni al trattamento,
e delle fonti di regolamentazione , e delle autorizzazioni che
rimuovono limiti in via generale ovvero ad hoc, ha reso a sua volta
più necessaria che mai la creazione di agenzie di tutela garanti
della privacy, con compiti complessi di controllo e tutela ma anche
analisi , studio e “ regolamentazione integrativa e dinamica “
dei fenomeni.</span></i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="color: black;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>E’
in primo luogo è proprio a queste considerazioni e premesse generali
che occorre fare mente locale, quando si manifestano le insofferenze,
ai laccioli, vincoli e responsabilità che le normative sulla privacy
impongono : le critiche e manifestazioni giustificate delle
difficoltà solo così diventano costruttive, e non gettano il
bambino con l’acqua sporca.</i></span></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i><span style="color: black;">Va
poi tenuto espressamente presente che la pretesa a controllare i
termini entro cui informazioni personali - identificabili per
l’individuo sono acquisite, raccolte, trattate , usate ed
eventualmente divulgate (quando non vietato) è connotata in modo
specifico nei sistemi giuridici continentali e nella comunità
economica europea cui apparteniamo. </span></i></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i><span style="color: black;">Vi
è sì, in comune con la esperienza statunitense, la attenzione
alla privacy intesa quale sfera di autodeterminazione informativa e
quale elemento determinante della fiducia degli individui e
necessaria ad esempio, tra l’altro, al proliferare del commercio
elettronico. Ma lì prevale l’affidamento a normative settoriali,
non costruite in funzione di garantire la trasparenza del
trattamento o di impedire i trattamenti secondari: la fonte primaria
di regolamentazione è il contratto ( spesso però tra soggetti di
diseguale capacità e forza ) assieme all'autoregolamentazione
spontanea di settore, con affidamento pressoché esclusivo a codici
di condotta e pratiche sviluppate unilateralmente da singole
industrie. </span></i></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i><span style="color: black;">In
Europa ed in Italia invece la attenzione allo statuto dell’individuo
e dei diritti della persona, presuppone quantomeno il ruolo centrale
della statuizione normativa e dell’intervento di garanzia dello
Stato e antepone, di massima, le esigenze di protezione sociale
all’affidamento alle ipotetiche capacità di autoregolamentazione
del libero mercato. Dalla medesima scelta di protezione sociale
deriva poi la necessità di un continuo e complesso bilanciamento del
diritto alla privacy informativa con altri diritti fondamentali c.d.
di pari rango e con gli interessi pubblici diretti a tutelare beni
primari (sicurezza e salute collettiva ad es.) . Ed il medesimo
ricorso alle fonti di autoregolamentazione ( codici adottati dalle
categorie professionali, e con procedure individuate ) non può che
essere inquadrato e incastonato in tale specifico contesto
istituzionale </span></i></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i><span style="color: black;">Ma
sempre per tale ragione la disciplina della privacy si rivolge ad
ogni soggetto pubblico e privato. Attraverso di essa lo Stato, anche
in nome dello statuto dell’individuo e della esigenza di protezione
sociale, autolimita e disciplina di principio innanzitutto il
proprio potere di trattare ed utilizzare i diversi tipi di dati. E di
qui la ulteriore spiegazione del perché al Garante della privacy
vengano affidati poteri e ruolo tali da averne fatto lumeggiare quasi
una collocazione intermedia atipica. Peraltro la Cassazione ha ormai
autorevolmente escluso che si tratti di organo paragiurisdizionale (
risultando i provvedimenti affidati al Garante sottoposti al vaglio
giurisdizionale ed il Garante legittimato quale parte nei processi
ordinari mentre la tutela risarcitoria del danno ex art 2059 CC deve
ritenersi ricondotta in alveo giurisdizionale ordinario ). </span></i></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i><span style="color: black; font-size: large;">Altra
questione è poi se, nel concreto momento politico , per quella
eterogenesi dei fini che spesso caratterizza le scelte, il
bilanciamento effettuato si sia proceduto talvolta inutilmente
sacrificando qualche interesse pubblico, peraltro di primaria
importanza. Alludo alla disciplina, rivista di recente, della
tenuta ed acquisizione poi da parte della autorità giudiziaria dei
dati relativi alle comunicazioni telefoniche ed ancor più alla
facoltà/possibilità, di fatto riconosciuta ai gestori di servizi di
telefonia per la rete ed agli Internet Providers, di cancellare
tout court i dati afferenti i log delle connessioni in rete, in
quanto non più necessari, ( e non lo sono dal giorno dopo e di
regola neanche per le fatturazioni, attesa la tipologia dei contratti
stipulati, sempre di più a forfait ). Con quali danni per la tutela
della legalità e per le indagini della a.g. che sono da tempo
relative ad ogni tipo di fatto criminale consumato o preparato
tramite INTERNET, è facile immaginare. </span></i></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<br />
</div>
<table border="1" bordercolor="#000000" cellpadding="6" cellspacing="0" style="width: 557px;">
<colgroup><col width="543"></col>
</colgroup><tbody>
<tr>
<td valign="TOP" width="543">
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>Art.
153. Il Garante . La Corte di cassazione, ha osservato correggendo
orientamenti espressi sia dal Tribunale di Milano nel 1999 che del
Tribunale di Roma nel 2000, che la protezione assicurata ai
diritti della persona si realizza (anche nel contesto del codice
appena entrato in vigore) attraverso un coordinato meccanismo di
interventi da parte del Garante, in cui si prevedono attività di
prevenzione nei confronti di comportamenti potenzialmente lesivi,
acquisizione di ufficio di informazioni o pareri e decisioni su
ricorso degli interessati o d’ufficio. Nel caso in cui
l’intervento del Garante sia conseguenza di una istanza
dell’interessato per far valere uno dei diritti di cui all’art.
13 (ora, art. 7 del codice), osserva la Corte, l’accertamento
del fondamento della pretesa di protezione avviene in
contraddittorio con il controinteressato, ed il procedimento
prevede anche taluni poteri di natura istruttoria in capo al
Garante, con impugnazione in unico grado di merito, davanti al
Tribunale ordinario; nel caso in cui l’attività del Garante si
dispiega di ufficio e dà luogo ad un divieto di trattamento
ritenuto contrastante con i principi e gli obblighi di legge, il
provvedimento del Garante è impugnabile davanti al giudice
ordinario analogamente a quello emesso da impulso di parte
ancorché senza contraddittorio.Conseguentemente, secondo il
supremo Collegio, solo la domanda con la quale si intende far
valere un diritto, alternativo alla azione giudiziaria, apre il
particolare procedimento in contraddittorio, mentre negli altri
casi, il provvedimento del Garante è direttamente impugnabile
davanti al giudice, con la stessa procedura prevista per i
provvedimenti resi in contraddittorio con il titolare e
l’interessato. Dunque, non è esatto sostenere che i fini
dell’Ufficio del Garante di tutela dei diritti della persona
giustificano una posizione dell’Autorità parificabile a quella
dì “giudice di conflitti ìntersoggettivi dìspiegata
all’interno di un processo di tipo giudiziario” poiché tale
situazione è comparabile con quella di altre autorità
indipendenti, a cui è affidata la tutela di diritti soggettivi di
rango costituzionale (come la tutela della struttura
concorrenziale del mercato) mediante l’adozione di
<br />provvedimenti che sono, pur sempre, sottoposti al controllo
dell’Autorità giudiziaria. In conclusione, poiché non è dato
rinvenite nell’ordinamento giudiziario vigente un tertium genus
tra amministrazione e giurisdizione, non può esistere nemmeno,
secondo il Giudice dì legittimità, una forma
paragiurisdizionale, distinta dall’amministrazione e dalla
giurisdizione.</i></span></span></div>
</td>
</tr>
</tbody></table>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<br /><br />
</div>
<table border="1" bordercolor="#000000" cellpadding="6" cellspacing="0" style="width: 557px;">
<colgroup><col width="543"></col>
</colgroup><tbody>
<tr>
<td valign="TOP" width="543">
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>Art.
153. Il Garante ha il compito di:</i></span></span></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="TOP" width="543">
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>a)
controllare i trattamenti ( funzione di controllo ed ispettiva )</i></span></span></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="TOP" width="543">
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i>b)
esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi </i></span></span>
</span></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="TOP" width="543">
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>c)
prescrivere anche d'ufficio misure necessarie per rendere il
trattamento lecito e conforme</i></span></span></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="TOP" width="543">
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i>d)
vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, trattamenti illeciti
o non corretti o disporre il blocco di dati </i></span></span>
</span></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="TOP" width="543">
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>e)
promuovere la sottoscrizione di codici deontologici ai sensi
dell'articolo 12 e dell'articolo 139;</i></span></span></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="TOP" width="543">
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>f)
segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunità di interventi
normativi di aggiornamento;</i></span></span></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="TOP" width="543">
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i>g)
esprimere pareri nei casi previsti; ( funzione consultiva ) </i></span></span>
</span></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="TOP" width="543">
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>h)
curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina (
trattamento dati, finalità, e misure di sicurezza )</i></span></span></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="TOP" width="543">
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>i)
denunciare i reati perseguibili d'ufficio ( pleonastico ) ;</i></span></span></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="TOP" width="543">
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>l)
tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle
notificazioni di cui all'articolo 37;</i></span></span></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="TOP" width="543">
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>m)
predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e
sullo stato di attuazione del codice,</i></span></span></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="TOP" width="543">
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>2.
Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la funzione di
controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati
personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni
internazionali o da regolamenti comunitari e, in particolare:</i></span></span></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="TOP" width="543">
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>a)
dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni,
di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di
adesione all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione di
applicazione;</i></span></span></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="TOP" width="543">
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>b)
dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni, di
ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva dell'Ufficio
europeo di polizia (Europol);</i></span></span></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="TOP" width="543">
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>c)
dal regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo1997, e
dalla legge 30 luglio 1998, n. 291, e successive modificazioni, di
ratifica ed esecuzione della convenzione sull'uso dell'informatica
nel settore doganale;</i></span></span></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="TOP" width="543">
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>d)
dal regolamento (Ce) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre
2000, che istituisce l"Eurodac" per il confronto delle
impronte digitali e per l'efficace applicazione della convenzione
di Dublino;</i></span></span></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="TOP" width="543">
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>e)
nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione delle
persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere
personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa
esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità
designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi
dell'articolo 13 della convenzione medesima.</i></span></span></div>
</td>
</tr>
</tbody></table>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i>Comunque
i principi portanti della normativa vengono nel codice della privacy
felicemente fissati: “ Chiunque ha diritto alla protezione dei
dati personali che lo riguardano “ “ Il trattamento dei dati
personali deve svolgersi nel rispetto di diritti, libertà
fondamentali e dignità dell’interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto
alla protezione dei dati personali “ Tutela di diritti e libertà
indicati deve essere assicurata mediante modalità semplificate
armonizzate ed efficaci non solo per il loro esercizio da parte
degli interessati, ma anche per l’adempimento degli obblighi da
parte dei titolari del trattamento “. “ Trattamento ed utilizzo
di dati personali ed identificativi deve essere limitato al
necessario ed i dati debbono essere resi anonimi, ovunque possibile,
salvo modalità che permettano di identificare l’interessato in
caso di necessità.”. </i></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>Spicca
in questo quadro tra gli altri il divieto di Profiling che è
diretta e quasi iconografica espressione della tutela dell’individuo
nelle società cibernetica : “Art. 14 (Definizione di profili e
della personalità dell’interessato) 1. Nessun atto o provvedimento
giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del
comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento
automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la
personalità dell'interessato. 2. L'interessato può opporsi ad ogni
altro tipo di determinazione adottata sulla base del trattamento
indicato salvo che la determinazione sia stata adottata in occasione
della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento
di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie
individuate dal presente codice o da un provvedimento del Garante. E
“ Art 22 10 co. I dati sensibili e giudiziari non possono essere
trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a definire il
profilo o la personalità dell'interessato.”</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>LA
disciplina introdotta dal codice per la <span style="color: black;">
tutela della privacy informativa, si presenta poi :</span></i></span></span></div>
<ul>
<li><div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i><span style="color: black;">Unitaria
in funzione della regolamentazione del trattamento dei dati
personali, ma più specifica per i c.d. dati sensibili, ed
ulteriormente specificata per i dati idonei a rilevare lo stato di
salute dell’individuo , in ambito sanitario e non;. </span></i></span></span>
</span></div>
</li>
<li><div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i><span style="color: black; font-size: large;">Sedimentata
con riguardo alla diversa natura ed alle molteplici finalità
istituzionali dei soggetti pubblici, avendo trasfuso l’
esperienza accumulata del Garante dal 1997 al 2002, e quindi
organizzata regolamentando distinti sistemi, ambiti e settori (
giudiziario, forze di polizia, difesa e sicurezza dello Stato,
sanitario, istruzione, lavoro e previdenza sociale, bancario,
finanziario ed assicurativo, marketing diretto, comunicazioni
elettroniche, libere professioni ed investigazione privata,
giornalismo ed espressione artistica e letteraria, ambito pubblico
in genere con riguardo al bilanciamento tra privacy e diritto di
accesso ai dati, registri pubblici, albi professionali,
cittadinanza, immigrazione , diritti politici ed altro ). E le
interferenze tra le discipline di settore e, per quel che ci
interessa, la disciplina sul trattamento dei dati afferenti lo
stato di salute individuale sono innumerevoli.</span></i></span></span></div>
</li>
</ul>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i><span style="color: black; font-size: large;">Tale
disciplina si presenta infine come peculiarmente indirizzata a
risolvere conflitti ed interferenze tra diritti di pari rango
rispetto al diritto alla riservatezza e tra questo ed interessi
pubblici rilevanti e concomitanti.</span></i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i><span style="color: black; font-size: large;">Una
sola avvertenza ulteriore, da rammentare: diverse sono le fonti di
disciplina: il codice richiama non solo fonti normative primarie (
riservando alla sola legge la possibilità di autorizzare certi
trattamenti di dati ) e secondarie ( regolamenti ), ma anche (
oltre ai codici deontologici di particolari categorie professionali,
ed approntati con apposita procedura previo parere del Garante ) la
potestà autorizzatoria generale del Garante, Tale potestà avendo
caratteristiche generali ed astratte, in ragione delle quali è
prevista la pubblicazione dell’aut. Generale sulla G.U. , si
presenta di principio come una fonte integratrice dinamica ( e per
questo tipizzata ), di natura pararegolamentare, e comunque
quantomeno logicamente distinta dai singoli concreti provvedimenti
di autorizzazione ad hoc ( la autorizzazione generale é preventiva
ed esonera i titolari, che vi si conformino integralmente, dal
richiedere autorizzazioni specifiche). </span></i></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="break-before: page; break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-before: always; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<br />
</div>
<table border="1" bordercolor="#000000" cellpadding="6" cellspacing="0" style="width: 557px;">
<colgroup><col width="543"></col>
</colgroup><tbody>
<tr>
<td valign="TOP" width="543">
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="CENTER" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 4;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>II
. Il codice della privacy: soggetti interessati consenso,
informativa, e diritti strumentali. Dati personali e sensibili ,
finalità trattamento ed autorizzazioni. L’informativa al
Garante .</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<br />
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="TOP" width="543">
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>1.
I dati personali, identificativi e sensibili ed i soggetti che li
trattano. 2. Trattamento di dati personali e dati sensibili. La
distinzione generale tra soggetti pubblici nelle loro funzioni
istituzionali e soggetti privati. 3. Notificazione del trattamento
al Garante solo per alcune categorie di dati personali e dati
sensibili. </i></span></span>
</div>
</td>
</tr>
</tbody></table>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>1.
I dati personali, identificativi e sensibili ed i soggetti che li
trattano</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i><span style="color: black;">Tali
considerazioni generali aprono ora la riflessione, senza ulteriori
approfondimenti teorici, su quanto rilevante , in questo quadro,
sia la privacy informativa con riferimento ai dati sensibili
attinenti la salute dell’individuo. Ma la architettura generale del
codice della privacy richiede un ulteriore sforzo di attenzione
preliminare. Perché esso è strutturato come le cipolle ( direbbe
Shreck , un noto personaggio del cinema dell’era digitale ), a
strati. </span></i></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i><span style="color: black;">Le
discipline generali fanno da regola e quelle particolari da
eccezione e/o completamento ( così come i codici deontologici
approvati secondo le nuove procedure previste e le autorizzazioni
generali del Garante completano ed integrano le discipline settoriali
), e ciò accade anche, e direi tipicamente, in materia di
trattamento dei dati in ambito sanitario . I dati sensibili
strettamente attinenti la salute dell’individuo necessariamente non
sono che una sola parte dei dati personali trattati ( anche )
congiuntamente in ambito sanitario e altresì anche per distinte
finalità. </span></i></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i><span style="color: black;">Sicché
non abbiamo a disposizione un “ utile ascensore “ : l’edificio
normativo della privacy va percorso, non per esigenze meramente
didascaliche. entrando dalla porta ed a piedi,dopo aver incontrato al
piano terra disciplina dei dati e del trattamento in genere, e dati
individuali e sensibili, raggiungendo per le scale, le stanze dei
dati sensibili afferenti la salute dell’individuo, il piano dei
dati trattati in ambito sanitario . </span></i></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i><span style="color: black;">E’
"</span><span style="color: black;"><u>dato personale"</u></span><span style="color: black;">
qualunque informazione relativa all’ “interessato“ che può
essere persona fisica, persona giuridica, ente od associazione,
identificato o identificabile anche indirettamente, mediante
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di
identificazione personale. L’interessato, anche la fine di
assicurare utile esercizio delle varie facoltà strumentali
riconosciutegli, ha diritto in generale ad una preventiva
informativa senza vincoli di forma, che dia conto di tutte le notizie
afferenti finalità e modalità del trattamento, facoltatività od
obbligatorietà del conferimento dei dati, soggetti cui i dati
possono essere comunicati, dati identificativi del titolare del
trattamento . Ed ha diritto a conoscere l’esistenza ed il
contenuto dei dati che lo riguardano, a chiederne aggiornamento e
rettificazione, cancellazione o trasformazione in forma anonima,
ovvero ottenere il blocco dei dati illegittimamente trattati in
violazione di legge .</span></i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i><span style="color: black;">Nell’ambito
dei dati personali sono "</span><span style="color: black;"><u>dati
identificativi"</u></span><span style="color: black;">, quei dati
personali che permettono l’identificazione diretta
dell’interessato. </span></i></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i><span style="color: black;">I
dati personali vengono considerati in quanto trattati da qualunque
persona fisica, persona giuridica e P.A. , associazione od organismo
individuato come “ titolare “ “ responsabile “e cioè
soggetto unico cui competono , eventualmente anche unitamente ad
altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità , modalità di
trattamento dei dati e strumenti adottati a riguardo, anche ai fini
della sicurezza . In base a principi generali del nostro sistema
giuridico ( la responsabilità è personale e nelle organizzazioni
complesse i poteri e le responsabilità sono delegabili con efficacia
liberatoria se la delega presenta i requisiti di effettività
necessari ) viene prevista la figura dell’ “ incaricato” quale
persona fisica autorizzata mediante apposita delega, a compiere le
operazioni di trattamento. </span></i></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i><span style="color: black;">Tutti
i dati personali il cui utilizzo sia liceizzato ( nelle varie forme
previste ) vanno comunque trattati, sia in via primaria che
derivata, in modo lecito e secondo “ correttezza “ , potendo
essere raccolti solo per scopi determinati, espliciti e legittimi,
e vanno conservati, con cautele che consentano l’individuazione
della persona cui si riferiscono, per il solo tempo strettamente
necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati
successivamente, dovendo infine essere custoditi e controllati, in
modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione e perdita o di
accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti . </span></i></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i><span style="color: black;">Sono
poi </span><span style="color: black;"><u>“dati personali sensibili”</u></span><span style="color: black;">,
meritevoli di incisiva e diversificata regolamentazione, quei dati
personali attinenti le persone fisiche che sono idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o
di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché ( elettivamente ) i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.</span></i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="color: black;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>La
ragione della diversificata considerazione riposa nel più intimo
collegamento dei dati sensibili alla sfera della personalità
dell’individuo , e nella maggiore potenzialità offensiva di questa
sfera derivante dalla propalazione ed utilizzo improprio di tali dati
. La particolare protezione destinata al trattamento di dati
sensibili, in special modo da parte di soggetti pubblici, si
ricollega infine anche al pericolo di politiche discriminatorie</i></span></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i><span style="color: black;">Per
i dati afferenti allo stato di salute dell’individuo la tutela è
differenziata ulteriormente, più incisiva in speciale
considerazione anche dello stato di debolezza e indifeso del
soggetto sottoposto a trattamento medico sanitario, e più complessa
ed articolata in ragione della concorrente necessità di
salvaguardia di diritti ed interessi pubblici primari ( integrità ed
incolumità fisica, salute individuale, tutela della salute
collettiva emergenze sanitarie e funzionamento delle istituzioni
pubbliche e private che curano la tutela diretta dei medesimi beni
fondamentali e funzioni di ricerca ed amministrative connesse) E Il
consiglio di Europa ha con riguardo a tali dati rilasciato apposita
raccomandazione ( R 97 del 13/2/1997 che, riprendendo le linee guida
della Convenzione n. 108 del 1981, in ambito sanitario, ha sviluppato
espressamente il tema della tutela dei dati afferenti lo stato di
salute . </span></i></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i>2.
Trattamento di dati personali e dati sensibili. La distinzione
generale tra soggetti pubblici nelle loro funzioni istituzionali e
soggetti privati. </i></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="color: black;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i>A.
DATI PERSONALI .Per i soggetti pubblici ( diversi dagli enti pubblici
economici e dai soggetti privati ) é fissato il principio generale
che il trattamento dei dati personali in genere è lecito, non
richiedendo di massima il consenso dell’interessato nè una
apposita legge o regolamento che lo preveda, ma solo in quanto sia
pertinente ai fini istituzionali . La comunicazione ad altri
soggetti pubblici, anche se solo ammessa per lo svolgimento di
funzioni istituzionali, richiede però comunque apposita
previsione di legge o regolamento, </i></span></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i><span style="color: black; font-size: large;">Viceversa
per i soggetti privati ( ed enti pubblici economici ) vige ( con le
eccezioni elencate nell’art 24 da a) a i), il diverso principio
della necessità del consenso preventivo, previa informativa, In
generale i dati non possono essere diffusi per finalità diverse da
quelle esplicitamente ed appositamente indicate nella notificazione
al Garante circa il trattamento, e comunque quando ne sia stata
ordinata la cancellazione ovvero siano da ritenersi esauriti gli
scopi specifici del trattamento , e sempre fatti salvi gli eventuali
divieti disposti dal Garante o dalla autorità giudiziaria.</span></i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i>B.
DATI SENSIBILI . <span style="color: black;">Per i dati sensibili vi è una
disciplina generale, affatto differente . Per il trattamento dei
dati sensibili da parte dei soggetti pubblici vige difatti il
principio della riserva di legge ( la norma deve altresì specificare
tipologia dei dati ed operazioni eseguibili e le finalità di
rilevante interesse pubblico perseguite e se la legge avendo
indicato le finalità di rilevante interesse pubblico, non specifica
dati ed operazioni previste, gli enti pubblici possono procedere al
trattamento solo con riguardo a dati ed operazioni individuati e
resi pubblici, mediante apposito regolamento sottoposto al
preventivo parere del Garante. In assenza di una disposizione di
legge, solo per il perseguimento di finalità di rilevante interesse
pubblico, può essere autorizzato il trattamento di dati sensibili,
previa apposita decisione affidata al Garante ( art 26 ) Comunque il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari può essere effettuato
solo in quanto </span><span style="color: black;"><u>indispensabile a
svolgere attività istituzionali, mediante procedure di verifica
periodiche atte a garantire esattezza , aggiornamento, pertinenza e
completezza dei dati, previa criptazione e sistemi informatici atti a
consentire accesso al singolo dato solo a soggetti autorizzati con
registrazione dell’accesso e dell’identità mediante password del
soggetto che accede al dato. </u></span></i></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i><span style="color: black;">Per
i soggetti privati vige il principio che il trattamento dei dati
sensibili è possibile solo previo </span><span style="color: black;"><u>consenso
scritto dell’interessato</u></span><span style="color: black;"> </span><span style="color: black;"><u>e
</u></span><span style="color: black;">previa </span><span style="color: black;"><u>autorizzazione
del Garante</u></span><span style="color: black;">, salvo che non si
tratti di dati conferiti e trattati esclusivamente nell’ambito di
associazioni religiose, e di associazioni confederazioni di
categoria e sindacali . Non occorre il consenso ma basta
l’autorizzazione del Garante, alle associazioni senza scopo di
lucro per i dati relativi agli aderenti, se il trattamento attiene
all’espletamento di investigazioni difensive, o per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, adempiere specifici
obblighi previsti dalla legge , da regolamento o da norme comunitarie
per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e
sicurezza del lavoro e di previdenza ed assistenza, nei limiti
fissati dal Garante con autorizzazione ( generale ) oltrechè
quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita ed
incolumità di terzi mentre non occorre l’autorizzazione ma basta
il consenso se va tutelata la vita e l’incolumità dell’interessato
medesimo.</span></i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i><span style="color: black; font-size: large;">In
tutti casi elencati dalla norma è individuabile l’assenza del
pericolo nel trattamento dei dati o la prevalenza accordata ai soli
diritti di pari rango.</span></i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>3.
Notificazione del trattamento al Garante solo per alcune categorie di
dati personali e dati sensibili .</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i><span style="color: black; font-size: large;">Una
composita categoria di dati personali e dati sensibili,, espandibile
o riducibile dal Garante con provvedimento generale destinato a
pubblicazione sulla G. U. , viene elencata dall’art 37 che obbliga
i titolari autorizzati ( ex lege o mediante autorizzazione del
Garante ) a notificare con modalità appositamente disciplinate il
trattamento di dati cui intendono procedere ( ed il Garante a creare
un registro delle notificazioni, altresì accessibile a chiunque ).</span></i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>Tale
elenco è stato modificato con provvedimento a carattere generale del
31 marzo 2004 deliberazione n. 1 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 6 aprile 2004, n. 81, immettendovi tutta una serie di
eccezioni che derivano, a ben vedere, dalla rilettura sistematica
dei principi e quindi dalla consueta esigenza di bilanciamento dei
diritti di pari rango in giuoco o della necessità di rispettare
obblighi di legge preesistenti e riconducibili a diritti di pari
rango. Il Garante ha inteso motivare <u>ulteriormente</u> la
esclusione con la considerazione che i trattamenti elencati risultano
già effettuati con modalità che permettono, allo stato, di
sottrarli all’obbligo di notificazione</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i>Ad
oggi debbono ritenersi assoggettati all’obbligo di notificazione i
trattamenti con le relative eccezioni appresso elencati </i></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="color: black;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>1)
dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica
di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica
salvo che non si tratti di :</i></span></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>a)
trattamenti non sistematici di dati genetici o biometrici effettuati
da esercenti le professioni sanitarie, anche unitamente ad altri
esercenti titolari dei medesimi trattamenti, rispetto a dati non
organizzati in una banca di dati accessibile a terzi per via
telematica. Ciò limitatamente ai dati e alle operazioni, compresa la
comunicazione, indispensabili per perseguire finalità di tutela
della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato o di un
terzo;</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>b)
trattamenti di dati genetici o biometrici effettuati nell’esercizio
della professione di avvocato, in relazione alle operazioni e ai dati
necessari per svolgere le investigazioni difensive di cui alla legge
n. 397/2000, o comunque per far valere o difendere un diritto anche
da parte di un terzo in sede giudiziaria. Ciò sempre che il diritto
sia di rango almeno pari a quello dell’interessato e i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento;</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>c)
trattamenti di dati che indicano la posizione geografica di mezzi di
trasporto aereo, navale e terrestre, effettuati esclusivamente a fini
di sicurezza del trasporto;</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i><span style="color: black;">2)
</span><span style="color: black;"><u>dati idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita,
prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche
di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche,
rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive,
sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della
spesa sanitaria, </u></span><span style="color: black;">salvo che non si
tratti di :</span></i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>trattamenti
di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
effettuati da esercenti le professioni sanitarie, anche unitamente ad
altri esercenti titolari dei medesimi trattamenti:</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>a)
a fini di procreazione assistita, di trapianto di organi e tessuti,
indagine epidemiologica, <u>rilevazione di malattie mentali,</u>
infettive, diffusive o di sieropositività. Ciò sempre che i
trattamenti siano effettuati <u>non sistematicamente, rispetto a dati
non organizzati in una banca di dati accessibile a terzi per via
telematica e limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili
per la tutela della salute o dell’incolumità fisica
dell’interessato o di un terzo</u>;</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>b)
ad esclusivi fini di <u>monitoraggio della spesa sanitaria o di
adempimento di obblighi normativi in materia di igiene e sicurezza
del lavoro e della popolazione</u>;</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i><span style="color: black;">3)
</span><span style="color: black;"><u>dati idonei a rivelare</u></span><span style="color: black;">
la vita sessuale o </span><span style="color: black;"><u>la sfera psichica</u></span><span style="color: black;">
trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro,
anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o
sindacale salvo che non si tratti di :</span></i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>trattamenti
di dati idonei a rivelare la sfera psichica di lavoratori:</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>a)
effettuati da associazioni, enti od organismi a carattere sindacale
per adempiere esclusivamente a specifici obblighi o compiti previsti
dalla normativa in materia di rapporto di lavoro o di previdenza,
anche in tema di diritto al lavoro dei disabili;</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>b)
effettuati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro,
anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico o religioso
riguardo a dati di propri dipendenti o collaboratori, per adempiere
esclusivamente a specifici obblighi previsti dalla normativa in
materia di rapporto di lavoro o di previdenza;</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="color: black;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>4)
dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici volti a
definire il profilo o la personalità dell’interessato, o ad
analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare
l’utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione
dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi
medesimi agli utenti salvo che non si tratti di :</i></span></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>trattamenti
di dati personali:</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>a)
che non siano fondati unicamente su un trattamento automatizzato
volto a definire profili professionali, effettuati per esclusive
finalità di occupazione o di gestione del rapporto di lavoro, fuori
dei casi di cui alla lettera e) del medesimo art. 37, comma 1;</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>b)
che non siano fondati unicamente su un trattamento automatizzato
volto a definire il profilo di un investitore, effettuati
esclusivamente per adempiere a specifici obblighi previsti dalla
normativa in materia di intermediazione finanziaria;</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>c)
relativi all’utilizzo di marcatori elettronici o di dispositivi
analoghi installati, oppure memorizzati temporaneamente, e non
persistenti, presso l’apparecchiatura terminale di un utente,
consistenti nella sola trasmissione di identificativi di sessione in
conformità alla disciplina applicabile, all’esclusivo fine di
agevolare l’accesso ai contenuti di un sito Internet;</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>5)
<span style="color: black;">dati sensibili registrati in banche di dati a
fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati
sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e
altre ricerche campionarie salvo che non si tratti di :</span></i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>trattamenti
di dati sensibili effettuati:</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>a)
al solo fine di selezione di personale per conto esclusivamente di
soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario o societario;</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>b)
da soggetti pubblici per adempiere esclusivamente a specifici
obblighi o compiti previsti dalla normativa in materia di occupazione
e mercato del lavoro;</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>c)
da associazioni o organizzazioni di categoria al solo fine di
svolgere ricerche campionarie relativamente a dati riguardanti
l’adesione alla medesima associazione o organizzazione;</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>6)
<span style="color: black;">dati registrati in apposite banche di dati
gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla
solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto
adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.
salvo che non si tratti di :</span></i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>trattamenti
di dati personali:</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>a)
effettuati da soggetti pubblici per la tenuta di pubblici registri o
elenchi conoscibili da chiunque;</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>b)
registrati in banche di dati utilizzate in rapporti con l’interessato
di fornitura di beni, prestazioni o servizi, o per adempimenti
contabili o fiscali, anche in caso di inadempimenti contrattuali,
azioni di recupero del credito e contenzioso con l’interessato;</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>c)
registrati in banche di dati utilizzate da soggetti pubblici o
privati per adempiere esclusivamente ad obblighi normativi in materia
di rapporto di lavoro, previdenza o assistenza;</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>d)
registrati in banche di dati utilizzate da soggetti pubblici al solo
fine della tenuta ed esecuzione di atti, provvedimenti e documenti,
in tema di riscossione di tributi, applicazione di sanzioni
amministrative, o rilascio di licenze, concessioni o autorizzazioni;</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>e)
relativi a immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusive
finalità di sicurezza o di tutela delle persone o del patrimonio;</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>f)
trattati, in base alla legge, dai soggetti autorizzati in relazione
alle operazioni e ai dati necessari all’esclusivo fine di prestare
l’attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa
connessi o strumentali ("confidi");</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<br />
</div>
<table border="1" bordercolor="#000000" cellpadding="6" cellspacing="0" style="width: 557px;">
<colgroup><col width="543"></col>
</colgroup><tbody>
<tr>
<td valign="TOP" width="543">
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<br />
</div>
<div align="CENTER" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 4;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>III
. I dati idonei a rivelare lo stato di salute. Trattamenti in
genere ed in ambito sanitario </i></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<br />
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="TOP" width="543">
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i><span style="color: black;">1.
</span><span style="color: black;">La tenuta separata dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute. in genere ed in ambito sanitario. il
divieto di identificazione per alcune categorie speciali di dati.</span>
<span style="color: black;">2. Trattamenti appositamente disciplinati:
dati genetici e donatori di midollo osseo, certificato di
assistenza al parto, banche dati nazionali preesistenti. 3.
Trattamento dati sullo stato di salute: a) con finalità di
tutela della salute e della incolumità fisica dell’interessato.
La tutela dei terzi e della collettività. Il principio del
consenso informato preventivo e la tutela di interessi di pari
rango prevalenti 4. Trattamento dati sullo stato di salute: b)
secondo finalità di rilevante interesse pubblico. Compiti del
Servizio Sanitario Nazionale e settori vari individuati ex lege .
</span>5. Tutte le ipotesi di trattamento dati sulla salute anche
alla luce della <span style="color: black;">autorizzazione </span>generale
del garante n. 2/2004. Didascalia riepilogativa dei trattamenti
non necessitanti autorizzazione o liceizzati per i quali non dovrà
comunque essere richiesta autorizzazione ad hoc al garante
(conformandosi però il titolare responsabile esattamente alla
autorizzazione generale. 6. Modalità semplificate per
l’informativa all’interessato nel caso di trattamento dati
raccolti in ambito sanitario per finalità di tutela della salute
ed incolumità fisica da parte di organismi sanitari pubblici e
privati, ed esercenti professioni sanitarie nonché anche di
trattamento dei dati a fini di tutela dell’igiene e sicurezza
del lavoro. 7 In particolare l’informativa dei medici di
famiglia e dei pediatri e le ulteriori modalità semplificate per
il consenso dell’interessato finalizzate a coprire la intera
filiera sanitaria degli interventi medico terapeutici 8 Le
informazioni mediche all’interessato. 9. Le prescrizioni mediche
come documento contenente dati personali: le soluzioni
legislative. 10. Diritto di accesso ai dati delle cartelle
cliniche. 11. Gli illeciti sanzionati in genere ed i soggetti
responsabili in ambito sanitario </i></span></span>
</span></div>
</td>
</tr>
</tbody></table>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i>1.
<span style="color: black;"> </span><span style="color: black;">La tenuta
separata dei dati idonei a rivelare lo stato di salute. in genere ed
in ambito sanitario. il divieto di identificazione per alcune
categorie speciali di dati.</span> </i></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="color: black;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i>I
dati inerenti lo stato di salute individuale sono assoggettati
innanzitutto a divieto di diffusione che riguarda sia i soggetti
pubblici ( art 22 8° co ) che i privati ( art 26 5° co. ) .che li
trattino. </i></span></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<table border="1" bordercolor="#000000" cellpadding="4" cellspacing="0" style="width: 547px;">
<colgroup><col width="537"></col>
</colgroup><tbody>
<tr>
<td height="86" valign="TOP" width="537">
<div style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i><span style="color: black;">Ma
la notizia relativa può invece essere pubblicata/diffusa, nei
limiti del principio di essenzialità dell’informazione, se di
interesse pubblico e relativa in particolare a persona “pubblica”.
La operazione di bilanciamento tra diritti di pari rango viene
riportata ad “ unità” dalla previsione della opponibilità
del segreto professionale giornalistico ( art 138 ) </span></i></span></span>
</span></div>
<div style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i>Articolo
5 Codice deontologico dei giornalisti </i></span></span>
</span></div>
<div style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>Diritto
all'informazione e dati personali</i></span></span></div>
<div style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>1.
Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed
etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro</i></span></span></div>
<div style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>genere,
opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico,</i></span></span></div>
<div style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>politico
o sindacale, nonché dati atti a rivelare le condizioni di salute
e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto
all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto
dell'essenzialità dell'informazione, evitando riferimenti a
congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.</i></span></span></div>
</td>
</tr>
</tbody></table>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i><span style="color: black;">Nell’ambito
pubblico i dati sensibili sullo stato di salute ( e sulla vita
sessuale ) debbono essere comunque conservati, con prescrizione
aggiunta, rispetto a quelle concernenti gli altri dati sensibili,
in archivi separati da quelli relativi a dati personali trattati per
finalità che non richiedono utilizzo di dati sensibili ( principio
di obbligatoria realizzazione di banche dati “ relazionali “
separate od archivi cartacei analogamente concepiti art 22 7° co) .
</span></i></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i><span style="color: black;">Resta
fermo il divieto ( ribadito nella AUT GENERALE 2/2004 ) di
consentire l’identificazione delle persone interessato per le
rilevazioni statistiche delle infezioni da HIV ( art 5 co 2 L
5/6/1990 n. 135 modificato dall’art 178 Codice ), nelle
dichiarazioni sulle interruzioni di gravidanza da trasmettere al
medico provinciale ai sensi art art 11 L 22/5/1978 n. 194, e con
riferimento ai minorenni sottoposti a violenza sessuale / art 734 bis
CP ). A questa casistica vanno aggiunti l’anonimato dei donatori
di midollo osseo ( qualificato come diritto-dovere sia nei confronti
del ricevente che dei terzi ) e il diritto della madre che non
intenda essere nominata nel certificato di assistenza al parto ai
sensi </span>30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396 ( bilanciato dal diritto dei discendenti di
ottenere certificazione completa – solo, ma comunque - dopo cento
anni )</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i><span style="color: black;">I
titolari del trattamento di dati afferenti lo stato di salute
individuale sono poi vincolati alla notificazione al Garante ( ex art
37 cit. ) secondo la procedura ed utilizzando la modulistica
previste, solo qualora trattino alcuni di questi dati ed in
</span><span style="color: black;"><u>particolare per quello che in questa
sede può interessare a) dati genetici, biometrici b) dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di
procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via
telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni,
indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive
e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e
monitoraggio della spesa sanitaria; c) dati idonei a rivelare la vita
sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni,</u></span></i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i><span style="color: black;">2.
Trattamenti appositamente disciplinati: dati genetici e donatori di
midollo osseo, certificato di assistenza al parto, banche dati
nazionali preesistenti. </span></i></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>Norme
particolari che in questa sede possiamo solo ricordare sono state
fissate per Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo
osseo ; certificato di assistenza al parto; banche dati nazionali
preesistenti.</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
</div>
<table border="1" bordercolor="#000000" cellpadding="4" cellspacing="0" style="width: 561px;">
<colgroup><col width="551"></col>
</colgroup><tbody>
<tr>
<td height="550" valign="TOP" width="551">
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i>CAPO
V DATI GENETICI Art. 90 (Trattamento dei dati genetici e donatori
di midollo osseo) 1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque
effettuato è consentito nei soli casi previsti da apposita
autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il Ministro della
salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio
superiore di sanità. 2. L’autorizzazione di cui al comma 1
individua anche gli ulteriori elementi da includere
nell’informativa ai sensi dell’articolo 13, con particolare
riguardo alla specificazione delle finalità perseguite e dei
risultati conseguibili anche in relazione alle notizie inattese
che possono essere conosciute per effetto del trattamento dei dati
e al diritto di opporsi al medesimo trattamento per motivi
legittimi. 3. Il donatore di midollo osseo, ai sensi della legge 6
marzo 2001, n. 52, ha il diritto e il dovere di mantenere
l’anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di
terzi. CAPO VI DISPOSIZIONI VARIE Art. 91 (Dati trattati mediante
carte) 1. Il trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare
lo stato di salute o la vita sessuale eventualmente registrati su
carte anche non elettroniche, compresa la carta nazionale dei
servizi, o trattati mediante le medesime carte è consentito se
necessario ai sensidell’articolo 3, nell’osservanza di misure
ed accorgimenti prescritti dal Garante nei modi di cui
all’articolo 17. </i></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i>Art.
93 (Certificato di assistenza al parto) 1. Ai fini della
dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è
sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli
dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le
disposizioni dell’articolo 109. 2. Il certificato di assistenza
al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali
che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non
voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui
all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in
copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla
legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento. 3.
Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al
certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai
dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere
nominata, osservando le opportune cautele per evitare che
quest’ultima sia identificabile. </i></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>Art.
94 (Banche di dati, registri e schedari preesistenti in ambito
sanitario) 1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di
salute contenuti in banche di dati, schedari, archivi o registri
tenuti in ambito sanitario, è effettuato nel rispetto
dell’articolo 3 anche presso banche di dati, schedari, archivi o
registri già istituiti alla data di entrata in vigore del
presente codice e in riferimento ad accessi di terzi previsti
dalla disciplina vigente alla medesima data, in particolare
presso: a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma
asbesto-correlati istituito presso l’Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), di cui
all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 dicembre 2002, n. 308; b) la banca di dati in materia
di sorveglianza della malattia di Creutzfeldt-Jakob o delle
varianti e sindromi ad essa correlate, di cui al decreto del
Ministro della salute in data 21 dicembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002; c) il registro
nazionale delle malattie rare di cui all’articolo 3 del decreto
del Ministro della sanità in data 18 maggio 2001, n. 279; d) i
registri dei donatori di midollo osseo istituiti in applicazione
della legge 6 marzo 2001, n. 52; e) gli schedari dei donatori di
sangue di cui all’articolo 15 del decreto del Ministro della
sanità in data 26 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001.</i></span></span></div>
</td>
</tr>
</tbody></table>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i><span style="color: black; font-size: large;">3.
Trattamento dati sullo stato di salute: a) con finalità di tutela
della salute e della incolumità fisica dell’interessato. La tutela
dei terzi e della collettività. Il principio del consenso
informato preventivo e la tutela di interessi di pari rango
prevalenti</span></i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i><span style="color: black;">A.
Per i dati idonei a rivelare lo stato di salute </span><span style="color: black;"><u>qualora
si tratti di dati ed operazioni di trattamento indispensabili a
perseguire finalità di tutela della salute e della incolumità
fisica dell’interessato</u></span><span style="color: black;">. vige il
principio della necessità del consenso al trattamento dei dati,
consenso informato, con modalità semplificate e previste ad hoc,
e di norma preventivo ( ma senza necessaria autorizzazione del
Garante ) . </span></i></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="color: black;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>Nel
ristretto ambito del codice della privacy, tale principio appare
come eccezione alla regola generale fissata in materia di dati
sensibili per i soggetti pubblici, e riguarda in particolare gli
esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici.
( l’art. 85 2° co esclude espressamente che in questi casi si
tratti di finalità di rilevante interesse pubblico che consentono
invece l’applicazione della disciplina generale per il trattamento
dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici ).</i></span></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i><span style="color: black; font-size: large;">In
realtà questo principio costituisce, applicazione parallela del
principio del consenso al trattamento medico ( e divieto di
trattamenti sanitari coattivi, salvo le eccezioni previste dalla
norma costituzionale) pur spiegandosi già con la più incisiva
tutela apprestata alla particolare tipologia di dati sensibili. Il
consenso dell’interessato rimane condizione di liceità del
trattamento volto a salvaguardarne incolumità e salute. Una scelta
criticata , ma mitigata nelle sue conseguenze pratiche, dalla
semplificazione ed armonizzazione delle procedure per l’informativa
e la prestazione del consenso.</span></i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="color: black;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>La
chiave di lettura più amplia che guarda all’art 32 della
costituzione fornisce uno strumento interpretativo indispensabile
anche per le numerose e necessarie eccezioni alla regola.</i></span></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="color: black;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>Così
è immediatamente percepibile la portata dell’ulteriore principio
secondo il quale non occorre il previo consenso dell’interessato (
ma basta l’autorizzazione del Garante, per l’appunto conferita in
via generale con l’autorizzazione n. 2 del Giugno 2004 ) quando
il trattamento e l’utilizzo dei dati sia necessario a salvaguardare
l’incolumità fisica e la salute di terzi.</i></span></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i><span style="color: black; font-size: large;">E
sempre in tale chiave è facilmente comprensibile la norma generale
( di cui all’art 26 4° co. Lett. b ) secondo la quale quando
l’interessato è impossibilitato di fatto o giuridicamente a
prestare il consenso ( impossibilità fisica, incapacità di agire od
incapacità di intendere e volere ) non solo il consenso può essere
dato da terzi soggetti posti un relazione tipica con l’interessati
(esercente la potestà legale, prossimo congiunto, familiare,
convivente ) ma anche. in loro assenza, del titolare della struttura
presso cui l’interessato è ricoverato. Negli ultimi due casi è
quindi in giuoco il bene di rango superiore della vita e salute dei
terzi o del medesimo interessato e prevale la tutela di questo sul
diritto alla privacy informativa.</span></i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="color: black;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i>E
la omologa norma ( art 82 2° co lett a) che autorizza in ambito
sanitario il consenso successivo dell’interessato al trattamento,
quando impossibilitato di fatto e giuridicamente al momento della
prestazione, si spiega sempre con la prevalenza del diritto al
trattamento sanitario ed alla tutela della salute. </i></span></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i><span style="color: black;">Ancora
l’art 82 al 2° co lett B) prevede poi la eccezione al consenso
preventivo e la possibilità di </span>consenso successivo in tutti
i casi nei quali vi sia rischio grave , imminente ed irreparabile per
la salute ed incolumità fisica dell‘interessato, sempre
privilegiando il bilanciamento a favore del diritto di pari rango
prevalente .E persino quando vi sia la possibilità di intempestività
od inefficacia dell’intervento terapeutico è previsto il consenso
successivo ( art 82 3° co. ).</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="color: black;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i>Ed
anche in ambito privato deve ritenersi sufficiente l’autorizzazione
del garante ( generale e puntualmente intervenuta ) se il trattamento
dei dati afferenti lo stato di salute riguarda la salvaguardia della
incolumità e della vita del terzo mentre se riguarda l’interessato,
che non può prestare il consenso è appositamente disciplinata la
prestazione del consenso alternativamente ed anche disgiuntamente di
soggetti legittimati ex lege ed in caso di loro assenza, dal
responsabile della struttura ove dimora l’interessato </i></span></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>Una
disposizione ad hoc individua infine l’ipotesi di emergenze
sanitarie o di igiene pubblica, per le quali sia stata emessa
ordinanza contingibile ed urgente, consentendo anche in tale ipotesi
il consenso successivo alla prestazione ( art 82 1° co ) .</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i><span style="color: black;">4.
Trattamento dati sullo stato di salute: b) secondo finalità di
rilevante interesse pubblico. Compiti del Servizio Sanitario
Nazionale e settori vari individuati ex lege </span></i></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i><span style="color: black;">Gli
artt. 85 ed 86 elencano compiti del Servizio sanitario Nazionale e
finalità di rilevante interesse pubblico, che consentono di
applicare la disciplina generale sul trattamento dei dati sensibili,
anche ai dati sullo stato di salute ( non occorre cioè il consenso
ed il trattamento è lecito purchè sia data idonea pubblicità su
tipologia dei dati ed operazioni eseguibili ) </span></i></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i><span style="color: black;">COMPITI
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE </span>a) attività amministrative
correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione
dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa
l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani
all'estero, nonché di assistenza sanitaria erogata al personale
navigante ed aeroportuale; b) programmazione, gestione, controllo e
valutazione dell'assistenza sanitaria; c) vigilanza sulle
sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in
commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di
rilevanza sanitaria; d) attività certificatorie; e) l'applicazione
della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
e di sicurezza e salute della popolazione; f) le attività
amministrative correlate ai trapianti d'organo e di tessuti, nonché
alle trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della legge 4
maggio 1990, n. 107; g) instaurazione, gestione, pianificazione e
controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti
accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale.</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i><span style="color: black;">FINALITÀ
DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO,</span>a) tutela sociale della
maternità e di interruzione volontaria della gravidanza, con
particolare riferimento a quelle svolte per la gestione di consultori
familiari e istituzioni analoghe, per l'informazione, la cura e la
degenza delle madri, nonché per gli interventi di interruzione della
gravidanza; b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare
riferimento a quelle svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi
di enti ed associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici
necessari per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli
interventi anche di tipo preventivo previsti dalle leggi e
l’applicazione delle misure amministrative previste; c) assistenza,
integrazione sociale e diritti delle persone handicappate effettuati,
in particolare, al fine di:1) accertare l'handicap ed assicurare la
funzionalità dei servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto
personale e familiare, nonché interventi economici integrativi ed
altre agevolazioni; 2) curare l'integrazione sociale, l'educazione,
l'istruzione e l’informazione alla famiglia del portatore di
handicap, nonché il collocamento obbligatorio nei casi previsti
dalla legge; 3) realizzare comunità-alloggio e centri socio
riabilitativi; 4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle
associazioni ed organizzazioni di volontariato impegnati nel settore</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>5.
Tutte le ipotesi di trattamento dati sulla salute anche alla luce
della <span style="color: black;">autorizzazione </span>generale del
garante n. 2/2004. Didascalia riepilogativa dei trattamenti non
necessitanti autorizzazione o liceizzati per i quali non dovrà
comunque essere richiesta autorizzazione ad hoc al garante
(conformandosi però il titolare responsabile esattamente alla
autorizzazione generale .</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i>Il
quadro della disciplina andrebbe completato con un “ricca”
casistica di utilizzo e trattamento dei dati sulla salute per fini
diversi ( assicurativi, tutela interna agli ambienti di lavoro, scopi
scientifici, cultural-storici, società sportive e
così via ) ma è stato anche integrato, incisivamente, dalla
autorizzazione generale del Garante n. 2/2004 più volte citata. </i></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>Alla
luce di tale intervento autorizzatorio generale i dati sensibili
afferenti lo stato di salute individuale sono soggetti alla seguente
concreta disciplina:</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i>A)
<u>dati trattati a fini di salute e per la salvaguardia
dell’incolumità fisica da parte di organismi sanitari pubblici
ovvero da esercenti la professione sanitaria</u> ( <u>consenso
preventivo dell’interessato, quantomeno registrato in forma scritta
o con modalità formalizzate, previa informativa semplificata e
trattamento liceizzato per tutte le attività terapeutiche e di
trattamento sanitario derivate</u>, <u>senza necessità di
autorizzazione del Garante</u> ( artt 76 ed 85 2° co che rinvia al
76) </i></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>In
questo ambito :</i></span></span></div>
<ul>
<li><div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i>Costituiscono
eccezioni al principio del consenso personale ( e per i quali è
necessaria e sufficiente la già emessa autorizzazione in via
generale dal Garante - aut. N. 2/2004 ) tutti i casi nei quali
entra in giuoco la salvaguardia della vita e dell’incolumità
individuale del terzo ( art 26 4° co lett b) o della collettività
( art 76 1° co. Lett. B) ed in cui in particolare il consenso può
essere prestato in caso di impossibilità giuridica o materiale
dell’interessato, da soggetti legati da rapporto di parentela,
familiare o di convivenza con l’interessato ed in loro assenza dal
titolare della struttura </i></span></span>
</span></div>
</li>
<li><div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i>Costituiscono
eccezioni al principio del consenso preventivo ( nei quali il
consenso dell’interessato può intervenire successivamente ,
senza ritardo ) tutti i casi elencati dall’art 82 ( emergenza
sanitaria o di igiene pubblica in costanza di ordinanza contingibile
ed urgente, rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute
o l’incolumità fisica dell’interessato, impossibilità
materiale o giuridica dell’interessato - con applicazione delle
medesime regole dell’art 26 co 4 lett b – possibilità di
pregiudizio per la tempestività ed efficacia della prestazione
medica </i></span></span>
</span></div>
</li>
<li><div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>Viene
riaffermato il principio della necessità del consenso anche
attraverso la norma di cui all’art 82 4° co che prevede la
riacquisizione del consenso personale del minorenne divenuto
maggiorenne se ancora oggetto di interventi medico sanitari .</i></span></span></div>
</li>
</ul>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>B)
<u>dati trattati a fini di salute e per la salvaguardia
dell’incolumità fisica in genere da parte di organismi sanitari
privati e case di cura private ovvero quando il trattamento sia
necessario a tutela della incolumità fisica di terzi o della
collettività trattati da qualunque soggetto *, e ulteriormente se
l’interessato sia effettivamente IRREPERIBIL e quando trattati da
esercenti le professioni sanitarie e da organismi sanitari pubblici
che istituiti presso le Università agiscano come autorità sanitarie
svolgendo attività amministrative diverse da quelle di prevenzione
diagnosi e cura che già ricadono nell’art 85 1à e 2° co ) (
per questa amplia casistica, intervenuta la autorizzazione generale
del Garante con provvedimento n. 2/2004 pubblicata sulla G. U. , in
concreto, non deve essere quindi inoltrata la richiesta di
autorizzazione al Garante )</u></i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<table border="1" bordercolor="#000000" cellpadding="4" cellspacing="0" style="width: 575px;">
<colgroup><col width="565"></col>
</colgroup><tbody>
<tr>
<td height="222" valign="TOP" width="565">
<div style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>*
L'autorizzazione è rilasciata:</i></span></span></div>
<div style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>a)
ai medici-chirurghi, ai farmacisti, agli odontoiatri, agli
psicologi e agli altri esercenti le professioni sanitarie iscritti
in albi o in elenchi;</i></span></span></div>
<div style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>b)
al personale sanitario infermieristico, tecnico e della
riabilitazione che esercita l'attività in regime di libera
professione;</i></span></span></div>
<div style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>c)
alle istituzioni e agli organismi sanitari privati, anche quando
non operino in rapporto con il servizio sanitario nazionale.</i></span></span></div>
<div style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>In
tali casi, l'autorizzazione è rilasciata anche per consentire ai
destinatari di adempiere o di esigere l'adempimento di specifici
obblighi o di eseguire specifici compiti previsti da leggi, dalla
normativa comunitaria o da regolamenti, in particolare in materia
di igiene e di sanità pubblica, di prevenzione delle malattie
professionali e degli infortuni, di diagnosi e cura, ivi compresi
i trapianti di organi e tessuti, di riabilitazione degli stati di
invalidità e di inabilità fisica e psichica, di profilassi delle
malattie infettive e diffusive, di tutela della salute mentale, di
assistenza farmaceutica e di assistenza sanitaria alle attività
sportive o di accertamento, in conformità alla legge, degli
illeciti previsti dall'ordinamento sportivo. Il trattamento può
riguardare anche la compilazione di cartelle cliniche, di
certificati e di altri documenti di tipo sanitario, ovvero di
altri documenti relativi alla gestione amministrativa la cui
utilizzazione sia necessaria per i fini appena indicati.</i></span></span></div>
<div style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>Qualora
il perseguimento di tali fini richieda l'espletamento di compiti
di organizzazione o di gestione amministrativa, i destinatari
della presente autorizzazione devono esigere che i responsabili e
gli incaricati del trattamento preposti a tali compiti osservino
le stesse regole di segretezza alle quali sono sottoposti i
medesimi destinatari della presente autorizzazione, nel rispetto
di quanto previsto anche dall'art. 83, comma 1, del Codice.</i></span></span></div>
</td>
</tr>
</tbody></table>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i><u>C)
dati trattati per finalità di rilevante interesse pubblico ovvero
nell’ambito dei compiti del Servizio Sanitario nazionale</u> (
artt 85 ed 86 ) per i quali il trattamento é consentito ex lege ( la
riserva di legge di cui all’art 20 è soddisfatta dai due articoli
richiamati ) </i></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i>D)
<u>dati trattati per finalità diverse da quelle appena indicate,</u>
rientranti nella disciplina generale dei dati sensibili, per i quali
<u>i soggetti pubblici non debbono avere il consenso dell’interessato
ma debbono essere autorizzati ex lege con eventuale regolamentazione
integrativa o espressa autorizzazione del Garante ai sensi art 20 </u>
mentre <u>i soggetti privati debbono avere sia il consenso
dell’interessato che l’autorizzazione del Garante</u> ( art 26 )
( ESEMPI : Trattamento dei dati sulla salute dei propri dipendenti da
parte del datore di lavoro, ovvero da parte di imprese assicurative
per istruzione ed esecuzione di contratti assicurativi ) </i></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i>Una
ricca casistica è stata coperta dalla autorizzazione generale del
Garante n. 2/2004 e riguarda anche dati trattati nell’ambito di
particolari settori di attività e(o professionali non mediche per i
quali si applicherà la particolare disciplina dell’ambito nonché
i principi fissati nell’autorizzazione del Garante . </i></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>Sulla
scorta della AUT 2/2004 i seguenti soggetti non devono più
richiedere singole autorizzazioni ad hoc, purché dati, trattamento e
finalità siano conformi alla aut. generale :</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>a)
<u>persone fisiche o giuridiche, enti, associazioni e altri organismi
privati, per scopi di ricerca scientifica, anche statistica,
finalizzata alla tutela della salute dell'interessato, di terzi o
della collettività in campo medico, biomedico o epidemiologico,
allorché si debba intraprendere uno studio delle relazioni tra i
fattori di rischio e la salute umana, o indagini su interventi
sanitari di tipo diagnostico, terapeutico o preventivo, ovvero
sull'utilizzazione di strutture socio-sanitarie, e la disponibilità
di dati solo anonimi su campioni della popolazione non permetta alla
ricerca di raggiungere i suoi scop</u>i. In tali casi occorre però
sempre acquisire il consenso (in conformità a quanto previsto dagli
articoli 106, 107 e 110 del Codice), e il trattamento successivo
alla raccolta non deve permettere di identificare gli interessati
anche indirettamente, salvo che l'abbinamento al materiale di ricerca
dei dati identificativi dell'interessato sia temporaneo ed essenziale
per il risultato della ricerca, e sia motivato, altresì, per
iscritto. I risultati della ricerca non possono essere diffusi se non
in forma anonima. Resta fermo quanto previsto dall'art. 98 del
Codice;</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>b)
organizzazioni di volontariato o assistenziali, limitatamente ai dati
e alle operazioni indispensabili per perseguire scopi determinati e
legittimi previsti, in particolare, nelle rispettive norme
statutarie;</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>c)
comunità di recupero e di accoglienza, alle case di cura e di
riposo, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per
perseguire scopi determinati e legittimi previsti, in particolare,
nelle rispettive norme statutarie;</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>d)
enti, associazioni e organizzazioni religiose riconosciute,
relativamente ai dati e alle operazioni indispensabili per perseguire
scopi determinati e legittimi nei limiti di quanto stabilito
dall'art. 26, comma 4, lett. a), del Codice, fermo restando quanto
previsto per le confessioni religiose dagli articoli 26, comma 3,
lett. a), e 181, comma 6, del Codice e dell'autorizzazione n.
3/2004;</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>e)
persone fisiche e giuridiche, imprese, enti, associazioni ed altri
organismi, limitatamente ai dati, ove necessario attinenti anche alla
vita sessuale, e alle operazioni indispensabili per adempiere agli
obblighi, anche precontrattuali, derivanti da un rapporto di
fornitura all'interessato di beni, di prestazioni o di servizi. Ma se
il rapporto intercorre con istituti di credito, imprese assicurative
o riguarda valori mobiliari, devono considerarsi indispensabili i
soli dati ed operazioni necessari per fornire specifici prodotti o
servizi richiesti dall'interessato. Il rapporto può riguardare anche
la fornitura di strumenti di ausilio per la vista, per l'udito o per
la deambulazione;</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>f)
<u>persone fisiche e giuridiche, enti, associazioni e altri
organismi che gestiscono impianti o strutture sportive, limitatamente
ai dati e alle operazioni indispensabili per accertare l'idoneità
fisica alla partecipazione ad attività sportive o agonistiche;</u></i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>g<u>)
persone fisiche e giuridiche e altri organismi, limitatamente ai
dati dei beneficiari e dei donatori e alle operazioni indispensabili
per effettuare trapianti di organi e tessuti, nonché donazioni di
sangue.</u></i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i><u>Inoltre
è stato autorizzato il trattamento</u> </i></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>a)
per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge
7 dicembre 2000, n. 397, o comunque per far valere o difendere un
diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in
sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione
nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa comunitaria, dai
regolamenti o dai contratti collettivi, sempre che il diritto sia di
rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un
diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale
e inviolabile, e i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario per il loro
perseguimento;</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>b)
al fine di adempiere o esigere l'adempimento di specifici obblighi o
per eseguire specifici compiti previsti dalla normativa comunitaria,
da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi per la gestione
del rapporto di lavoro, nonché della normativa in materia di
previdenza e assistenza o in materia di igiene e sicurezza del lavoro
o della popolazione, nei limiti previsti dalla autorizzazione
generale del Garante n. 1/2004 e ferme restando le disposizioni del
codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 111 del
Codice.</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i>Per
i soggetti non ricompresi nella casistica disciplinata
integrativamente anche con la aut. Generale indicata, rimane ferma la
necessità del consenso e della specifica autorizzazione da parte
del Garante, richiesta ad hoc, ferma restando quindi l’applicazione
della disciplina per i dati sensibili. </i></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>Informativa
secondo modalità semplificate /accorpate e semplificazione delle
modalità di prestazione del consenso da parte del paziente sono due
tra le caratteristiche salienti della disciplina dei dati trattati in
ambito sanitario.</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i>6.
Modalità semplificate per l’informativa all’interessato nel
caso di trattamento dati raccolti in ambito sanitario per finalità
di tutela della salute ed incolumità fisica da parte di organismi
sanitari pubblici e privati, ed esercenti professioni sanitarie
nonché anche di trattamento dei dati a fini di tutela dell’igiene
e sicurezza del lavoro. </i></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>Le
modalità c.d. semplificate per l’informativa all’interessato,
ai sensi dell’art 77 1° co lett a) , b) e c), riguardano
tipicamente il trattamento dei <u>dati raccolti per finalità</u> <u>di
tutela della salute e salvaguardia dell’incolumità fisica
dell’interessato da parte di organismi sanitari pubblici ed
esercenti professioni sanitarie</u> ( e di tutti dati raccolti per la
finalità di cura e tutela della salute dell’interessato, anche se
non direttamente provenienti dalla voce del medesimo interessato e
quindi da terzi ed anche i dati personali connessi e non
strettamente relativi allo stato di salute )<u>,</u></i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i>Per
identità di ratio e di finalità ( e necessità di semplificazione
armonizzazione ed efficienza ) sono state estese agli organismi
sanitari privati e anche per i trattamenti a fini amministrativi ai
soggetti pubblici operanti in ambito sanitario o di prevenzione e
sicurezza del lavoro ( artt 77 ed 80 </i></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>Va
innanzitutto chiarito in tema di c.d. semplificazione
dell’informativa che la norma disciplinando la possibilità di
accorpare in un unico documento le informative di legge per :i
professionisti o soggetti che collaborano nella prestazione di una
attività sanitaria per l’assistenza e la cura dell’interessato
non implica affatto però una delimitazione semplificata o riduzione
del contenuto dell’informativa: essa rimane ancorata ai principi
generali ed ulteriormente specificati nell’ambito delle prestazioni
sanitarie.</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>L’informativa
difatti in via generale : a) deve rispettare tutti i contenuti
indicati per i dati sensibili ( art 13 ); b) deve essere
preferibilmente fornita in forma scritta; c) deve essere formulata
in maniera chiara e comprensibile c) ha anche il compito di avvisare
il paziente dei pericoli per la privacy connessi a particolari
modalità di trattamento dei dati:indicate dalla legge o ritenute dal
Garante ( eventi ritenuti rischiosi per la privacy )</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>In
secondo luogo la informativa c.d. semplificata concerne i i titolari
e soggetti base della filiera sanitaria ( medico di base e pediatra
). Sotto questo aspetto i principi di accorpamento/ semplificazione
dell’informativa , tengono conto sia delle caratteristiche del
contesto in cui si effettua io specifico trattamento ( l’esistenza
di una filiera di soggetti che intervengono nel trattamento: medico
di famiglia, specialisti, reparti. infermieri, laboratori di analisi
etc.) che della circostanza che la registrazione dei dati avviene
nell’ambito del rapporto medico - paziente, cioé nel contesto di
una relazione confidenziale. liberamente scelta dal paziente: I dati
sono raccolti da professionisti sanitari che sono tenuti ad obblighi
dì riservatezza ed a regole deontologiche nello svolgimento della
propria attività. Peraltro secondo la migliore interpretazione,
anche i professionisti direttamente aditi ( saltando il medico di
famiglia ) possano fornire una informativa unica accorpata, che copra
i successivi trattamenti.</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<table border="1" bordercolor="#000000" cellpadding="6" cellspacing="0" style="width: 557px;">
<colgroup><col width="543"></col>
</colgroup><tbody>
<tr>
<td valign="TOP" width="543">
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>Non
va dimenticato, in questa sede che la riservatezza dei dati
personali utilizzati in ambito sanitario era tematica già nota e
cara al mondo dei medici. ed era già prevista, entro limiti
circoscritti, in separate disposizioni di natura normativa e
autodisciplinare. Il Codice di Deontologia Medica già prevedeva
per il medico l'obbligo di «tutelare/a riservatezza dei dati
personali e de/la documentazione in suo possesso riguardante le
persone anche se affidata a codici o sistemi informatici » (art.
10). Inoltre, «nella comunicazione di atti o di documenti.
relativi a singole persone anche se destinati ad Enti o Autorità
che svolgono attività sanitaria.iIl medico deve porre in essere
ogni precauzione atta a garantire la tutela del segreto
professionale, il medico, nella diffusione di bollettini medici,
deve preventivamente acquisire consenso de/l’interessato o dei
suoi legali rappresentanti. Il medico non può collaborare a//a
costituzione di banche di dati sanitari, ove non esistano garanzie
di tutela de/In riservatezza. della sicurezza e della vita privata
del/a persona» (art, 11). In precedenza. la legge 675/1996 e sue
successive modificazioni, prevedeva all'articolo 23 una disciplina
specifica per i dati idonei a rivelare lo stato di salute.
distinta da quella generale per dati sensibili, in applicazione di
una esplicita previsione della direttiva europea [art. 8(3) dir
95/46]. Tale regolamentazione era finalizzata alla tutela della
riservatezza e della dignità dell’interessato. da una parte. e
della incolumità fisica e della salute dell’interessato di
terzi e dell’intera collettività, dall'altra parte. L’articolo
23 conteneva sia disposizioni direttamente applicabili ai dati
sanitari. qualunque fosse la finalità del loro utilizzo. sia
prescrizioni particolari per uso di tali i:informazioni nei
trattamenti a tutela della salute. tale promiscuità, insieme alla
sovrapposizione di regolamentazione per entrambi i settori
pubblico e privato, ed aveva ingenerato più di una difficoltà
interpretativa.</i></span></span></div>
</td>
</tr>
</tbody></table>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
</div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i>7
In particolare l’informativa dei medici di famiglia e dei pediatri
e le modalità semplificate per il consenso dell’interessato
finalizzate a coprire la intera filiera sanitaria degli interventi
medico terapeutici </i></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i>Dettagliata
è la disposizione che disciplina l’informativa data dai medici di
famiglia/pediatri </i></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i>Alla
luce dell’art 78 deve ritenersi che debbano essere fornite
informazioni chiare e comprensibili quantomeno documentate per
iscritto circa <span style="color: black;">a) le finalità e le modalità
del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura facoltativa (
e non obbligatoria , nel caso di specie ) del conferimento dei dati;
</span>c) le conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei
dati; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di
diffusione dei dati medesimi; e) le facoltà strumentali nell’ambito
del diritto alla privacy informativa di cui gode l’interessato (
art. 7); f) gli estremi identificativi del titolare del trattamento
( e , se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai
sensi dell’articolo 5 e del responsabile . Inoltre qualora il
titolare abbia designato più responsabili deve essere indicato
almeno uno di essi, precisando il sito della rete di comunicazione o
le modalità attraverso le quali è ( reso ) conoscibile in modo
agevole l’elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato
designato un responsabile per il riscontro all’interessato in caso
di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, è indicato tale
responsabile. </i></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i>L’informativa
può essere unica, e ( <u>va preferibilmente</u> ) fornita per il
complessivo trattamento dei dati personali, raccolti dall’interessato
ma eventualmente raccolti anche presso terzi per le medesime
finalità, trattamento necessario per attività di prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra a
tutela della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato,
su richiesta dello stesso o di cui questi è informato in quanto
effettuate nel suo interesse. </i></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>L’informativa
deve però riguardare di regola ( salvo che non sia diversamente
specificato ed indicato appositamente dal medico ) anche il
trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di
medicina generale o dal pediatra di libera scelta, se effettuato da
un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in
base alla prestazione richiesta, che:</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>a)
sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;b) tornisce una
prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra;c)
può trattare lecitamente i dati nell’ambito di un’attività
professionale prestata in forma associata;d) fornisce farmaci
prescritti; e) comunica dati personali al medico o pediatra in
conformità alla disciplina applicabile.</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i>L’informativa
deve inoltre evidenziare analiticamente eventuali trattamenti di dati
personali che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà
fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato, in
particolare ex lege ( ma non esclusivamente attesa la potestà
riconosciuta al Garante di individuare altre eventualità “
rischiose “ in caso di trattamenti effettuati: </i></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>a)
per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di
sperimentazione clinica controllata di medicinali, in conformità
alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza clic il
consenso, ove richiesto, è manifestato liberamente;</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>b)
nell’ambito della teleassistenza o telemedicina;</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i>c)
per tornire altri beni o servizi all’interessato attraverso una
rete di comunicazione elettronica’ </i></span></span><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>La
scelta ulteriore di individuare modalità di prestazione del consenso
appositamente semplificate solo con riguardo al trattamento dei
dati nell’ambito della filiera degli interventi connessi alla
assistenza medico terapeutica prestata alla singola persona, comporta
poi , a ben guardare, una non perfetta coincidenza tra
accorpamento/semplificazione dell’informativa e semplificazione del
consenso.</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>L’art
81 prevede che il consenso possa <span style="color: black;"> essere
manifestato con un'unica dichiarazione, anche oralmente. Ma, se
prestato oralmente, debba essere documentato, anziché con atto
scritto dell’interessato, con annotazione dell’esercente la
professione sanitaria o dell’organismo sanitario pubblico, riferita
al trattamento di dati effettuato da uno o più soggetti e
all’informativa all’interessato, nei modi indicati negli articoli
78, 79 e 80. .Qualora l’informativa sia stata fornita anche con
riguardo a più prestazioni anche specialistiche ed in riferimento a
più professionisti, il medico di famiglia/pediatra deve assicurare
la conoscenza del consenso agli altri soggetti della filiera medico
terapeutica, mediante apposita menzione/annotazione od apposizione di
apposito bollino o tagliando su carta elettronica o tessere
sanitaria, ( Nella annotazione menzione vanno espressamente indicate
le diverse specificazioni apposte all’informativa fornita ).</span></i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i>La
previsione dell’informativa accorpata e del consenso unico, e di
modalità di registrazione documentale e trasmissione per conoscenza
dello strumento documentale cui è affidata la registrazione (
certificazione e documentazione), del consenso prestato e del
contenuto della informativa fornita, appaiono ispirate ad una
prevalente finalità: la necessità di tutelare l’interessato e
l’insieme dei soggetti ed organismi sanitari preposti alla tutela
della salute e cura dello stesso, dalla ridondanza degli adempimenti
( e dalla reiterazione burocratica di questi, che contribuirebbe anzi
a svuotarne significato ed utilità ) così comunque assicurando
specificamente il rispetto dei principi programmatici indicati
nell’art 3 del codice . </i></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>Non
vi è dubbio che proprio la previsione del consenso c.d.
semplificato/accorpato possa aver contribuito a far infine “
digerire “ il principio di necessità del consenso informato
preventivo sul trattamento informatico dei dati specifici nell’ambito
sanitario, mitigando le obiezioni circa difficoltà, inutilità e
natura burocratica che dinanzi agli adempimenti necessari sono state
sollevate da più parti.</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i>8
Le informazioni mediche all’interessato. </i></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i>La
disciplina delle informazioni mediche all’interessato, riservando
il dovere di informazione in primis ai medici e tipizzando la sola
possibilità di individuare esercenti le professioni sanitarie
appositamente delegati e diversi dal medico titolare del trattamento,
presenta uno specifico rilievo, anche perché la relativa violazione
è accompagnata da una sanzione penale ad hoc. </i></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="color: black;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i>Art.
84 (Comunicazione di dati all’interessato) </i></span></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="color: black;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i>1.
I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere
resi noti all’interessato o ai soggetti di cui all’articolo 82,
comma 2, lettera a), da parte di esercenti le professioni sanitarie
ed organismi sanitari, solo per il tramite di un medico designato
dall’interessato o dal titolare. Il presente comma non si applica
in riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal medesimo
interessato. </i></span></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i><span style="color: black;">2.
Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto
esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici, che
nell'esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti </span>diretti
con i pazienti e sono incaricati di trattare dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati
all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2,
lettera a). L’atto di incarico individua appropriate modalità e
cautele rapportate al contesto nel quale è effettuato il trattamento
di dati.</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>9.
Le prescrizioni mediche come documento contenente dati personali: le
soluzioni legislative .</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>Anche
in tema di soluzioni normative approntate per le certificazioni
mediche non appare opportuna una più approfondita analisi, dovendosi
registrare comunque l’equilibrio definitivamente e tecnicamente
raggiunto in tema ( Uso di apposite ricette con tagliando atto a
mascherare le generalità del destinatario della prescrizione, ma
temporaneamente rimovibile solo al fine di accertare la correttezza
della prescrizione od in sede eper finalità di ricerca e
segnatamente epidemiologiche ) .</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>Coerenti
con il sistema le soluzioni in deroga volte a continuare a
consentire in particolare controlli sulla attività in genere di
prescrizione medica e sulle prescrizioni di particolari prodotti e
sostanze ( sempre in funzione delle esigenze di cautela legalmente
individuate e tenuto conto degli obblighi che fanno capo ai
farmacisti.</i></span></span></div>
<table border="1" bordercolor="#000000" cellpadding="4" cellspacing="0" style="width: 554px;">
<colgroup><col width="544"></col>
</colgroup><tbody>
<tr>
<td height="605" valign="TOP" width="544">
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
</div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="color: black;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i>CAPO
IV PRESCRIZIONI MEDICHE </i></span></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="color: black;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i>Art.
87 (Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale) </i></span></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="color: black;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i>1.
Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche
parziale, del Servizio sanitario nazionale sono redatte secondo il
modello di cui al comma 2, conformato in modo da permettere di
risalire all'identità dell'interessato solo in caso di necessità
connesse al controllo della correttezza della prescrizione, ovvero
a fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di
ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili. </i></span></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="color: black;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i>2.
Il modello cartaceo per le ricette di medicinali relative a
prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio
sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del decreto
del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, e al capitolo
2, paragrafo 2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, è
integrato da un tagliando predisposto su carta o con tecnica di
tipo copiativo e unito ai bordi delle zone indicate nel comma 3. </i></span></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="color: black;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i>3.
Il tagliando di cui al comma 2 è apposto sulle zone del modello
predisposte per l’indicazione delle generalità e dell’indirizzo
dell’assistito, in modo da consentirne la visione solo per
effetto di una momentanea separazione del tagliando medesimo che
risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e 5. </i></span></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i>4..
Il tagliando può essere momentaneamente separato dal modello di
ricetta, e successivamente riunito allo stesso, quando il
farmacista lo ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione
apposta sul tagliando, per una effettiva necessità connessa al
controllo della correttezza della prescrizione, anche per quanto
riguarda la corretta fornitura del farmaco. </i></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i>5.
Il tagliando può essere momentaneamente separato nei modi di cui
al comma 3 anche presso i competenti organi per fini di verifica
amministrativa sulla correttezza della prescrizione, o da parte di
soggetti legittimati a svolgere indagini epidemiologiche o di
ricerca in conformità alla legge, quando è indispensabile per il
perseguimento delle rispettive finalità. </i></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i>6.
Con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante, può
essere individuata una ulteriore soluzione tecnica diversa da
quella indicata nel comma 1, basata sull’uso di una fascetta
adesiva o su altra tecnica equipollente relativa anche a modelli
non cartacei. </i></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i>Art.
88 (Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale) </i></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i>1.
Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione
ripetibile non a carico, anche parziale, del Servizio sanitario
nazionale, le generalità dell’interessato non sono indicate. </i></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i>2.
Nei casi di cui al comma 1 il medico può indicare le generalità
dell’interessato solo se ritiene indispensabile permettere di
risalire alla sua identità, per un’effettiva necessità
derivante dalle particolari condizioni del medesimo interessato o
da una speciale modalità di preparazione o di utilizzazione. </i></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i>Art.
89 (Casi particolari) </i></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i>1.
Le disposizioni del presente capo non precludono l’applicazione
di disposizioni normative che prevedono il rilascio di ricette che
non identificano l’interessato o recanti particolari
annotazioni, contenute anche nel decreto-legge 17 febbraio 1998,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998,
n. 94. </i></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i>2.
Nei casi in cui deve essere accertata l’identità
dell’interessato ai sensi del testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le
ricette sono conservate separatamente da ogni altro documento che
non ne richiede l’utilizzo. </i></span></span>
</span></div>
</td>
</tr>
</tbody></table>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i>10.
Diritto di accesso ai dati delle cartelle cliniche </i></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>Una
specifica menzione merita la regolamentazione delle cartelle
cliniche, con specifico richiamo normativo alla redazione delle
stesse secondo accorgimenti atti a rendere i dati chiari e
comprensibili e a distinguere i dati del paziente da dati afferenti
altri soggetti e segnatamente i nascituri..</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>Più
in particolare, va però sottolineato che il legislatore ha affidato
ai soggetti responsabili della tenuta delle cartelle cliniche
medesime, il vaglio del diritto all’accesso vantato, prevedendo che
presa visione e rilascio di copia siano consentiti ai terzi ( diversi
dal diretto interessato) , ed in difetto la richiesta da respingere,
solo in presenza di specifici presupposti documentati e valutati .</i></span></span></div>
<ul>
<li><div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i>Necessità
di far valere diritto in sede giurisdizionale e/o ai fini dello
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n.397, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento e che si tratti di “ diritti di
pari rango ovvero consistenti in diritti della personalità od altri
diritti fondamentali inviolabili “ </i></span></span>
</span></div>
</li>
<li><div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i><u>di
tutelare, in conformità alla disciplina sull’accesso ai documenti
amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango
pari a quella dell’interessato</u>, ovvero consistente in un
diritto della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile.</i></span></span></div>
</li>
</ul>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>Ed
a questo specifico proposito il Garante ha emesso nell’estate del
2003 il provvedimento generale di seguito riportato, atto a chiarire
la natura vincolante della previsione, esemplificando casi di diritti
di rango minore a fronte dei quali il responsabile della tenuta
della cartella clinica non può assentire alla visione o rilascio di
copia della cartella medesima o del certificato di dimissione
ospedaliera, e precisando, ad ogni buon conto, che la esigenza di
adeguare il catalogo dei diritti di rango pari e fondamentale
comportava una definizione necessariamente giuridico astratta, onde
assicurare una valutazione in concreto permanentemente adeguata alla
evoluzione normativa e giurisprudenziale.</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<table border="1" bordercolor="#000000" cellpadding="4" cellspacing="0" style="width: 568px;">
<colgroup><col width="558"></col>
</colgroup><tbody>
<tr>
<td height="304" valign="TOP" width="558">
<div style="break-inside: avoid; page-break-inside: avoid;">
<span style="font-size: large;"><span><strong><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i><span style="font-weight: normal;">Provvedimento
generale sui diritti di "pari rango" emesso dal Garante
il 5 Luglio 2003 </span></i></span></span></strong></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>Il
destinatario della richiesta, nel valutare il "rango"
del diritto di un terzo che può giustificare l’accesso o la
comunicazione, deve utilizzare come parametro di raffronto non il
"diritto di azione e difesa" che pure è
costituzionalmente garantito (e che merita in generale protezione
a prescindere dall’"importanza" del diritto
sostanziale che si vuole difendere), quanto questo diritto
sottostante che il terzo intende far valere sulla base del
materiale documentale che chiede di conoscere.</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>Ciò
chiarito, tale sottostante diritto, come già constatato
dall’Autorità (v. ad es. l’autorizzazione n. 6/2002, al punto
1, lett. a)) e come ora espressamente precisato dal Codice, può
essere ritenuto di "pari rango" rispetto a quello
dell’interessato -giustificando quindi l’accesso o la
comunicazione di dati che l’interessato stesso intende spesso
mantenere altrimenti riservati- solo se fa parte della categoria
dei diritti della personalità o è compreso tra altri diritti o
libertà fondamentali ed inviolabili: v. gli artt. 71, 92 comma 2
e 60 del Codice.</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>In
particolare, la norma da ultimo citata prevede espressamente che
"quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo
stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito
se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare
con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di
rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste
in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile".</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>In
ogni altra situazione riguardante dati sulla salute o la vita
sessuale, non è quindi possibile aderire alla richiesta di
accesso o di comunicazione da parte di terzi se i dati o il
documento sono ritenuti utili dal richiedente per tutelare in
giudizio un interesse legittimo o un diritto soggettivo che
possono essere anche di rilievo, ma che restano comunque
subvalenti rispetto alla concorrente necessità di tutelare la
riservatezza, la dignità e gli altri diritti e libertà
fondamentali dell’interessato: si pensi al caso dell’accesso
-in un caso, denegato dalla giurisprudenza- volto a soddisfare
generiche esigenze basate sulla prospettiva eventuale di
apprestare la difesa di diritti non posti in discussione in quel
momento (Cons. Stato Sez. VI, n. 2542/2002).</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>Ciò
comporta ad esempio che nella prevalenza dei casi riguardanti meri
diritti di credito non sia possibile accogliere l’istanza di
accesso o di comunicazione, e che si possa invece valutare, con
cautela, caso per caso, l’effettiva necessità di consentire
l’accesso ad una cartella clinica -prima della sua probabile
acquisizione su iniziativa del giudice- in caso di controversia
risarcitoria per danni ascritti all’attività professionale
medica documentata nella cartella.</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>Il
riferimento normativo ai diritti della personalità e ad altri
diritti e libertà fondamentali è collegato ad un "elenco
aperto" di posizioni soggettive individuabile in chiave
storico-evolutiva, e presuppone una valutazione in concreto, in
modo da evitare per le amministrazioni, gli altri destinatari
delle richieste e per il giudice stesso in caso di impugnazione,
"il rischio di soluzioni precostituite poggianti su una
astratta scala gerarchica dei diritti in contesa" (cfr. Cons.
Stato, Sez. VI n. 1882/2001 e 2542/2002).</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
</td>
</tr>
</tbody></table>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>11.
Gli illeciti sanzionati in genere ed i soggetti responsabili in
ambito sanitario</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>Come
consueto nel nostro ordinamento, con la entrata in vigore del nuovo
corpo normativo, appariva infine necessario accompagnare i precetti
più rilevanti con la previsioni di sanzioni di vario grado e tenore.
ed il corpo delle sanzioni si riferisce, anche qui secondo una
tecnica normativa consolidata, a condotte omissive minori, violazioni
di principi esenziali inerenti il trattamento e la cessione dei dati,
condotte più gravi e/o dolose.</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i>E’
evidente che pressoché tutte tali condotte possono venire in giuoco
quando si rivesta la qualità di titolare e/o responsabile del
trattamento di dati in ambito sanitario. </i></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>Ma
<u>alcune condotte più in particolare interessano direttamente
l’esercente la professione sanitaria</u></i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<ol type="I">
<li><div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>IN
GENERALE SONO CONDOTTE OMISSIVE MENO GRAVI SUSCETTIBILI DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE, IRROGATE DAL MEDESIMO GARANTE ( artt 161, 162, 163
e 164) :</i></span></span></div>
</li>
</ol>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i>alcune
violazioni relative a doveri del titolare del trattamento, nei
diretti confronti dell’interessato, ( obbligo di informativa idonea
all’interessato,, divieto di comunicare i dati all’interessato se
non a mezzo di medico o incaricato espressamente nominato ed
esercente altra professione sanitaria, ) o doveri più generali e
tra questi alcuni inerenti le comunicazioni al Garante o il
rispetto di provvedimenti emessi dal Garante (divieto di cessione
dei dati a trattamento cessato od utilizzo secondario non
conforme dei dati, omessa od incompleta notifica al Garante, omessa
informazione od esibizione di documenti, ) </i></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<table border="1" cellpadding="6" cellspacing="1" style="width: 558px;">
<colgroup><col width="541"></col>
</colgroup><tbody>
<tr>
<td height="189" valign="TOP" width="541">
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>LE
VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<ul>
<li><div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>omessa
o inidonea informativa all'interessato, come disposto
dall'articolo 13</i></span></span></div>
</li>
</ul>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<ul>
<li><div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>cessione
dei dati in violazione dell'articolo 16, comma 2, o di altre
disposizioni in materia di disciplina dei dati personali
(articolo 162, comma 1)</i></span></span></div>
</li>
</ul>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<ul>
<li><div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>violazione
delle disposizioni in tema di comunicazione dei dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute, di cui all'articolo 84,
comma 1 (articolo 162, comma 2)</i></span></span></div>
</li>
</ul>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<ul>
<li><div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>omessa
o incompleta notificazione di dati, da effettuarsi ai sensi degli
articoli 37 e 38 (articolo 163)</i></span></span></div>
</li>
</ul>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<ul>
<li><div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>omessa
informazione o esibizione di documenti al Garante (articolo 164)</i></span></span></div>
</li>
</ul>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
</td>
</tr>
</tbody></table>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>Tra
questo primo gruppo di illeciti sanzionati con pene pecuniarie ,
presentano maggior interesse ai fini nostri, in particolare :</i></span></span></div>
<ul>
<li><div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i><u>La
violazione degli obblighi di informativa all'interessato circa i
dati, previsti dall'articolo 13</u> («finalità e modalità del
trattamento, natura obbligatoria o facoltativa del loro
conferimento»; «termini di una ulteriore comunicazione dei dati»
ecc.), <u>ovvero relativa ai dati che presentino, ai sensi
dell'articolo 17</u>, rischi specifici per i diritti e le libertà
fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato; ( sanzione
da 5.000 a 30.000 euro se concerne dati sensibili, e quindi tra
essi dati idonei a rivelare lo stato di salute , e giudiziari,
altrimenti da 3.000 a 18.000 euro ) </i></span></span>
</span></div>
</li>
<li><div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>La
<u>comunicazione di dati idonei a rivelare lo stato di salute, resi
noti all'interessato o agli altri soggetti che, in determinate
condizioni, possono riceverli in sua vece, , senza il tramite
necessario di un medico designato</u>. Ai fini dell'applicazione
della sanzione, occorre ricordare che tale modalità di
comunicazione (la cui violazione è appunto illecito amministrativo)
non trova applicazione in relazione alla comunicazione di dati
forniti in precedenza dallo stesso interessato, e inoltre che è
consentita l'individuazione da parte del titolare di soggetti
esercenti professioni sanitarie diversi dai medici, abilitati a
fornire le predette comunicazioni.( sanzione da 500 a 3.000 euro ) .</i></span></span></div>
</li>
</ul>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i>La
irrogazione della multa da parte del Garante , può implicare solo
eventualmente la sanzione accessoria della pubblicazione
dell'ordinanza-ingiunzione per estratto su quotidiano ( obbligatoria
invece nel caso di omessa informativa al Garante ) e la multa può
essere in ragione delle condizioni economiche del contravventore».
aumentata sino al triplo. Al procedimento dinanzi al Garante si
applica la disciplina generale per le sanzioni amministrative
prevista dalla L 689/’81. </i></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i>II
SONO POI QUALIFICATE COME REATI CONTRAVVENZIONALI SANZIONATI
PENALMENTE CON AMMENDA E/O ARRESTO ED INDIFFERENTEMENTE; A TITOLO DI
COLPA O DI DOLO ALCUNE CONDOTTE che violano particolari obblighi e
divieti ( adozione delle misure minime di protezione dei dati
personali, divieto di indagini sulle opinioni del lavoratore» e
«violazione delle norme sul controllo a distanza dei lavoratori» ) </i></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<table border="1" cellpadding="6" cellspacing="1" style="width: 559px;">
<colgroup><col width="543"></col>
</colgroup><tbody>
<tr>
<td height="110" valign="TOP" width="543">
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>GLI
ILLECITI PENALI QUALIFICATI COME CONTRAVVENZIONI</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<ul>
<li><div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>la
violazione dell'obbligo di adozione delle misure minime di
protezione dei dati personali, di cui all'articolo 33 (articolo
169, comma 1);</i></span></span></div>
</li>
</ul>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<ul>
<li><div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>la
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1,
«divieto di indagini sulle opinioni del lavoratore» e 114,
«violazione delle norme sul controllo distanza dei lavoratori (
articolo 171 )</i></span></span></div>
</li>
</ul>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
</td>
</tr>
</tbody></table>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>Tra
questo SECONDO gruppo di illeciti, sanzionati con la pena
alternativa dell’arresto e dell’ammenda o congiunta nel caso di
violazioni in materia di controllo a distanza o delle opinioni dei
lavoratori, presenta maggior interesse nell’ambito di questa
riflessione, in particolare :</i></span></span></div>
<ul>
<li><div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>la
omessa adozione delle misure minime di sicurezza da adottare nel
trattamento dei dati, ai sensi art 33 e ss. ( pena dell'arresto
fino a due anni o l'ammenda da diecimila a cinquantamila euro )</i></span></span></div>
</li>
</ul>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<table border="1" bordercolor="#000000" cellpadding="4" cellspacing="0" style="width: 561px;">
<colgroup><col width="551"></col>
</colgroup><tbody>
<tr>
<td height="236" valign="TOP" width="551">
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>Art.
34 (Trattamenti con strumenti elettronici) 1. Il trattamento di
dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito
solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico
contenuto nell’allegato B), le seguenti misure minime: a)
autenticazione informatica; b) adozione di procedure di gestione
delle credenziali di autenticazione; c) utilizzazione di un
sistema di autorizzazione; d) aggiornamento periodico
dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai
singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione
degli strumenti elettronici; e) protezione degli strumenti
elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad
accessi non consentiti e a determinati programmi informatici; f)
adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il
ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi; g) tenuta
di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza; h)
adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per
determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di
salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>Art.
35 (Trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici) 1. Il
trattamento di dati personali effettuato senza l’ausilio di
strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei
modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato
B), le seguenti misure minime: a) aggiornamento periodico
dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai
singoli incaricati o alle unità organizzative; b) previsione di
procedure per un’idonea custodia di atti e documenti affidati
agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti; c)
previsione di procedure per la conservazione di determinati atti
in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di
accesso finalizzata all’identificazione degli incaricati.</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
</td>
</tr>
</tbody></table>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>Per
tale ipotesi di reato contravvenzionale viene tuttavia previsto,
sulla falsariga del procedimento prescrizionale e di oblazione
disciplinato dal DLGVO 758/94 in materia di contravvenzioni inerenti
la sicurezza ed igiene del lavoro, un particolare procedimento di
oblazione, potendosi estinguere il reato se:1) l'autore del reato
provvede entro sei mesi alla regolarizzazione, in ottemperanza alla
prescrizione emessa del Garante, ; 2) versa una somma pari al quarto
del massimo dell'ammenda stabilita ( 12.500 euro).</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>III
. SONO POI QUALIFICATI COME DELITTI SANZIONATI PENALMENTE CON
MULTA E/O RECLUSIONE alcuni fatti più gravi relativi a false
attestazioni e dichiarazioni al Garante ( reclusione da sei mesi a
tre anni ) e gravi inosservanze di provvedimenti del Garante (
reclusione da tre mesi a due anni ) e varie ipotesi di trattamento
illecito dei dati,</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i>Nel
caso di trattamento illecito dei dati sono previste pene diverse, a
seconda della condotta con cui si è concretizzato il trattamento
illecito ( comunicazione o diffusione dei dati ovvero più grave
trattamento illecito a fine di profitto o di recare danno, qualora ne
derivi concreto nocumento), con pena ulteriormente aggravata, nel
secondo caso, qualora si tratti di dati sensibili, dati giudiziari
e dati relativi allo stato di salute ( art 167 1° e 2° co ) </i></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<table border="1" cellpadding="6" cellspacing="1" style="width: 559px;">
<colgroup><col width="543"></col>
</colgroup><tbody>
<tr>
<td height="110" valign="TOP" width="543">
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i>GLI
ILLECITI PENALI QUALIFICATI COME DELITTI </i></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<ul>
<li><div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>IL
TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (ARTICOLO 167) in violazione degli
arrt . 18 (trattamenti effettuati da soggetti pubblici), 19
(trattamenti di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari),
23 (consenso dell'interessato per il trattamento dei dati da
parte di soggetti privati ed enti pubblici economici), 123 (dati
relativi al traffico trattati dal fornitore di una rete pubblica
di comunicazione), 126 (dati relativi all'ubicazione dell'utente
di una rete di comunicazione), 130 (comunicazioni indesiderate)
ovvero nell'applicazione dell'articolo 129, ed alla luce del
provvedimento da emettere in cooperazione con il Garante per le
comunicazioni (inserimento in elenchi abbonati, successivo
utilizzo dei dati e consenso da prestare)</i></span></span></div>
</li>
</ul>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<ul>
<li><div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>LA
FALSITÀ NELLE DICHIARAZIONI E NOTIFICAZIONI AL GARANTE (ARTICOLO
168) commessa nella notificazione del trattamento dei dati (
art 37; ) , in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni
rese o esibiti in un procedimento innanzi al Garante ovvero nel
corso di accertamenti.</i></span></span></div>
</li>
</ul>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<ul>
<li><div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i>L'INOSSERVANZA
DEI PROVVEDIMENTI EMESSI DAL GARANTE (ARTICOLO 170) quando
concernano misure ed accorgimenti prescritti a garanzia
dell'interessato, nell’autorizzazione per il trattamento dei
dati sensibili (articolo 26, 2 ° co. ), indicazioni di
ulteriori elementi da includere nell’informativa relativa a
trattamento dei dati genetici e dei donatori di midollo osseo
(art. 90), a seguito di reclamo (articolo 143, comma 1, lett.c) )
, a seguito di ricorso ed in via interdittiva o definitiva
(articolo 150) </i></span></span>
</span></div>
</li>
</ul>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
</td>
</tr>
</tbody></table>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>Tra
questo TERZO gruppo di illeciti , delitti penalmente sanzionati,
presenta un qualche interesse ai fini nostri, in particolare :
L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI EMESSI DAL GARANTE (ARTICOLO 170)
quando concernano misure ed accorgimenti prescritti a garanzia
dell'interessato, nell’autorizzazione per il trattamento dei dati
sensibili, (articolo 26, 2 ° co. ) ed indicazioni di ulteriori
elementi da includere nell’informativa relativa a trattamento dei
dati genetici e dei donatori di midollo osseo (art. 90), ( pena da
tre mesi a due anni di reclusione ) . Va peraltro rammentato che in
materia e segnatamente per i dati idonei a rivelare lo stato salute
nell’ambito del comparto sanitario e per finalità terapeutiche e
di cura , si verte comunque, anche per gli organi sanitari privati,
in regime di autorizzazione generale, mentre i casi di emergenza
sanitaria sono disciplinati ex lege .</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>CONCLUSIONI.</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>L’osservazione
attenta della applicazione pratica della disciplina della privacy in
ordine ai dati afferenti lo stato di salute ed al loro trattamento
in ambito sanitario ( ed istituzionale ) consentirà di confermare e
verificare quanto la ambiziosa opera di regolamentazione e
bilanciamento richieda strumenti raffinati e continuamente
differenziati. E l’equilibrio raggiunto appare, se non del tutto
definitivo, quanto mai solido e adeguato alla ponderazione dei
diritti ed interessi in giuoco.</i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span><i>Resta
aperto un interrogativo secondario: se e quanto possa ulteriormente
razionalizzarsi la casistica introdotta e se era sempre necessario
rinviare alla regolamentazione generale del Garante una serie di
ipotesi che pure la legge avrebbe potuto prevedere in astratto. </i></span></span>
</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; font-weight: normal; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>La
normazione lascia però, opportunamente, spazio ad autorevoli
ipotesi di riadeguamento normativo sollecitato ( anche, ed
emblematicamente ) dal medesimo Garante.</i></span></span></div>
<span style="font-size: large;"><br />
</span><div align="JUSTIFY" style="break-inside: avoid; page-break-inside: avoid; widows: 8;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><i>Nel
frattempo, proprio prendendo ad esempio il settore della privacy in
ambito sanitario e la disciplina del trattamento dei dati afferenti
lo stato di salute , ci si augura che anche altri bilanciamenti e
settori di regolamentazione raggiungano questo ( storicamente
provvisorio ma solido ) livello di equilibrata disciplina. Tra i
settori da ripensare ad avviso di alcuni, e di chi scrive, in
particolare vi era quello dei dati afferenti le connessioni in
Internet , mentre la attesa del codice di autoregolamentazione dei
providers , vedeva giorno per giorno consumarsi, proprio le
opportunità di tutela di interessi fondamentali, in sede penale,
rendendo ancor più inadeguato e tardivo l’intervento giudiziario .
Il panorama è di recente cambiato e ci sono volute le norme
antiterrorismo … per evidenziare il tema della (necessaria )
prevalenza dell’interesse pubblico all’accertamento dei reati ( e
sia pure solo di certi reati )..</i></span></span></div>
Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/15178636062210006537noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6299770983575013875.post-11041291207477320961998-12-04T14:27:00.000+01:002013-12-04T14:27:55.492+01:00LA DISCIPLINA SANZIONATORIA A TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DAL RISCHIO CHIMICO NEL DLGVO 626/94.<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div align="JUSTIFY" class="western">
<br /></div>
<span style="color: black;"><span style="font-size: medium;"><b>LA DISCIPLINA SANZIONATORIA
A TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DAL RISCHIO CHIMICO NEL DLGVO
626/94. </b></span></span>
<br />
<div align="JUSTIFY" class="western">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-size: medium;"><b>INQUADRAMENTO
GENERALE</b></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">La
direttiva n. 98/24/CE., che ha fissato a livello europeo i
requisiti minimi per la </span><span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><i>protezione
della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi
derivanti da agenti chimici durante il lavoro, </i></span></span><span style="color: black;"><span style="font-size: small;">q</span></span><span style="font-size: small;">uattordicesima
direttiva particolare</span><span style="color: black;"><span style="font-size: small;">
emanata ai sensi della direttiva quadro 89/391/CEE ( art 16 par. 1 ),
</span></span><span style="font-size: small;">,</span><span style="color: black;"><span style="font-size: small;">
ha trovato finalmente attuazione nel nostro ordinamento.</span></span></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;">Il
Governo, sulla scorta della legge comunitaria per l’anno 2000 ( L
422 del 26/12/2000 ), ha sul filo di lana, due giorni prima della
scadenza della delega, emanato il DLGVO n. 25 del 2/2/2002
pubblicato sulla G.U. dell’8/3/2002, decreto che introduce
importanti novità normative, di grande impatto .</span></span></div>
<div class="western">
Non di ugual pregio, e non solo sul piano
lessicale e per mere imprecisioni, la tecnica legislativa adottata, (
tra l’altro, come già rilevato dai primi commentatori, errata la
numerazione progressiva degli articoli da 60 bis in poi , mentre
l’introduzione <u>dopo</u> il titolo VII di un nuovo titolo <u>VII
BIS</u> avrebbe richiesto la numerazione da 7 2 bis in poi ).
</div>
<div class="western">
Difatti emergono alcune incongruità nella stessa
disciplina sanzionatoria delle condotte omissive ad una attenta
osservazione dagli interpolati artt 89 2° co e 90 DLGVO 626/94 .</div>
<div class="western">
L’impatto che la nuova normativa avrà sul piano
sostanziale non ne verrà solo perciò pregiudicato, ( ci si augura
), ma secondo un cliché noto, già occorrerebbe porsi il problema
di eventuali interventi correttivi .</div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;">Pressoché
tutti i rischi da agenti chimici ( concreti ed attuali ma anche
potenziali ), hanno ora una loro organica previsione e collocazione
nel quadro del sistema di sicurezza e prevenzione ispirato al
modello fondamentale attuato con il DLGVO 626 ed un ulteriore
importante passo generale può dirsi realizzato, a livello
normativo.. Ma vi sono certo alcune imprecisioni e almeno una “
non felice ” definizione normativa che desta perplessità su un
nodo cruciale quale quello del rischio definito dal legislatore “
moderato “ : una definizione che appare sul piano lessicale troppo
vaga ed estesa che ha precise conseguenze in termini di applicazione
( ridotta al minimo ) della normativa e che a nostro modo di vedere
avrebbe potuto essere più meditata. I primi commentatori a
riguardo già sottolineano come nella versione inglese e francese
della direttiva 98/94/CE i rispettivi termini adottati , “ slights
“ e “ fleble “, indichino più felicemente la insignificanza
o l’entità ridottissima del rischio.</span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;">Con
il DLGVO 25/2002, viene accelerata la senescenza del vecchio DPR
303/56, e ricondotta la sorveglianza sanitaria per i rischi chimici
integralmente al nuovo apparato di norme : la novellata terza
tabella di riferimento del DPR 303/56 che elencava tutte le cause di
rischio che richiedevano il controllo sanitario dei lavoratori , con
cadenza periodica predeterminata spesso semestrale e trimestrale,
viene, di risulta, delimitata alle sole cause di rischio non
chimico, dalla n. 45 alla n. 46 e dalla 48 alla n.. 56..</span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"><span style="font-size: small;">Viene
meno poi per </span></span><span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><i>“naturale”</i></span></span><span style="color: black;"><span style="font-size: small;">
assorbimento una parte del DLGVO 277/91, espressamente abrogati il
capo II concernente i rischi da esposizione al piombo metallico ed ai
suoi composti ionici, e le tabelle relative allegate ( tabella I, II,
III, IV ) oltreché la tabella VIII sulle modalità di campionatura e
di misurazione degli agenti chimici e di valutazione dei risultati .
Tutto sommato una fine parziale ma non gloriosa, atteso il ruolo
sinora avuto in concreto da questa primigenia normativa settoriale,
quantomeno a giudicare dagli scarni dati sugli accertamenti
effettuati dalla vigilanza in ordine allo specifico rischio. Vi era e
permane a riguardo una </span></span><span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><i>communis
opinio:</i></span></span><span style="color: black;"><span style="font-size: small;"> che la
introduzione </span></span><span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><i>ante
litteram</i></span></span><span style="color: black;"><span style="font-size: small;"> ( in
particolare proprio per i rischi da piombo ) dei nuovi criteri
fondanti la diversa filosofia della sicurezza, generalizzata solo nel
1997 con l’entrata in vigore per tutte le aziende del DLGVO 626, il
carattere settoriale della normativa, ed un sistema di sanzioni
pecuniarie (forse opportune ma indubbiamente) pesanti, non ne
avevano dall’inizio favorito la concreta applicazione. </span></span></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;">La
futura concreta applicazione della nuova disciplina, del rischio
chimico nei luoghi di lavoro, la tempestiva osservanza e la vigilanza
sui tardivi o mancati adeguamenti consentiranno di valutare
l’effettivo raggiungimento degli importanti obiettivi perseguiti. </span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<br />
</div>
<div class="western">
Entro il 23 Giugno del 2002 i datori di lavoro che
alla data di entrata in vigore del DLGVO 25/2002 ( 23 Marzo 2002)
svolgevano attività che debbono considerarsi rientranti nel campo di
applicazione della nuova normativa, dovranno difatti conformarsi: un
impegno forte, complesso e concentrato in tempi brevi, esteso a
moltissime attività non solo produttive.</div>
<div class="western">
Nelle regioni e Province autonome, Trento e
Bolzano, che non abbiano ancora dato attuazione per la parte di
propria competenza al recepimento della direttiva 98/24/CE, è
altresì immediatamente applicabile la nuova normativa, sino alla
entrata in vigore delle normative di attuazione, a sua volta
vincolata ex art 117 4° co della Costituzione, al rispetto dei
principi fondamentali desumibili dalla nuova disciplina statale.</div>
<div class="western">
Dalla data suindicata potranno essere pertanto
accertate le eventuali violazioni contravvenzionali ed impartite le
prescrizioni volte alla regolarizzazione.</div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;">Ma
prima di vagliare il contenuto delle contravvenzioni configurate,
appare necessario almeno delimitare i presupposti normativi di
applicazione dei precetti interessati</span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-size: medium;"><b>PRESUPPOSTI
NORMATIVI </b></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"><span style="font-size: medium;"><b>-
</b></span></span><span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><b> Attività
interessate e agenti chimici </b></span></span></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"><span style="font-size: small;">Nell’ambito
del DLGVO 25/2002 secondo la dizione accolta dall’art 60-bis
rientrano tutte le attività in ordine alle quali si ponga un attuale
od anche solo potenziale rischio di natura chimica. ( “ </span></span><span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><i>rischi
per la salute e la sicurezza che </i></span></span><span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><i><u><b>derivano,
o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul
luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che
comporti la presenza di agenti chimici </b></u></i></span></span><span style="color: black;"><span style="font-size: small;">“
) </span></span></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"><span style="font-size: small;">In
particolare l’art 60-ter nel ribadire alla lettera e) che per
attività che comporta la presenza di agenti chimici deve intendersi
“ </span></span><span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><u><b>ogni
attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici o se ne
prevede l’utilizzo, in ogni tipo di procedimento</b></u></span></span><span style="color: black;"><span style="font-size: small;">
“ estende la nozione anche al caso di agenti chimici “ </span></span><span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><b>che
risultino da tale attività lavorativa</b></span></span><span style="color: black;"><span style="font-size: small;">
“ . </span></span></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;">A
riguardo deve ritenersi che la presenza di agenti chimici possa
essere anche solo la conseguenze di risulta e finale della attività
espletata, senza che possa indicarsi la assenza originaria di agenti
chimici come titolo di esonero dalla applicazione della disciplina.</span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"><span style="font-size: small;">Le
</span></span><span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><b>categorie di
procedimento lavorativo enucleate</b></span></span><span style="color: black;"><span style="font-size: small;">
a fine meramente esemplificativo dalla norma sono quelle della : </span></span></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><b>Produzione
</b></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><b>manipolazione,
</b></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><b>immagazzinamento,</b></span></span><span style="color: black;"><span style="font-size: small;">
</span></span></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><b>trasporto,
eliminazione e trattamento dei rifiuti</b></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;">Attesa
la amplia definizione accolta moltissime attività dovranno ritenersi
quindi assoggettate ai precetti sanzionati ( e non ) introdotti dal
DLGVO 25/2002: ma è dato prevedere che, nella pratica attuazione,
con procedimento in apparenza logicamente rovesciato ma
ermeneuticamente non scorretto, si procederà a partire dalla
verifica in concreto della assenza di agenti chimici che possano
essere ritenuti pericolosi ( anche solo di risulta) .</span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;">Oltre
a pressochè tutte le aziende produttive in genere di tipo
industriale ( costituendone solo una parte gli stabilimenti chimici
produttivi ), alle aziende manifatturiere ed alle attività
artigianali ( alle aziende ad esempio, del settore
tipografico e cianografco) alle attività commerciali, alle imprese
di trasporto e trattamento dei rifiuti, già assoggettate alle
specifiche discipline, la nuova disciplina si deve tra l’altro
ritenere applicabile tra l’altro anche alle aziende ospedaliere ed
ai laboratori chimici ( nei quali si assomma anche il rischio
biologico ) , alle imprese di pulizia, alle aziende agricole .</span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;">D’altronde
il valore esemplificativo delle categorie elencate, non può
sfuggire all’interprete .e comunque, anche a voler ipotizzare
l’esistenza di attività con pericolo di esposizione ad agenti
chimici pericolosi nelle quali non sia ravvisabile alcuna delle
categorie di procedimento lavorativo enucleate, appare arduo
affermare che a tali attività non sia applicabile la
regolamentazione del rischio a tutela della salute dei lavoratori.. </span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;">In
conclusione deve ritenersi che la accolta definizione più generale
di attività lavorativa assoggettata al rischio chimico ha in buona
sostanza valore esaustivo ed assorbente, direi di più, presenta essa
solo valore dirimente.. </span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><b>Individuazione
degli agenti chimici pericolosi</b></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;">Il
punto riposa però nella individuazione normativa della nozione di
agente chimico, e di rischio e pericolo, in ragione dei quali
scattano gli obblighi più impegnativi, all’esito della valutazione
dei rischi ex art 4 DLGVO 626/94 </span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"><span style="font-size: small;">Alla
definizione astratta di agente chimico richiamata nell’art 60-te
lett a), (</span></span><span style="font-size: x-small;"><i>tutti
gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli,
allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo
smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa,
siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul
mercato</i></span><span style="font-size: x-small;">) </span><span style="color: black;"><span style="font-size: small;">vanno
perciò aggiunte le relative specifiche ulteriori: </span></span></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"><span style="font-size: small;">-
</span></span><span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><b>sostanze
pericolose</b></span></span><span style="color: black;"><span style="font-size: small;">
(DLGVOI 52/97 sulla relativa classificazione, imballaggio ed
etichettatura) </span></span></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"><span style="font-size: small;">-
</span></span><span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><b>preparati
pericolosi</b></span></span><span style="color: black;"><span style="font-size: small;"> (
DLGVO 285/98 sulla relativa classificazione, imballaggio ed
etichettatura)</span></span></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"><span style="font-size: small;">-
</span></span><span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><b>agenti chimici</b></span></span><span style="color: black;"><span style="font-size: small;">
</span></span><span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><b>per i quali sia
stato individuato un valore limite di esposizione professionale</b></span></span><span style="color: black;"><span style="font-size: small;">
</span></span></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"><span style="font-size: small;">-
</span></span><span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><b>agenti chimici
che possano comunque comportare un rischio per la salute e sicurezza
dei lavoratori ( in ragione delle rispettive proprietà
fisio-chimiche, chimiche e tossicologiche. </b></span></span><span style="color: black;"><span style="font-size: small;">(
clausola di chiusura che conferisce una portata potenziale molto
estesa alla regolamentazione )</span></span></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;">Restano
poi esclusi gli agenti chimici classificati pericolosi solo per
l’ambiente, ma non per l’uomo, ed espressamente ricondotti alla
disciplina del DLGVO 230/95 gli agenti chimici per i quali è
prevista la protezione radiologica (nel chè consiste la ratio della
diversificata disciplina e vigilanza).</span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;">Alla
valutazione primaria dei rischi, necessariamente trasfusa nel
documento di sicurezza, fanno seguito due percorsi normativi
differenziati a seconda che il rischio valutato ( effettivo ) possa
ritenersi “moderato” o no, e della adeguatezza e sufficienza
delle misure generali appropriate adottate per ridurre al minimo od
eliminare i rischi..</span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"><span style="font-size: small;">Il
cuore della disciplina ed in particolare le </span></span><span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><b>misure
specifiche di protezione e prevenzione, gli obblighi relativi alla
misurazione degli agenti pericolosi ed i controlli sui livelli di
esposizione , le previsioni specifiche per il caso di incidenti od
emergenza , la sorveglianza medico-clinica affidata al medico
competente ed i compiti di monitoraggio biologico, tenuta e
informazione dei dati, , la specifica informazione e formazione dei
lavoratori </b></span></span><span style="color: black;"><span style="font-size: small;">costituiscono
l’insieme precettivo a cui fanno riferimento le sanzioni
configurate, nella trasposizione italiana della direttiva europea.</span></span></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<br />
</div>
<b>IL QUADRO SANZIONATORIO: </b>
<br />
<br />
<br />
<div style="font-weight: normal;">
Nel rispetto della consueta tecnica
sanzionatoria il legislatore ha proceduto, per la verità con qualche
soluzione affrettata , introducendo nuove fattispecie
contravvenzionali che prevedono sanzioni riferite ai precetti
ritenuti più importanti .</div>
<div style="font-weight: normal;">
Si tratta come al solito di “
contravvenzioni “ ( punite con le sanzioni minori dell’arresto e
dell’ammenda ), costituenti reati “ propri “ ( che possono
essere commessi solo da soggetti titolari degli obblighi ), “
omissivi “ ( viene sanzionato il mancato, parziale od erroneo
adempimento dell’obbligo ) e “ permanenti “ ( nel tempo, sino
alla regolarizzazione mediante ottemperanza al precetto ).
</div>
<div style="font-weight: normal;">
La lesione dell’interesse penalmente
sanzionato coincide con la persistente violazione dell’obbligo..Tra
le conseguenze la connessione causale in via logico normativa con
eventi di malattia professionale o mortali : in altri termini le
omissioni possono essere poste in correlazione causale con le
conseguenze derivanti dalla esposizione ad agenti chimici nocivi, ed
il soggetto tenuto all’adempimento del precetto ( contravventore )
può essere chiamato a rispondere dei danni alla persona che la
omissione ( ed il mancato controllo e/o riduzione del rischio ) hanno
cagionato.
</div>
<br />
<br />
<b>A.) Violazioni degli obblighi fondamentali connessi alla
specifica valutazione, nell’ambito dei rischi, del rischio chimico
art 60 quater 1°, 2° e 3°, 6° e 7° co in relazione all’art 4
1° co, tutte sanzionate ai sensi dell’art 89 2° co lett. A)
DLGVO 626/94. </b>
<br />
<div align="JUSTIFY" class="western">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;">Alla
necessità di assicurare una accurata, effettiva e articolata
valutazione dei rischi e conseguente valutazione nel documento di
sicurezza, ed aggiornamento della valutazione , non poteva non
essere connessa una previsione di sanzione penale, così come già
previsto per il rischio cancerogeno ( artt 63 co 1°, 4° e 5°, e
69 co 5° lett A ) ed il rischio biologico ( art 78 co 3° e 5° ed
86 co. 2 ter ). </span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;">Ma
un dato colpisce: mentre per tali rischi la violazione era stata
secondo una valutazione condivisa opportunamente ricondotta
nell’alveo degli obblighi primari e fondamentali che fanno capo
esclusivamente al datore di lavoro, nel caso del rischio chimico le
omologhe previsioni sanzionatorie sono state tutte inserite nell’art
89 2° co, relativo alle violazioni dei datori di lavoro e/o
dirigenti..</span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;">Sul
piano formale può aver dato il suo contribuito il mancato espresso
aggancio, delle nuove previsioni sulla valutazione dei rischi
chimico, al documento di sicurezza ( espressa indicazione contenuta
invece per il rischio cancerogeno nell’art 63 “ risultati
riportati nel documento di cui all’art. 4 co 2 “ e per il
rischio biologico nella disposizione di cui all’art 78 co 5° ), ma
l’argomento non sembra appagante.</span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;">Per
un verso appare sistematicamente inoppugnabile che alla valutazione
del rischio chimico deve ( non può non ) conseguire la
incorporazione delle valutazioni relative nel documento di
sicurezza.</span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">Inoltre
va dato atto della esistente sanzione ex art 89 1° co delle
condotte inerenti per l’appunto l’omesso aggiornamento e
l’omessa rinnovazione </span><span style="font-size: small;"><u>tout court della
valutazione dei rischi</u></span><span style="font-size: small;"> cancerogeno e
biologico ( rispettivamente artt 63 5° co , 69 co 5° lett A e 78
co 3 ed .86 co 2 ter ).</span></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;">La
scelta di ricondurre alla previsione sanzionatoria del 2° co
dell’art 89, tutte le omissioni potenziali indicate non appare
perciò congrua e coerente con le preesistenti scelte normative ed
apre un possibile tema giuridicamente rilevante :il caso di scuola
della delega della valutazione del rischio chimico a dirigente ( a
nostro modo di vedere delega inammissibile e comunque contraddittoria
con i principi cardine del DLGVO 626 ) e comunque di individuazione e
di responsabilità esclusiva o corresponsabilità di dirigente a
seguito di verbale. Si pone a riguardo il tema del vaglio circa la
congruità e legittimità della previsione normativa. Con esiti di
equa disapplicazione in concreto o dubbi di illegittimità parziale
della norma.</span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;">Certo
l’organicità logica del sistema sanzionatorio ne risente. E questo
balza ancor più agli occhi considerando le condotte omissive cui si
fa riferimento, e fra tutte in particolare quella di cui al 7° co
dell’art 60 quater che testualmente ( ed opportunamente ) riporta
al “ datore di lavoro “ l’obbligo.</span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;">.
</span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">Tali
condotte omissive appresso enucleate, come si è detto riferite per
loro natura agli obblighi propri del datore di lavoro, in quanto
passibili di accertamento come reati e assoggettabili a sanzione
penale sono inoltre , ovviamente , assoggettate come tutte le altre,
alla procedura prescrizionale disegnata dal DLGVO 758/94..ma allo
stato la sanzione penale eventualmente applicabile ( in caso di esito
negativo della procedura prescrizionale ), è sempre quella
dell’arresto da tre a sei mesi o dell’ammenda da lire 3 milioni
ad lire otto milioni ( rectius, previa conversione , da € 1549 ad
€ 4131 ) .</span></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">Anzi
proprio la identità della sanzione comminata rilancia il possibile
dubbio interpretativo che, con la previsione sanzionatoria
nell’ambito dell’art 89 2° co lett A) si via implicitamente
voluto aprire un varco finalizzato ad una “ distribuzione “
della responsabilità da mancata , erronea o non aggiornata
valutazione . proprio in materia di rischio chimico ( !? ) .</span></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">Il
dubbio è in qualche modo sciolto peraltro proprio dall’inspiegabile
richiamo ulteriore delle medesime violazioni nel contesto della
previsione della sanzioni per i preposti ( art 90 DLGVO 626/94 ). In
che modo possa rispondere un preposto della </span><span style="font-size: small;"><u>omessa
valutazione</u></span><span style="font-size: small;"> del rischio sinergico da
combinazione degli agenti chimici nell’ambito del processo
produttivo, o della </span><span style="font-size: small;"><u>mancata valutazione</u></span><span style="font-size: small;">
dei rischi in generale , non è dato sapere , né immaginare..Si
tratta perciò quasi certamente non di un espresso intendimento del
legislatore ma di una formulazione non sufficientemente ponderata.</span></span></span></div>
<table border="1" bordercolor="#000000" cellpadding="4" cellspacing="0" style="width: 555px;">
<colgroup><col width="545"></col>
</colgroup><tbody>
<tr>
<td height="395" valign="TOP" width="545">
<div style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><b>TABELLA
I</b></span></span></span></div>
<div style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><b>Omissioni
di cui all’art Art. 60-quater (Valutazione dei rischi) riferite
essenzialmente ad obblighi propri del datore di lavoro,
sanzionate dall’articolo 89 2° co lett A anche nei confronti
dei dirigenti e dall’art 90 DLGVO 626/94 anche nei confronti dei
preposti ( ….)</b></span></span></span></div>
<div style="margin-left: 0.06cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><span style="font-size: small;"><b>Art.
60-quater (Valutazione dei rischi)</b></span></span></span></div>
<div style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>1.
Omessa o erronea determinazione e valutazione dei rischi ai sensi
art 4 , con riferimento specifico alla presenza di agenti chimici
pericolosi sul luogo di lavoro ed ai rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, tra
l’altro non prendendo in considerazione uno o più dei seguenti
aspetti:: a) le loro proprietà pericolose; b) le informazioni
sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore
tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei
decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n.
285 e successive modifiche; c) il livello, il tipo e la durata
dell’esposizione; d) le circostanze in cui viene svolto il
lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli
stessi; e) i valori limite di esposizione professionale o i valori
limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli
allegati VIII-ter ed VIII-quater; f) gli effetti delle misure
preventive e protettive adottate o da adottare; g) se disponibili,
le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza
sanitaria già intraprese. </b></i></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>2.
Omessa indicazione espressa delle misure specifiche di protezione
e prevenzione adottate ( o da adottare ) ai sensi dell’articolo
60-quinquies e delle eventuali misure di da adottare in caso di
incidente od emergenza ai sensi dell’articolo60-sexies. Omessa
inclusione delle attività, ivi compresa la manutenzione, per le
quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o
che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la
salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le
misure tecniche. </b></i></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>3.
Omessa valutazione del rischio che comporta la combinazione di
tutti i suddetti agenti chimici, nel caso di attività lavorative
che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi.</b></i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>6.Omessa
preventiva predisposizione della valutazione dei rischi nel caso
di attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici
pericolosi ed inizio della attività senza che si sia proceduto
alla valutazione dei rischi che essa presenta e all’attuazione
delle misure di prevenzione. </b></i></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>7.
Omesso aggiornamento periodico da parte del datore di lavoro della
valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che
potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della
sorveglianza medica ne mostrino la necessità. </b></i></span></span>
</div>
</td>
</tr>
</tbody></table>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<br />
</div>
<b>B.) Omissioni dei datori di lavoro , dirigenti e preposti. </b>
<br />
<b>Più gravi: 60 sexies, septies, novies 1°, 3°, 4° e 5° co,
60 decies 7° co sanzionate ai sensi dell’art 89 2° co lett. A)
e 90 lett A) DLGVO 626/94. </b>
<br />
<b>Meno gravi:, 60 decies 1°, 2° 3° e 5° co sanzionate ai
sensi dell’art 89 2° co lett. B) e 90 lett B) DLGVO 626/94. </b>
<br />
<b>Meno gravi imputabili solo ai datori di lavoro e/o dirigenti
60 octies, 1°, 2° e 3° co sanzionate ai sensi dell’art 89 2°
co lett. B) DLGVO 626/94. </b>
<br />
<div class="western">
<br />
</div>
<div class="western">
Le violazioni appresso enucleate sono riferibili
sia al datore di lavoro che al dirigente a riguardo munito ( come da
principi generali ) di espressa delega scritta con conferimento di
autonomi poteri decisionali e di spesa, ma anche ai preposti (
eccettuati per questi ultimi i soli obblighi di specifica
informazione e formazione dei lavoratori ) .
</div>
<div class="western">
Va inoltre rammentato che qualora il datore di
lavoro si ingerisca nelle attività e nell’esercizio dei poteri
delegati, ovvero sia comunque a conoscenza delle violazioni , in
ragione della sua posizione di garanzia fondamentale, torna a
rispondere delle violazioni, di norma congiuntamente al dirigente
validamente delegato, sin dal momento dell’interferenza e
comunque in un lasso di tempo ragionevole dalla presa di conoscenza
delle violazioni e qualora non le regolarizzi personalmente, in caso
di inattività del dirigente, secondo le prescrizioni e nel tempo
impartito.
</div>
<div class="western">
Peraltro anche il meccanismo ex lege di cui
all’art 20 2° co DLGVO 758/94 che impone la notifica dei verbali
di prescrizione sempre anche al rappresentante legale della ditta,
contribuisce a richiudere il cerchio delle responsabilità, al
precipuo fine di assicurare l’adempimento delle prescrizione ( come
è noto alla regolarizzazione consegue altresì, previo pagamento
della sanzione ridotta in sede amministrativa , la estinzione del
reato ).
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;">La
sanzione penale eventualmente applicabile ai datori di lavoro e/o
dirigenti ( in caso di esito negativo della procedura prescrizionale
), è:</span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">per
le violazioni più gravi sanzionate dall’art 89 2° co lett A)
DLGVO 626/94 ed appresso enucleate nella seconda tabella quella
dell</span><span style="font-size: small;"><b>’arresto da tre a sei mesi</b></span><span style="font-size: small;">
</span><span style="font-size: small;"><b>o</b></span><span style="font-size: small;"> dell’</span><span style="font-size: small;"><b>ammenda</b></span><span style="font-size: small;">
da lire 3 milioni a lire otto milioni ( rectius, previa conversione
giusta art 51 </span>DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 1998, n. 213<b>.
</b><span style="font-size: small;">pene pecuniarie </span><span style="font-size: small;"><b>da € 1549
ad € 4131</b></span><span style="font-size: small;"> ) . . </span></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">per
le violazioni meno gravi sanzionate dall’art 89 2° co lett B)
DLGVO 626/94 appresso enucleate nella terza tabella, quella
dell’</span><span style="font-size: small;"><b>arresto da due a quattro mesi</b></span><span style="font-size: small;">
o dell’</span><span style="font-size: small;"><b>ammenda </b></span><span style="font-size: small;">da
lire un milione a lire cinque milioni ( rectius, previa conversione
, giusta art 51 </span>DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 1998, n.
213<b>., </b><span style="font-size: small;"> pene pecuniarie da </span><span style="font-size: small;"><b>€
516 ad € 2582 </b></span><span style="font-size: small;">) ...</span></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">Delle
medesime omissioni di cui sopra ( con la necessaria eccezione delle
violazioni concernenti la formazione ed informazione dei lavoratori,
vedi tabella III bis ) possono poi rispondere direttamente anche i
preposti nell’ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni .(
art 1 co 4 bis DLGVO 626/94 ). Ma le sanzioni previste sono minori </span></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">per
le violazioni più gravi di cui all’art 90 lett A) DLGVO 626/94
appresso enucleate nella seconda tabella, l</span><span style="font-size: small;"><b>’arresto
sino a due mesi</b></span><span style="font-size: small;"> </span><span style="font-size: small;"><b>o</b></span><span style="font-size: small;">
l’</span><span style="font-size: small;"><b>ammenda</b></span><span style="font-size: small;"> da 500
mila lire a lire due milioni rectius, previa conversione giusta art
51 </span>DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 1998, n. 213<b>. </b><span style="font-size: small;">pene
pecuniarie </span><span style="font-size: small;"><b>da € 258 ad € 1032</b></span><span style="font-size: small;">
)</span></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">per
le violazioni meno gravi sanzionate dall’art 90 lett B) DLGVO
626/94 appresso enucleate nella terza tabella, l’</span><span style="font-size: small;"><b>arresto
sino ad un mese</b></span><span style="font-size: small;"> o l’</span><span style="font-size: small;"><b>ammenda
</b></span><span style="font-size: small;">da lire trecentomila a lire un milione (
rectius, previa conversione , giusta art 51 </span>DECRETO
LEGISLATIVO 24 giugno 1998, n. 213<b>., </b><span style="font-size: small;"> pene
pecuniarie da </span><span style="font-size: small;"><b>€ 154 ad € 516 </b></span><span style="font-size: small;">).</span></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">Al
meccanismo della distribuita previsione delle responsabilità tra le
diverse figure dell’organigramma aziendale corrisponde una
fisiologica valutazione del “ </span><span style="font-size: small;"><i>livello</i></span><span style="font-size: small;">
“ dell’inadempimento accertato.</span></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;">Ogni
violazione nelle strutture complesse difatti, può collocarsi a
livello di alta amministrazione, di amministrazione ed attuazione
delle scelte o di attività esecutivo-attuativa terminale e di
vigilanza.in senso proprio.</span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;">Ed
è logico ( oltrechè ribadito in via normativa dallo stesso art 1 co
4 bis del DLGVO 626/94 ) che l’adempimento diretto spetti a vario
livello alle diverse figure che cooperano nell’ambiente di lavoro;
così come è assolutamente necessario che la vigilanza, contestando
l’omissione, inquadri esattamente il fatto nell’ambito della
catena degli adempimenti necessari, individuando poi il soggetto che
doveva in effetti porre in essere la condotta dovuta, e tra l’altro
verificando bene la stessa effettiva portata della delega relativa al
dirigente o la stessa collocazione ed individuazione del preposto
nonché le mansioni che la concreta preposizione comporta. .</span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;">E’
chiaro perciò che le omissioni attribuibili ai preposti sono
afferenti a comportamenti dovuti, di natura esecutiva e di controllo
e vigilanza sugli altri lavoratori : ad esempio é di tutta evidenza
che la mancata messa a disposizione dei DPI per I lavoratori
impegnati in caso di emergenza ed esposti ai rischi specifici
relativi ed il mancato utilizzo durante tutto il tempo
dell’intervento e dell’esposizione a rischio può riguardare
alternativamente sia il dirigente delegato che il preposto ( che nel
caso di specie parteciperà alle stesse operazioni ed interventi di
emergenza e vigilerà sui lavoratori e sull’effettivo utilizzo dei
DPI ). .</span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"> </span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">Mentre
non fa sorgere pratici problemi la circostanza che alcune previsioni,
mischiando vari profili siano almeno solo in parte riconducibili
anche a concreti doveri del preposto, desta qualche sconcerto la
teorica possibilità ( in virtù del generico richiamo della
fattispecie incriminatrice a tutto l’art 60-opties) di ricondurre
al preposto la sanzione per la violazione dell’obbligo, di
</span><span style="font-size: x-small;"><i><b>inserire le misure
di emergenza nel piano di cui al decreto 10 marzo 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile
1998, </b></i></span><span style="font-size: x-small;">con le
relative specifiche </span><span style="font-size: x-small;"><i><b>.(
</b></i></span><span style="font-size: small;"> </span><span style="font-size: small;"><span lang="en-GB">art
60-opties 5° co .). </span></span><span style="font-size: small;">Si tratta di una
violazione propria di una figura apicale e </span><span style="font-size: small;"><i>per
definizione</i></span><span style="font-size: small;"> non sembra possa ipotizzarsi un
potere a riguardo affidato ad ( uno dei ) preposti </span></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">.Il
chè induce a confermare il giudizio tecnico sul varo </span><span style="font-size: small;"><i>affrettato
</i></span><span style="font-size: small;">del provvedimento. </span></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">Frutto
di una mera imprecisione normativa è poi la circostanza che,
mentre tutte le violazioni del preposto all’articolo “ 60-sexies
“ senza distinzioni siano state ricondotte alla previsione
sanzionatoria dell’art 90 lett A , ricompaia il solo 8° co
dell’art 60 sexies nella previsione delle sanzioni ex art 90 let B
DLGVO 626/94.. Il </span><span style="font-size: small;"><i>favor rei</i></span><span style="font-size: small;">,
peraltro soccorre l’interprete, consentendo di risolvere in
limine ogni dubbio sostanziale.dovendosi ritenere applicabile la pena
minore .</span></span></span></div>
<table border="1" bordercolor="#000000" cellpadding="4" cellspacing="0" rules="COLS" style="width: 583px;">
<colgroup><col width="559"></col>
<col width="3686"></col>
<col width="3685"></col>
</colgroup><tbody>
<tr>
<td colspan="3" height="870" valign="TOP" width="574">
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>TABELLA
II</b></i></span></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>Condotte
omissive piu gravi ipotizzabili nei confronti dei datori di
lavoro e/o dirigenti o dei preposti sanzionate rispettivamente
dall’art. 89 2° co lett A) e dall’art 90 lett A DLGVO 626/94
( ma anche 90 lett B per quanto concerne la violazione all’art
60 sexies 8° co.) </b></i></span></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>Art
60-sexiese (Misure specifiche di protezione e di prevenzione) –</b></i></span></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;">
<span style="font-size: x-small;"><i><b>1. Non aver
provveduto, sulla base dell’attività e della valutazione dei
rischi di cui all’articolo 60-bis, ad eliminare o ridurre il
rischio mediante la sostituzione dell’agente chimico , qualora
la natura dell’attività lo consenta, con altri agenti che,
nelle condizioni di uso, non sono pericolosi o sono meno
pericolosi per la salute dei lavoratori ovvero adottando
processi diversi . Ovvero, in quanto la natura dell’attività
non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione
dell’agente, per non aver assicurato la riduzione del rischio
mediante l’applicazione delle misure previste, secondo ordine
di priorità: a) progettazione di appropriati processi lavorativi
e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali
adeguati; b) appropriate misure organizzative e di protezione
collettive alla fonte del rischio; c) misure di protezione
individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali,
qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l’esposizione;
d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli
60-decies e 60-undecies.</b></i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;">
<span style="font-size: small;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>2. N</b></i></span><span style="font-size: x-small;"><i><u><b>on
aver provveduto,( a seguito di modifica delle condizioni che
possono influire sulla esposizione e non potendo dimostrare di
aver conseguito con altri mezzi </b></u></i></span><span style="font-size: x-small;"><i><b>un
adeguato livello di prevenzione e di protezione ) ad effettuare
la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per
la salute, utilizzando metodiche standardizzate ( elenco
meramente indicativo riportato nell’allegato VIII-sexties
del DLGVO 626/94 ), ovvero non essendo utilizzabili tali
metodiche comunque mediante metodiche appropriate “ o “
con particolare riferimento ai valori limite di esposizione
professionale e per periodi rappresentativi dell’esposizione in
termini spazio temporali.</b></i></span></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;">
<span style="font-size: x-small;"><i><b>3. Non aver
identificato e rimosso, ( in quanto sia stato superato un
valore limite di esposizione professionale stabilito dalla
normativa vigente) le cause dell’evento, adottando
immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione.</b></i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;">
<span style="font-size: x-small;"><i><b>4.Non aver allegato
ai documenti di valutazione dei rischi e/o resi noti ai
rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori i risultati delle
nuove misurazioni effettuate a seguito della modifica delle
condizioni.</b></i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>Non
aver tenuto conto dei risultati delle misurazioni effettuate a
seguito della modifica delle condizioni, nell’adempimento degli
obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi e, sulla base
della valutazione dei rischi e dei principi generali di
prevenzione e protezione, non aver adottato le misure tecniche e
organizzative adeguate alla natura delle operazioni( ivi compresi
l’immagazzinamento, la manipolazione e l’isolamento di
agenti chimici incompatibili fra di loro) </b></i></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>in
particolare</b></i></span> <span style="font-size: small;"><i><b>non aver evitato e
comunque prevenuto</b></i></span> <span style="font-size: x-small;"><i><b>sul
luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di
sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze
chimicamente instabili </b></i></span></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>5.
Laddove la natura dell’attività lavorativa non consenta di
prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni
pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di
sostanze chimicamente instabili non aver:</b></i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;">
<span style="font-size: x-small;"><i><b>a) evitato la presenza
di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed
esplosioni, o l’esistenza di condizioni avverse che potrebbero
provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele
di sostanze chimicamente instabili;</b></i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;">
<span style="font-size: x-small;"><i><b>b) limitato, anche
attraverso misure procedurali ed organizzative previste dalla
normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la
sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione
dovuti all’accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti
dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente
instabili.</b></i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;">
<span style="font-size: x-small;"><i><b>6. Non aver messo a
disposizione attrezzature di lavoro e non aver adottato sistemi
di protezione collettiva ed individuale conformi alle
disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, in
particolare per quanto riguarda l’uso dei suddetti mezzi in
atmosfere potenzialmente esplosive. </b></i></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>7.
Non aver adottato misure atte ad assicurare un sufficiente
controllo degli impianti, apparecchi e macchinari, tra l’altro
non mettendo a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati
alla limitazione del rischio di esplosione o dispositivi per
limitare la pressione delle esplosioni.</b></i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;">
<span style="font-size: small;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>8. Non
aver informato i lavoratori del superamento dei valori limite di
esposizione professionale, delle cause dell’evento e delle
misure di prevenzione e protezione adottate* ovvero per non
averne dato comunicazione all’organo di vigilanza. </b></i></span></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><i><b><span style="background: #ffff00;">(
* per i preposti nei confronti dei quali è dato ritenere in
ipotesi contestabile solo la prima parte della violazione si
applica la sanzione m</span></b></i><span style="font-size: x-small;"><i><b><span style="background: #ffff00;">inore
di cui all’art 90 lett B DLGVO 626/94)</span></b></i></span><span style="font-size: x-small;"><i><b>
</b></i></span></span></span>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
<tbody>
<tr valign="TOP">
<td colspan="2" height="647" width="567">
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>TABELLA
II</b></i></span></span><span style="font-size: x-small;"><i><b>
segue …</b></i></span></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>Art.
60-septies (Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze) –
</b></i></span></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>1.
( Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 e
al decreto ministeriale 10 marzo 1998 ), Non aver predisposto
procedure di intervento adeguate al fine di proteggere la salute
e la sicurezza dei lavoratori, da attuarsi al verificarsi di
incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti
chimici pericolosi sul luogo di lavoro.</b></i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>Non
aver fatto effettuare esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a
intervalli regolari e non aver messo a disposizione appropriati
mezzi di pronto soccorso. </b></i></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>2,
Non aver adottato, , nel caso di incidenti o di emergenza,
immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in
particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e per
non avere informato i lavoratori. </b></i></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>Non
aver adottato inoltre misure adeguate per porre rimedio alla
situazione quanto prima.</b></i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;">
<span style="font-size: x-small;"><i><b>3. Non aver fornito ai
lavoratori cui è consentito operare nell’area colpita o ai
lavoratori indispensabili all’effettuazione delle riparazioni e
delle attività necessarie, indumenti protettivi, dispositivi di
protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento
ovvero non averle fatte utilizzare sino a quando persiste la
situazione anomala. </b></i></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>4.
Non aver adottato le misure necessarie per approntare sistemi
d’allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per
segnalare tempestivamente l’incidente o l’emergenza. </b></i></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>5.
Non aver inserito le misure di emergenza nel piano di cui al
decreto 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, ed in particolare
non aver inserito nel piano : </b></i></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>a)
informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti
chimici pericolosi, sulle misure per l’identificazione dei
rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che
servizi competenti per le situazioni di emergenza possano mettere
a punto le proprie procedure e misure precauzionali; </b></i></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>b)
qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici
derivanti o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o
situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure
elaborate in base al presente articolo. </b></i></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>6.Non
aver assicurato che i soggetti non protetti abbandonino
immediatamente la zona interessata da incidente od emergenza. </b></i></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" lang="en-GB" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>Art.
60-novies (Divieti). – </b></i></span></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>1
.Aver effettuato o consentito la effettuazione di produzione,
lavorazione ed impiego degli agenti chimici vietati, sul lavoro
ovvero l’espletamento delle attività vietate indicate
all’allegato VIII-quinquie. .salvo che l’agente vietato sia
presente in un preparato, o quale componente di rifiuti, e sempre
purché la concentrazione individuale sia inferiore al limite
indicato nello stesso allegato ( e fatte salve le deroghe
autorizzate dal terzo comma: (a) attività a fini esclusivi di
ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi;
b) attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono
presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti; c) produzione
degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi ) .
</b></i></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>4.
Non aver evitato l’esposizione dei lavoratori, nel caso di
deroga per produzione degli agenti chimici destinati ad essere
usati come intermedi, ( co 3° lett c ) . stabilendo che la
produzione e l’uso più rapido possibile degli agenti come
prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale gli
stessi possono essere rimossi soltanto nella misura necessaria
per il controllo del processo o per la manutenzione del sistema. </b></i></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>3
e 5. Aver fatto svolgere le attività in regime di deroga ( co 3
) senza aver ottenuto la apposita autorizzazione al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali ( la richiesta deve altresì
essere corredata dalle seguenti informazioni: a) i motivi della
richiesta di deroga; b) i quantitativi dell’agente da
utilizzare annualmente; c) il numero dei lavoratori addetti; d)
descrizione delle attività e delle reazioni o processi; e)
misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per
prevenire l’esposizione dei lavoratori.) </b></i></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>Art.
60-decies (Sorveglianza sanitaria).</b></i></span></span><span style="font-size: x-small;"><i><b>
– </b></i></span></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>7.
Nel caso in cui all’atto della sorveglianza sanitaria si sia
evidenziato, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori
esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l’esistenza di
effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale
esposizione o il superamento di un valore limite biologico, non
aver : </b></i></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>a)
sottoposto a revisione la valutazione dei rischi effettuata a
norma dell’articolo 60-quater;</b></i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>b)
sottoposto a revisione le misure predisposte per eliminare o
ridurre i rischi; </b></i></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>c)
tenuto conto del parere del medico competente nell’attuazione
delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio; </b></i></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>d)
preso le misure atte ad assicurare che sia effettuata una visita
medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno
subito un’analoga esposizione. </b></i></span></span>
</div>
</td>
<td width="3685">
<div align="LEFT" class="western">
<br />
</div>
</td>
</tr>
<tr valign="TOP">
<td height="341" width="559">
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.12cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>TABELLA
III</b></i></span></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.12cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.12cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>Condotte
omissive meno gravi ipotizzabili nei confronti dei datori di
lavoro e/o dirigenti o dei preposti sanzionate rispettivamente
dall’art. 89 2° co lett B) e dall’art 90 lett B DLGVO 626/94</b></i></span></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.12cm;">
<br />
</div>
<div style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>Art.
60-decies (Sorveglianza sanitaria). </b></i></span></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>1.
Non aver sottoposto alla sorveglianza sanitaria i lavoratori
esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute
classificabili come molto tossici, tossici, nocivi,
sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, (
sempre che non si s sia in presenza del rischio “ moderato”
individuato dall’art 60-quinquies, comma 2 all’esito della
valutazione . )</b></i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>2.
Non aver sottoposto lavoratore a sorveglianza sanitaria: a) prima
di adibirlo alla mansione che comporta esposizione; b)
periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità
diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione
riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai
rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della
valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza
sanitaria; c) all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.
</b></i></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>3.
Non aver assicurato l’effettuazione del monitoraggio biologico
obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è
stato fissato un valore limite biologico o non aver informato il
lavoratore interessato.</b></i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>Non
aver allegato i risultati del monitoraggio biologico , in forma
anonima, al documento di valutazione dei rischi o non aver
comunicato i relativi risultati ai rappresentanti per la
sicurezza dei lavoratori.</b></i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>5.
Non aver adottato , su conforme parere del medico competente, le
misure preventive e protettive particolari necessarie per singoli
lavoratori, sulla base delle risultanze degli esami clinici e
biologici effettuati, ivi compresso l’allontanamento del
lavoratore secondo le procedure dell’articolo 8 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277. </b></i></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<br />
</div>
</td>
<td colspan="2" width="7">
<div align="LEFT" class="western">
<br />
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<br />
</div>
<table border="1" bordercolor="#000000" cellpadding="4" cellspacing="0" style="width: 574px;">
<colgroup><col width="564"></col>
</colgroup><tbody>
<tr>
<td height="179" valign="TOP" width="564">
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.48cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>TABELLA
III bis </b></i></span></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>Condotte
omissive meno gravi ipotizzabili nei confronti dei solo datori di
lavoro e/o dirigenti in materia di informazione e di formazione
specifica, art 60 octies, sanzionate dall’art. 89 2° co lett
B) DLGVO 626/94</b></i></span></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.48cm;">
<br />
</div>
<div style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>Art.
60-octies (Informazione e formazione per i lavoratori). </b></i></span></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>1.
Non aver messo a disposizione dei lavoratori ode i loro
rappresentanti: </b></i></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>a)
i dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori
informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di
lavoro determinino un cambiamento di tali dati; </b></i></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>b)
le informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo
di lavoro, quali l’identità degli agenti, i rischi per la
sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione
professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;
</b></i></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>Non
aver assicurato c) formazione ed informazioni su precauzioni ed
azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed
altri lavoratori sul luogo di lavoro;</b></i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>Non
aver consentito o assicurato d) accesso ad ogni scheda dei dati
di sicurezza messa a disposizione dal fornitore ai sensi dei
decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n.
285, e successive modifiche.</b></i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>2.
Non aver assicurato che le informazioni siano: a) fornite in modo
adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui
all’articolo 60-quater mediante comunicazioni orali o mediante
formazione e addestramento individuali con il supporto di
informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di
rischio rivelato dalla valutazione del rischio; b) aggiornate per
tener conto del cambiamento delle circostanze. </b></i></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>3.
Non aver provveduto , a rendere chiaramente identificabili la
natura del contenuto dei contenitori e delle condutture per gli
agenti chimici pericolosi nonché gli eventuali rischi connessi
qualora siano utilizzati durante il lavoro agenti chimici
pericolosi che non siano contrassegnati da segnali di sicurezza
in base al DLGVO n. 493/96</b></i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.48cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.48cm;">
<br />
</div>
</td>
</tr>
</tbody></table>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><b>C)
Violazioni ascrivibili al medico competente : 60 decies co 3 primo
periodo, e co 6°, 60 undecies </b></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: x-small;">Per
i medici competenti in ordine al</span><span style="font-size: small;">le violazioni
loro ascrivibili, appresso enucleate nella tabella IV, è stata
prevista </span><span style="font-size: small;"><b>, </b></span><span style="font-size: small;"> ai sensi
dell’art 90 lett A) DLGVO 626/94 la pena dell</span><span style="font-size: small;"><b>’arresto
sino a due mesi</b></span><span style="font-size: small;"> </span><span style="font-size: small;"><b>o</b></span><span style="font-size: small;">
dell’</span><span style="font-size: small;"><b>ammenda</b></span><span style="font-size: small;"> da lire
un milione a lire sei milioni, rectius, previa conversione giusta art
51 </span>DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 1998, n. 213<b>. </b><span style="font-size: small;">
</span><span style="font-size: small;"><b>da € 516 ad € 3098.</b></span><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>
</b></i></span></span></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">La
scelta di sanzionare penalmente condotte omissive che incidono
direttamente sulla organizzazione concreta ( schede , raccolta
anonima dei dati e aggiornamento), e sulla effettività della
sorveglianza sanitaria ( monitoraggio biologico ) nonché sui doveri
di informazione interni ed esterni, appare ineccepibile. </span></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<br />
</div>
<table border="1" bordercolor="#000000" cellpadding="4" cellspacing="0" style="width: 561px;">
<colgroup><col width="551"></col>
</colgroup><tbody>
<tr>
<td height="334" valign="TOP" width="551">
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.12cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.12cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>TABELLA
IV</b></i></span></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>Condotte
omissive ipotizzabili nei confronti dei medici competenti ai sensi
artt 60 decies 3° co primo periodo e art. 60-undecies,
sanzionate dall’art. 92 lettA) DLGVO 626/94</b></i></span></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.12cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><b>Art.
60-</b></span></span><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>decies
</b></i></span></span><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><b>(Sorveglianza
sanitaria)</b></span></span><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">.
– </span></span></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.12cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>3.
Non aver assicurato l’effettuazione del monitoraggio biologico
obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è
stato fissato un valore limite biologico o non aver informato il
lavoratore interessato.</b></i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><b>Art.
60-</b></span></span><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>undecies
</b></i></span></span><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><b>(Cartelle
sanitarie e di rischio)</b></span></span><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">.
– </span></span></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>1.
Aver omesso di istituire ed aggiornare, per ciascuno dei
lavoratori sosstoposti a sorveglianza sanitaria ex art 60 decies,
una cartella sanitaria e di rischio custodita presso l’azienda,
o l’unità produttiva, secondo quanto previsto dall’articolo
17, comma 1, lettera d), </b></i></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>Non
avere fornito al lavoratore interessato tutte le informazioni in
ordine ai risultati degli accertamenti sanitari Non aver
rilasciato a richiesta del lavoratore copia della documentazione
sanitaria </b></i></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>Non
aver comunicato, in occasione delle riunioni periodiche di
protezione e prevenzione dei rischi, i risultati anonimi
collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati
ovvero non aver fornito indicazioni circa il significato di detti
risultati </b></i></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>Non
aver indicato nella cartella di rischio i livelli di esposizione
professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e
protezione</b></i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>2.
Non aver fornito su richiesta, agli organi di vigilanza copia
della cartelle sanitarie e di rischio.</b></i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<span style="color: black;"><span style="font-size: x-small;"><i><b>3.
Non aver trasmesso all’ISPESL le cartelle sanitarie e di rischio
del lavoratore, in caso di cessazione del rapporto di lavoro.</b></i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" class="western" style="margin-left: 0.06cm;">
<br />
</div>
</td>
</tr>
</tbody></table>
<div align="JUSTIFY" class="western">
<br />
</div>
<br />
<div align="CENTER" class="western">
<br />
</div>
</div>
PAOLO FERRAROhttp://www.blogger.com/profile/05314580842191108998noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6299770983575013875.post-25654364949618205421998-12-04T13:40:00.000+01:002013-12-04T13:49:20.541+01:00IL MODELLO DI PREVENZIONE DISEGNATO DAL DLGVO 626 <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<h1 class="western">
IL NUOVO MODELLO DI PREVENZIONE DISEGNATO DALLA
626 , CON SPECIFICO RIGUARDO ALLE MISURE GENERALI DI TUTELA ED ALLA
FIGURA DEL DATORE DI LAVORO</h1>
<h1 class="western" style="font-weight: normal;">
PAOLO FERRARO</h1>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
Sostituto Procuratore della Repubblica</div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
presso la Pretura Circondariale di
Roma</div>
<h1 class="western">
1. L’originario modello di prevenzione degli
infortuni sul lavoro e malattie professionali.</h1>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Fino alla
seconda metà degli anni ‘50 la salute dei lavoratori costituiva
una variabile dipendente del processo produttivo, e gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali sono stati considerati in buona
sostanza un prezzo da pagare allo sviluppo industriale.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Il
concetto di prevenzione, come doverosa adozione di misure e cautele
destinate a proteggere l’incolumità e la salute dei lavoratori
subordinati e la individuazione di un dovere generale di prevenzione
e sicurezza, che fa capo al datore di lavoro, posto in posizione c.d.
di garanzia, appartengono alla normativa della seconda metà degli
anni ‘50.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>I DPR
547/55, 164/’56 e 303/56 costituiscono infatti i primi organici
testi normativi in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene
del lavoro, una prima importante risposta, segnata (come e’
naturale), dalle condizioni politiche e socioeconomiche del momento. </b></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>L’Italia
appena uscita dalla seconda guerra mondiale, ed impegnata
prioritariamente nella ricostruzione del patrimonio edilizio, aveva
difatti riavviato la produzione industriale, riutilizzando macchinari
ed impianti sopravvissuti, o comunque obsoleti. </b></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Gli
infortuni sul lavoro nel frattempo erano giunti nel 1955 alla cifra
di oltre ottocentotrentaseimila con un aumento superiore al 50 %
rispetto al 1948. (DATI INAIL).</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Il
legislatore italiano elaborò perciò, nel quadro di attuazione
progressiva dei principi costituzionali, ed in risposta ad una forte
pressione sindacale, un sistema normativo che prescindeva dalla
intrinseca sicurezza degli impianti e delle macchine (sprovviste di
sicurezza integrata).</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Fu
adottata la </b></span><span style="font-size: small;"><u><b>scelta primaria della
protezione esterna dei macchinari</b></u></span><span style="font-size: small;"><b>,
imponendo a corredo norme obbligatorie elaborate in funzione di
impedire il contatto del lavoratore con le parti pericolose delle
macchine. Da qui la analitica elencazione nel dpr 547/55, dei
“dispositivi di sicurezza” delle “protezioni”, dei “ripari”,
degli “schermi”, dei “carter”, dei “dispositivi di blocco
della macchina” e cosi’ via.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>A tale
scelta facevano da corollario i precetti sulla dotazione di </b></span><span style="font-size: small;"><u><b>mezzi
di protezione personale</b></u></span><span style="font-size: small;"><b>
antinfortunistica ( caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti da
lavoro, occhiali di protezione) e </b></span><span style="font-size: small;"><u><b>sulle
condotte da far tenere ai dipendenti</b></u></span><span style="font-size: small;"><b> (
divieti di interventi sui macchinari in movimento, disciplina della
manutenzione etc).</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Dunque si
imposero norme obbligatorie, in buona parte ancora vigenti, volte
essenzialmente ad impedire il contatto del lavoratore con gli organi
in movimento e/o le parti pericolose delle macchine, accompagnando i
precetti a sanzioni penali, in caso di omissioni di cautele doverose
da parte die soggetti responsabili..</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>La
longevità di tale normativa, ancora vigente ad oltre 40 anni di
distanza, riposa proprio nell’aver formulato norme astratte valide
per qualsiasi tipo di attrezzatura e di macchinari.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>A tale
normativa va riconosciuto inoltre il merito di aver individuato per
la prima volta i principi portanti in ordine al </b></span><span style="font-size: small;"><u><b>ruolo
e</b></u></span><span style="font-size: small;"><b>d alla </b></span><span style="font-size: small;"><u><b>responsabilità
dei datori di lavoro, dirigenti e preposti</b></u></span><span style="font-size: small;"><b>,
nell’ambito delle rispettive attribuzioni, mentre la stessa
elaborazione giurisprudenziale dei princìpi afferenti la </b></span><span style="font-size: small;"><u><b>delega
di funzioni e responsabilità nelle organizzazioni di impresa</b></u></span><span style="font-size: small;"><b>,
ha fortemente contribuito alla tendenziale stabilità del detto
sistema normativo.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Nel DPR
547 la riduzione ipotetica del rischio da infortunio viene perseguita
segregando le parti pericolose della macchina, e allontanando da
questa l’operatore: la minore funzionalità ed accessibilità della
macchina, “segregata” nelle protezioni, e la consuetudine
ripetitiva con il lavoro organizzato , istigano il lavoratore a
rimuovere il dispositivo di sicurezza o il riparo che “dà
fastidio” durante il lavoro.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Viene
garantito quindi il lavoratore, anche il più distratto, adottando
misure e cautele che “oggettivamente” appunto, siano in grado di
eliminare in astratto ogni possibilità di infortunio, anche contro
la volontà del lavoratore stesso </b></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Ma la
soluzione adottata si e’ rivelata inidonea ad assicurare il
concreto fine di prevenire effettivamente gli infortuni, mentre le
mutate esigenze dell’organizzazione del lavoro e le nuove occasioni
di rischio e patologia prendevano forme nuove e non suscettibili di
agevole inquadramento nell’</b></span><span style="font-size: small;"><u><b>ancient</b></u></span><span style="font-size: small;"><b>
sistema normativo.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Nel 1963
veniva toccata la punta di 1.306.765 infortuni nel solo comparto
industriale, oscillando poi sempre intorno al milione l’anno
complessivo gli infortuni denunciati. </b></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>( nel
1991 1.212.910 infortuni, nel 1992 1.183.766 infortuni, nel 1993
1.061.532 infortuni, nel 1994 973.548 infortuni).DATI INAIL</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Tra le
numerose cause “ istituzionali “ del fallimento di fatto del
sistema di prevenzione elenco la iniziale disapplicazione del sistema
punitivo da parte degli organi preposti all’accertamento e poi
della stessa magistratura almeno sino all’inizio degli anni ‘70,
l’inidoneità del sistema ispettivo e di vigilanza, affidato ad
organi decentrati dell’apparato del Ministero del Lavoro, e la
strutturale inadeguatezza dell’intervento penale a contribuire ad
assicurare, sia pure indirettamente la sicurezza del lavoro.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Anche se
alla magistratura della seconda metà degli anni 70 va riconosciuto
di aver attivato, stimolato ed organizzato il funzionamento effettivo
della procedure affidate dalla legge all’allora Pretore penale.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Con la
legge di riforma sanitaria 833/’78, sono state poi affidate agli
organi pubblici sul territorio ( USL) le funzioni di vigilanza
controllo e prevenzione, attraverso la diretta valutazione dei
rischi nel luogo di lavoro. Quindi un ruolo estremamente incisivo, di
tutela ( quasi) oltreché di controllo e vigilanza </b></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Ma i dati
sul fenomeno infortunistico hanno continuato a mostrato il ritardo
complessivo del nostro paese, che annovera infortuni mortali in
numero doppio rispetto alla Germania e infortuni in genere in numero
sei volte maggiore rispetto a quelli che si verificano in
Inghilterra.</b></span></div>
<h1 class="western">
2. Le direttive CEE ed il nuovo modello di
prevenzione degli infortuni e malattie professionali</h1>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Il
mercato europeo dal canto suo esigeva che le regole della sicurezza
fossero le medesime in tutti i paesi membri produttori di beni e di
servizi.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Le
direttive e norme di derivazione europea, elaborate in un contesto
privo dell’apparato sanzionatorio creato in Italia, hanno
progressivamente disegnato un sistema prevenzionale ispirato a
principi affatto diversi, secondo il quale :</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>1) i
pericoli per l’incolumità e la salute dei lavoratori, non
dipendono tanto dalla carenza di protezioni “oggettive” delle
macchine, quanto dalle modalità di loro utilizzazione nell’ambiente
di lavoro;</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>2) la
sicurezza deriva dalla analisi e conoscenza dinamica del processo
produttivo, conoscenza che può essere acquisita solo definendo le
procedure necessarie e le soluzioni organizzatorie coerenti con il
fine, e rendendole obbligatorie;</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>3) Il
fine di prevenzione concretamente raggiungibile ( senza inseguire il
mito del “ rischio zero “), dipende dalla formazione,
informazione e preparazione dei soggetti nel luogo di lavoro e dalla
loro partecipazione al processo organizzato di prevenzione;</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>4)
occorre responsabilizzare direttamente i soggetti investiti degli
obblighi procedurali, individuando forme di autocontrollo e di
autocertificazione, che li pongano al centro del processo di
prevenzione.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Una vera
e propria rivoluzione copernicana, ed un potenziale ribaltamento del
modello generale di prevenzione in Italia.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Difatti
l’attuazione delle direttive CEE comportava, come è stato da più
parti osservato, un duplice passaggio, potenzialmente netto: </b></span><span style="font-size: small;"><u><b>dal
sistema dei “precetti” a quello delle “procedure”</b></u></span><span style="font-size: small;"><b>
e </b></span><span style="font-size: small;"><u><b>dal sistema dei “controlli esterni”
a quello dell’ ”autocontrollo e della programmzione della
sicurezza all’interno del luogo di lavoro”.</b></u></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><u><b>Con </b></u></span><span style="font-size: small;"><b>il
</b></span><span style="font-size: medium;"><b>DLvo 277/91</b></span><span style="font-size: small;"><b>, di
attuazione delle direttive CEE n.80/1107, 82/605, 83/477, 86/1888, e
88/642 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici
durante il lavoro ( piombo, amianto e rumore), il processo di
adeguamento dell’ordinamento italiano era stato già avviato. </b></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Nel 1994
con il </b></span><span style="font-size: medium;"><b>DLvo 758 del 19/12/’94</b></span><span style="font-size: small;"><b>
viene ridefinito il procedimento di accertamento delle violazioni
alla normativa prevenzionale, confermando la conservazione del corpo
normativo e sanzionatorio preesistente. salvo depenalizzazione
espressa di fattispecie minori e ridisegnando però il rapporto tra
accertamento, regolarizzazione delle violazioni accertate, e
procedimento penale.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: large;"><b><--__---</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Con il
</b></span><span style="font-size: medium;"><b>DLvo 626 del 19/9/1994, </b></span><span style="font-size: medium;">in
attuazione delle direttive CEE 89/391, 89/654, 89/655, 89/656,
90/269, 90/270, 90/394 e 90/679</span><span style="font-size: small;">,</span><span style="font-size: small;"><b>
in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori, ( integrato e corretto dal DLvo n. </b></span><span style="font-size: medium;"><b>242
del 19/3/1996) </b></span><span style="font-size: small;"><b>si e‘</b></span><span style="font-size: small;">
</span><span style="font-size: small;"><b>completato il processo normativo di
adeguamento del nostro ordinamento.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>A bocce
relativamente ferme, ( attesa la copiosa produzione normativa di
settore intervenuta sino all’Ottobre 96) può oggi già correggersi
il tiro rispetto a taluni giudizi estremi sulla (paventata od)
auspicata riforma </b></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Sebbene
il DLvo 626 abbia ridisegnato i tratti essenziali del modello di
prevenzione, introducendo gigantesche novità, ha infatti lasciato
concretamente in vigore la gran parte delle norme tecniche ( precetti
specifici) contenute nei DPR degli anni ‘55 e ‘56, a parte la
modificazione espressa di alcuni articoli e l’abrogazione tacita di
quelli incompatibili. </b></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>E’
stato scelto pertanto in primo luogo un </b></span><span style="font-size: small;"><u><b>sistema
misto </b></u></span><span style="font-size: small;"><b> e si trattava di una scelta
obbligata: la nuova disciplina “procedurale” della prevenzione
non elimina la necessità di specifiche norme tecniche e di prevedere
presidi specifici a tutela dei lavoratori.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Inoltre
va ricordato che mentre nel resto dell’Europa non esiste alcun
meccanismo sanzionatorio penale, e’ rimasto ferma la scelta
normativa della </b></span><span style="font-size: small;"><u><b>sanzione penale degli
obblighi che siano rimasti inadempiuti, nonostante le prescrizioni
degli UPG delle USL addetti alla sorveglianza, </b></u></span><span style="font-size: small;"><b>
obblighi vecchi e nuovi, posti in capo al datore di lavoro, ai
dirigenti e preposti .
</b></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Infine va
confermato che un significativo rivolgimento ha inciso sul ruolo dei
servizi di prevenzione e vigilanza delle USL.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Difatti
l’art. 20 della legge 833 di riforma sanitaria attribuiva alle USL
la maggior parte dei compiti di prevenzione ( dalla valutazione dei
rischi, all’individuazione delle misure di prevenzione,
all’informazione e formazione, alla sorveglianza sanitaria ecc.).
Ebbene il decreto 626/94 lascia ai servizi praticamente la sola
vigilanza sull’applicazione delle norme ed assegna ad altri
soggetti le effettive funzioni di prevenzione: ai datori di lavoro,
al servizio di prevenzione e protezione, al medico competente.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>( mentre
impone un nuovo ed adeguato modello di informazione sui rischi per la
sicurezza e la salute connessi all’attività dell’impresa)</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>In
conclusione il sistema introdotto ’:</b></span></div>
<ul>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>e’
un </b></span><span style="font-size: small;"><u><b>sistema misto</b></u></span><span style="font-size: small;"><b>,
di precetti e procedure;</b></span></div>
</li>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><u><b>fissa
obblighi ancora od ex novo sanzionati penalmente</b></u></span><span style="font-size: small;"><b>,
nel caso di inadempimento delle prescrizioni degli organi di
vigilanza;</b></span></div>
</li>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>ha
riportato </b></span><span style="font-size: small;"><u><b>al centro della
programmazione e predisposizione della sicurezza il luogo di lavoro
responsabilizzando il datore di lavoro, nella sua autonomia, ma
vincolandolo al rispetto delle procedure, ed in particolare alla
elaborazione del documento di sicurezza;</b></u></span></div>
</li>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>ha
riattribuito </b></span><span style="font-size: small;"><u><b>alla informazione,
partecipazione e cultura della prevenzione ed alla partecipazione
dei diversi soggetti operanti nell’azienda (</b></u></span><span style="font-size: small;"><b>ed
in particolare ai lavoratori e loro rappresentanze)</b></span><span style="font-size: small;"><u><b>
un ruolo nuovo ed essenziale .</b></u></span></div>
</li>
</ul>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><u><b>Tra le
novità più significative in termini di normazione:</b></u></span></div>
<ul>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><u><b>ha
definito per la prima volta espressamente in particolare la figura
del datore di lavoro</b></u></span></div>
</li>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><u><b>ha
creato la figura del servizio di prevenzione quale organo ausiliario
del datore di lavoro, con funzioni consultive e promozionali;
</b></u></span>
</div>
</li>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><u><b>ha
attribuito alla figura del medico competente funzioni di
sorveglianza sanitaria e disciplinato in modo organico la
sorveglianza sanitaria per ciascun tipo di rischio </b></u></span>
</div>
</li>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><u><b>ha
poi integrato e modificato la normativa in settori specifici di
tutela ( Requisiti dei luoghi di lavoro, disciplina ed uso delle
attrezzature di lavoro, disciplina ed uso dei dispositivi di
protezione individuale, )</b></u></span></div>
</li>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><u><b>ha
inoltre introdotto una disciplina organica della movimentazione
manuale dei carichi, dell’uso di attrezzatute munite di
videoterminali, della protezione da agenti cancerogeni e da agenti
biologici ;</b></u></span></div>
</li>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><u><b>Ha
infine espressamente chiarito quali siano gli organi della pubblica
amministrazione che hanno funzioni generali o specifiche di
sorveglianza ( art. 23 )</b></u></span></div>
</li>
</ul>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<u> </u>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<h1 class="western">
3. Il DLvo 626 del 19/9/1994 integrato e
corretto dal DLvo n. 242 del 19/3/1996</h1>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><u><b>A
- Ambiti di applicazione:</b></u></span></span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><b>
1 - natura della attività</b></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>La nuova
disciplina si applica in tutti i settori di attività privati o
pubblici, tenendo conto però , per i soggetti pubblici
espressamente elencati nel 2° co. dell’art. 2 , delle particolari
esigenze connesse al servizio espletato, e rinviando per la
individuazione delle stesse ai decreti del Ministero competente di
concerto con il Ministero del Lavoro e e della Previdenza sociale,
della sanità e della funzione pubblica.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>La deroga
oggetto di infinite “contrattazioni” , nasce dalla specifica
attenzione alle possibili interferenze e conflitti tra le le fimalità
istituzionali e la tutela prevenzionale, ed in questo contesto anche
dalla preoccupazione per l’impatto che la diffusa
responsabilizzazione comporta ( per i dirigenti con potere di
gestione o funzionari preposti ad uffici aventi autonomia gestionale)
proprio in quei settori nei quali possono confliggere più interessi
primari concorrenti.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>C’e
peraltro da augurarsi che i dccreti concertati salvino i principi di
tutela fondamentali e articolino le deroghe nel rispetto di tutti gli
interessi pubblici concorrenti ( chi riuscirà mai a spiegare perche’
un addetto ai videoterminali in un commissariato di P.S. o nella
segreteria di un liceo scientifico debba essere meno tutelato in
modo diverso, e per converso un dirigente di istituto bancario possa
essere mandato a giudizio per violazione della normativa di cui al
titolo VI del DLvo 626, ma non un direttore di istituto carcerario ?!
). </b></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><u><b>A
- Ambiti di applicazione: </b></u></span></span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><b>-
2 definizione di lavoratore</b></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Ulteriore
delimitazione del campo di applicazione deriva dalla individuazione
soggettiva dei lavoratori quale contenuta nell’ art. 2 co 1 lett.
a). che esclude gli addetti ai servizi domestici e familiari, ma
estende la tutela ad una serie di categorie, parificate ai lavoratori
subordinati, e per le quali nel passato vi erano stati vari problemi
interpretativi. </b></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><b>B
- Generalità </b></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Il
decreto 626/94 ha accuratamente delineato un percorso prevenzionale
unitario, programmato e procedimentalizzato mediante la
individuazione di : </b></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><u><b>I)
principi o misure generali di tutela</b></u></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><u><b>II)
soggetti</b></u></span><span style="font-size: small;"><b> </b></span><span style="font-size: small;"><u><b>e
loro obblighi</b></u></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><u><b>III)
strumenti organizzativi</b></u></span><span style="font-size: small;"><b> </b></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<b>- l’istituzione dei
servizi di prevenzione e protezione</b></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<b>- la nomina del
medico competente </b>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<b>- la designazione
degli incaricati della prevenzione</b></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<b>incendi,
dell’evacuazione e del pronto soccorso</b></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<b>- l’istituzione del
rappresentante per la sicurezza</b></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>IV)
</b></span><span style="font-size: small;"><u><b>strumenti di gestione</b></u></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<b>- la valutazione dei
rischi</b></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<b>- la consultazione e
la partesipazione dei lavoratori e del </b>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<b>loro rappresentante
</b>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<b>- la formazione e
l’informazione dei lavoratori</b></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>In tale
contesto unitario si apprezza come non meramente programmatica, la
accurata elencazione delle misure generali di tutela (art. 3 )</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>E del
pari fondamentale e’ la analitica definizione ( e finalmente
corretta individuazione) dei soggetti od organismi destinati a
partecipare al detto percorso prevenzionale ( artt 2 ed 8) nonchè la
accurata individuazione degli obblighi del datore di lavoro, dei
dirigenti e dei preposti ( art. 4), la ( ora) precisa
classificazione degli obblighi propri e non delegabili del datore di
lavoro. ( art. 1 co 4 ter ).</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Anche a
tal fine particolare rilievo presenta la definizione di unità
produttiva quale stabilimento o struttura finalizzata alla produzione
di beni e servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico
produttiva. </b></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Una
analitica dissertazione su ciascuno dei profili indicati non e’
possibile in questa sede, ma una elencazione descrittiva appare utile
e proficua per consentire un più agevole approccio al modello di
sicurezza e prevenzione cosi’ come congegnato.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<h1 class="western">
<u>B - I ) Misure generali di tutela: principi e
direttive art 3</u></h1>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Risultano
articolate ed espressamente elencate le misure generali per la
protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori; tali
misure costituiscono al contempo il manifesto programmatico della
sicurezza in qualsiasi ambiente di lavoro, cioè le direttive cui
deve attenersi il datore di lavoro ed al contempo il contenuto
generico degli obblighi posti in capo a quest’ultimo(art. 3) </b></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>In realtà
a ben vedere tali “ direttive” costituendo, il prodotto delle
migliori conoscenze specialistiche nella elencazione di obiettivi
articolati, sono riconducibili al dovere generale di sicurezza.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: medium;"><u><b>B I a)
GENERALI</b></u></span><span style="font-size: small;"><b> quale diretta
estrinsecazione normativa del canone fondamentale già sancito nel
nostro ordinamento nel CC del ‘42 ( art 2087 CC); </b></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>(O)
misure di protezione collettiva ed individuale;</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>(G)
priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure
di protezione individuale;</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>(N)
misure igieniche;</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>(R)
regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine od
impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in
conformità alle indicazioni dei fabbricanti;</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>(T)
istruzione adeguata ai lavoratori</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: medium;"><u><b>B I b)
SPECIFICI </b></u></span><span style="font-size: small;"><b>quali articolazione
tradizionale di tali principio, ricavabile direttamente dalla
normazione preesistente</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>(C)
riduzione dei rischi alla fonte;</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>(E)
sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è
meno pericoloso; </b></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>(I)
utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui
luoghi di lavoro;</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>(L)
controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>(M)
allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio, per
motivi inerenti alla sua persona; </b></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>(Q)
uso dei segnali di avvertimento e di sicurezza;</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>(H)
limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o possono
essere esposti al rischio;</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>(B)
eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in
base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro
riduzione al minimo</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: medium;"><u><b>B I c)
SPECIFICI NUOVI</b></u></span><span style="font-size: small;"><b>, quale nuova
articolazione resa possibile dallo sviluppo delle conoscenze e
necessaria dallo svilupparsi di nuove patologie</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>(F)
rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di
lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei
metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono
e ripetitivo;</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: medium;"><u><b>B I d)
PROCEDURALI</b></u></span><span style="font-size: small;"><b>, in quanto più
direttamente collegati alla nuova articolazione delle procedure
finalizzate alla assicurazione dell’obiettivo della sicurezza </b></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>(A)
valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>(D)
programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra
in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive
ed organizzative dell’azienda, nonchè l’influenza dei fattori
dell’ambiente di lavoro;</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>(P)
misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed
immediato;</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>(S)
informazione, formazione, consultazione e partecipazioni dei
lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni
riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<h1 class="western">
B - 2 I <u>SOGGETTI E LORO OBBLIGHI</u></h1>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Il DLvo
626, con una tecnica normativa in parte nuova nel nostro ordinamento
ha fornito la “ definizione” dei soggetti che sono responsabili
ovvero concorrono al processo di attuazione delle misure di sicurezza
e prevenzione (art. 2) ricomprendendovi il rappresentante dei
lavoratori , individuando inoltre il servizio di prevenzione e
protezione (art. 8) e la figura del relativo responsabile ( art, 2
lett f),ed indicando infine il medico competente come responsabile
della sorveglianza sanitaria (art. 17).</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Inoltre
ha fornito , secondo tecnica questa volta ben consolidata nel nostro
ordinamento, precetti generali relativi agli obblighi del datore di
lavoro dei dirigenti e preposti(artt. 4), precisando ed ampliando poi
gli obblighi che fanno capo ai lavoratori (art.5)</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Di
particolare pregio sono poi le norme che hanno ridisegnato gli
obblighi dei fabbricanti, venditori, noleggiatori e concedenti in
leasing di macchine (art. 6) estendendo responsabilità ai
progettisti, e le norme che hanno riformulato gli obblighi del datore
di lavoro in caso di appalto (art. 7) .</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Ritengo
utile richiamare le </b></span><span style="font-size: small;"><u><b>definizioni </b></u></span><span style="font-size: small;"><b>dei
diversi soggetti adottate, riservandomi di analizzare poi
dettagliatamente la figura del datore di lavoro, quale titolare degli
obblighi collegati al dovere generale di sicurezza.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>b2.1.
LAVORATORE: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di
un datore di lavoro, con rapporto di lavoro subordinato anche
speciale.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>b2.2.
MEDICO COMPETENTE: </b></span><span style="font-size: small;"><u><b>persona munita di
titolo di specializzazione</b></u></span><span style="font-size: small;"><b> in
medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o
in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ( ed altre
specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del
Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica) ovvero </b></span><span style="font-size: small;"><u><b>docente
o libero docente</b></u></span><span style="font-size: small;"><b> in medicina del
lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in
tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed
igiene del lavoro , ovvero laureato in medicina e chirurgia
appositamente autorizzato con decreto dell’Assessore regionale alla
Sanità , dopo aver svolto per almeno 4 anni attività di medico del
lavoro (art 55 DLvo 277/,91</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>b2.3
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI: persona eletta o designata per
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della
salute e della sicurezza durante il lavoro.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>SERVIZIO
DI PREVENZIONE: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o
interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e
protezione dai rischi professionali nell’azienda, ovvero nell’unità
produttiva.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<h1 class="western">
B2.4. IL DATORE DI LAVORO
</h1>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>La prima
definizione di “datore di lavoro” delineata all’art. 2, lett.
b) del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 era stata
ricalcata da quella della direttiva europea nr. 89/391, senza tener
conto della sottostante diversità di sistemi ed esperienze
giuridiche.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Definire
datore di lavoro “la persona fisica o giuridica od il soggetto
pubblico che e’ titolare del rapporto con il lavoratore ed abbia la
responsabilità dell’impresa ovvero dello stabilimento”
costituiva per il nostro ordinamento, improntato al principio della
responsabilità penale personale, un vero e proprio “pastrocchio”.
Una nozione inutilizzabile ed ancor più radicalmente incompatibile
con la concreta disciplina delle società , nelle quali e’ tipica
la scissione tra la titolarità del rapporto con il lavoratore e la
responsabilità dell’impresa. </b></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Per non
parlare della pubblica amministrazione, ove la titolarità del
rapporto di lavoro e’ riconducibile esclusivamente alla persona
giuridica pubblica.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>La nuova
versione dell’art. 2 lett. b) del DLvo l. n.626/94 ha avuto ragione
della vera e propria svista originaria indicando che per datore di
lavoro persona titolare del dovere di sicurezza e responsabile degli
obblighi imposti nel sistema prevenzionale della 626 deve intendersi </b></span><span style="font-size: small;"><u><b>
“ il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o,
comunque , il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione
dell’impresa , ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero
dell’unità produttiva</b></u></span><span style="font-size: small;"><b> “ intesa
come “</b></span><span style="font-size: small;"><u><b>stabilimento o struttura
finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia
finanziaria e tecnico-funzionale </b></u></span><span style="font-size: small;"><b>”.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>In buona
sostanza la nozione di datore di lavoro in ossequio al consolidato
principio di effettività, elaborato dalla giurisprudenza sotto il
vigore dell’art. 4 DPR 547/’55, e’ stata quindi comunque
ricondotta al soggetto titolare dei poteri propri di decisione e di
spesa ( in uno stabilimento o struttura dotati di effettiva
autunomia).</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Tale
nozione e’ direttamente applicabile a qualunque tipologia di
impresa o figura giuridica articolata e complessa, e risolve in buona
parte gli stessi problemi interpretativi sorti in casi di holdings ed
imprese strutturate in distinte unità produttive, ma anche dinanzi
alle amministrazioni pubbliche centrali ed agli enti pubblici non
economici.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Nel solo
caso di di impresa individuale vi e’ invece un’imputazione
diretta della titolarità del rapporto di lavoro ad una persona
fisica.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Ha
prevalso quindi la ragionevolezza e l’autorevolezza della
impostazione giuridica che conduce ad individuare l’effettivo
datore di lavoro, senza riguardo ad investiture formali, ma con
attenzione alla posizione gerarchica sopraordinata, che comporta
potere di decidere e di attuare le decisioni dal punto di vista
economico e funzionale.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>E’
questi il soggetto persona fisica, posto in posizione di garanzia
dall’ordinamento, e titolare del dovere di sicurezza.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><b>B
2.4 bis IL DATORE DI LAVORO PUBBLICO</b></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Su questa
scia si pone la norma del DLvo 626 che, con riferimento alle
pubbliche amministrazioni, ha chiarito che deve ritenersi datore di
lavoro il dirigente al quale spettino i poteri di gestione, ovvero il
funzionario non avente qualifica dirigenziale, qualora sia preposto
ad un ufficio avente autonomia gestionale.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>La figura
indicata corrisponde, come era ragionevole attendersi, a quella
concreta del dirigente della pubblica amministrazione,</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>L’art.
3 del D.Lvo n. 29/93, in tema di razionalizzazione
dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione
della disciplina del impiego ha infatti attribuito ai dirigenti
pubblici “la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa verso
l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa , di organizzazione
delle risorse umane e strumentali di “chiarendo che essi “sono
responsabili della gestione e dei relativi risultati”.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Viene
dunque confermato anche per la pubblica amministrazione la necessità
di individuare la persona titolare di autonomi poteri di intervento,
gestione ed amministrazione.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Ma
dinanzi al noto fenomeno della scissione tra piu soggetti pubblici
del potere-dovere di segnalare (la carenza di misure
antinfortunistiche e richiederne la realizzazione) , potere di
decisione e potere di spesa, il legislatore ha inteso riaffermare
il principio fondamentale, secondo il quale da nessuno può essere
pretesa una condotta che implica poteri di cui il soggetto non
dispone.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>L’art 4
co 12 del DLvo 626 chiarisce difatti che “gli obblighi relativi ad
interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai
sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici
assegnati in uso alle pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici,
ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a
carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme e
convenzioni. alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli
obblighi previsti dal presente decreto i si intendono assolti ,da
parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati,
con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione
competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.”</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><b>B
2.4 ter - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO E DEI
DIRIGENTI. LA DELEGA DI FUNZIONI </b></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Nella
prima versione il DLvo 626, con un’altra scelta infelice,
individuava tutta una vasta gamma di obblighi posti direttamente in
capo al datore di lavoro ed altresì sanzionati penalmente solo a
carico di questi ( art 89 co 2° ); mentre solo per alcuni era
prevista sanzione indifferentemente a carico del datore di lavoro e
del dirigente (art. 89 co 1°)</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Il
legislatore aveva posto mente alla differenziazione tra obblighi
propulsivi legati ai compiti programmatici propri del datore ed
obblighi di natura più squisitamente attuativa ( ricadenti anche nei
compiti dei dirigenti ).</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Come a
suo tempo rilevato la scelta scardinava il consolidato principio di
delegabilità delle funzioni, senza tener conto adeguatamente della
realtà organizzativa delle grandi strutture produttive.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Ai
dirigenti validamente delegati non si sarebbero potute estendere le
sanzioni in caso di omissioni, mentre si poneva il problema di una
responsabilità troppo incisiva e verticalizzata in capo al datore di
lavoro.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Con il
DLvo 242/96 ( non a caso chiamato decreto di correzione) e’ stato
però opportunamente riformulato l’art. 89, prevedendo sanzioni a
carico di datore e dirigenti per la buona parte delle violazioni di
precetti del 626. Nell’ambito di tali previsioni si riespande
perciò pienamente ed in modo coerente l’istituto della delega,
cosi’ come elaborato dalla giurisprudenza.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Delega
che non costituisce si badi lo strumento per scaricare verso il basso
le responsabilità del datore di lavoro ma ha costituito lo strumento
tipicamente organizzatorio di ripartizione e concreta </b></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; page-break-before: always;">
<span style="font-size: small;"><b>attuazione dei compiti connessi al dovere di
sicurezza .in particolare nelle grandi aziende.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Alla
giurisprudenza va riconosciuto il merito di aver eleborato i criteri
di valutazione della delega in sede penale , con occhio attento ai
canoni di effettività e concretezza. </b></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Secondo
tale consolidata elaborazione la delega può liberare dalla
responsabilità il datore di lavoro, in ipotesi di omissioni del
delegato, vero o fittizio, solo in quanto:</b></span></div>
<ul>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>sia
</b></span><span style="font-size: small;"><u><b>plausibile</b></u></span><span style="font-size: small;"><b>
in ragione delle dimensioni e necessità organizzative dell’azienda</b></span></div>
</li>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>sia
attribuita </b></span><span style="font-size: small;"><u><b>a persona esperta e
competente</b></u></span><span style="font-size: small;"><b>;</b></span></div>
</li>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>sia
rilasciata </b></span><span style="font-size: small;"><u><b>in forma scritta</b></u></span><span style="font-size: small;"><b>
o comunque idonea a provarne l’esistenza e l’effettivo
contenuto;</b></span></div>
</li>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>conferisca
</b></span><span style="font-size: small;"><u><b>effettivi ed adeguati poteri
decisionali</b></u></span><span style="font-size: small;"><b> </b></span><span style="font-size: small;"><u><b>e
di spesa</b></u></span></div>
</li>
</ul>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Inoltre
occorre che:</b></span></div>
<ul>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>il
</b></span><span style="font-size: small;"><u><b>datore di lavoro non si ingerisca</b></u></span><span style="font-size: small;"><b>
attivamente nell’esercizio delle attribuzioni del delegato </b></span>
</div>
</li>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><u><b>la
delega non concerna adempimento di obblighi strutturali e
programmatici</b></u></span><span style="font-size: small;"><b> esclusivamente
riferibili al datore di lavoro</b></span></div>
</li>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>infine
il </b></span><span style="font-size: small;"><u><b>datore di lavoro non</b></u></span><span style="font-size: small;"><b>
sia comunque </b></span><span style="font-size: small;"><u><b>posto a conoscenza delle
violazioni</b></u></span><span style="font-size: small;"><b> esistenti o commesse dal
delegato</b></span></div>
</li>
</ul>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>L’istituto
della delega cosi’ come elaborato dalla giurisprudenza presupponeva
la qualificazione delle fattispecie penali in materia prevenzionale
come reati “propri” imputabili al datore di lavoro (ed anche)
ai dirigenti e preposti. (art 4 Dpr 547/’55). Il conferimento di
funzioni di gestione perciò poteva comportare una diversificata
imputazione della responsabilità penale.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Le
modifiche apportate nel DLvo 626 hanno quindi opportunamente
allineato la nuova normativa prevenzionale ai detti principi,
consolidati.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Il datore
di lavoro rimane esclusivo titolare del dovere di sicurezza posto in
posizione di garanzia ma può validamente delegare ai dirigenti
l’attuazione di misure ed obblighi, salvo eccezioni tassative.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>I
dirigenti validamente delegati risponderanno in prima persona della
mancata ottemperanza.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>A tal
proposito opportuna e coerente appare l’aggiunta del comma 4 bis
all’art, 1 del decreto n. 626/94, che espressamente dispone: i
dirigenti ed i preposti che dirigono o sovraintendono le attività
attraverso le quali il datore di lavoro attua le misure generali di
tutela dei lavoratori sono personalmente tenuti all’osservanza
delle disposizioni del decreto</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><b>B
2.4 quater - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVI DEL DATORE DI
LAVORO</b></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Solo
talune violazioni, connesse agli obblighi programmatici e procedurali
basilari, sono quindi sanzionate esclusivamente a carico del datore
di lavoro. , alla stregua della nuova formulazione del primo comma
dell’art. 89. e </b></span><span style="font-size: small;"><u><b>non sono</b></u></span><span style="font-size: small;"><b>
pertanto delegabili con efficacia liberatoria </b></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Si tratta
di violazioni inerenti il dovere di programmare la prevenzione, sui
distinti piani della conoscenza ed eliminazione dei rischi alla
fonte nonchè del continuo aggiornamento delle misure da adottare in
relazione all’evoluzione tecnologica.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Tali
violazioni sono in via generale quelle di cui ai comma 2,4 lettera
a), 6,7 e 11 dell’art. 4 DLvo 626:</b></span></div>
<ul>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>obbligo
di designazione del responsabile del servizio doi prevenzione e
protezione,</b></span></div>
</li>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>obbligo
di procedere alla valutazione dei rischi ed all’elaborazione del
documento tramite il concerto con il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, con il medico competente, e con il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;</b></span></div>
</li>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>obbligo
di predisporre il documento di sicurezza ( all’esito della
valutazione dei rischi);</b></span></div>
</li>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>obbligo
di provvedere ed aggiornare la valutazione dei rischi ed il
conseguente documento in occasione di modifiche del processo
produttivo che possano avere influenza sulle esigenze di sicurezza
del lavoro;</b></span></div>
</li>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>obbligo
di autocertificazione dell’avvenuta effettuazione dellla
valutazione dei rischi e della conseguente realizzazione dei
necessari interventi di prevenzione e protezione su strutture,
macchine ed impianti ( procedura semplificata per le aziende
familiari e le piccole imprese con meno di dieci addetti, che non
siano soggette a particolari fattori di rischio)</b></span></div>
</li>
</ul>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Sono poi
previste ulteriori sanzioni nei confronti del solo datore, per la
mancata effettuazione od aggiornamento della valutazione e per la
mancata elaborazione del conseguente documento, in riferimento ai
rischi da esposizione ad agenti cancerogeni od esposizione ad agenti
biologici. ( art. 63, comma 1,4 e 5, art. 69, comma 5 lettera a),
art. 78, comma 3 e 5 ed art . 86 comma 2 ter )</b></span></div>
<br />
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
</div>
PAOLO FERRAROhttp://www.blogger.com/profile/05314580842191108998noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6299770983575013875.post-80102785598436789931998-12-03T14:29:00.000+01:002013-12-04T14:29:34.303+01:00SEQUESTRO PROBATORIO, SEQUESTRO PREVENTIVO E PRESCRIZIONI DELL’ORGANO DI VIGILANZA, IN SEDE DI ACCERTAMENTO DI CONTRAVVENZIONI ALLA NORMATIVA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO.<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: medium;"><b>SEQUESTRO
PROBATORIO, SEQUESTRO PREVENTIVO E PRESCRIZIONI DELL’ORGANO DI
VIGILANZA, IN SEDE DI ACCERTAMENTO DI CONTRAVVENZIONI ALLA
NORMATIVA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>1.</b></span><b>
</b><i><b>PREMESSA. RILIEVO DELLA QUESTIONE </b></i><span style="font-size: small;"><b>2.</b></span><i><b>
IL DELICATO EQUILIBRIO TRA SFERA AMMINISTRATIVA DELLA PREVENZIONE E
SFERA DELL’ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DEI REATI E DELLA PREVENZIONE
SPECIFICA IN SEDE PENALE </b></i><span style="font-size: small;"><b>3.</b></span><b>
</b><i><b>LA PROCEDURA PRESCRIZIONALE DISEGNATA DAL DLGvo758 </b></i><span style="font-size: small;"><i><b>
</b></i></span><span style="font-size: small;"><b>4.</b></span><b> </b><i><b>IL
SEQUESTRO PENALE NON E’ PRECLUSO DAL POTERE DOVERE DI IMPARTIRE
PRESCRIZIONI E LE PRESCRIZIONI NON SONO IMPEDITE A PRIORI DAL
SEQUESTRO OPERATO </b></i><span style="font-size: small;"><b>5.</b></span><b> LE
PRESCRIZIONI CONDIZIONATE AL DISSEQUESTRO PROVVISORIO, AI FINI DELLA
REGOLARIZZAZIONE. </b><span style="font-size: small;"><b>6. </b></span><b> </b><i><b>IL
RUOLO DEGLI ORGANI DI VIGILANZA</b></i></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;"><b>dott
Paolo Ferraro</b></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><i>Sostituto
Procuratore della Repubblica </i></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><i>presso la
Pretura Circondariale di Roma</i></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>1.
</b></span><span style="font-size: small;"><i><b>PREMESSA. RILIEVO DELLA QUESTIONE</b></i></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b> </b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; text-indent: 1.25cm;">
<span style="font-size: small;"><b>La
tematica del sequestro probatorio e preventivo, e delle modalità di
attuazione ed indicazioni operative che ne conseguono, in sede di
accertamento di violazioni di norme a tutela della sicurezza e
dell’igiene del lavoro (e reati eventualmente connessi contro la
persona), presenta specifico nuovo interesse alla luce delle
modifiche intervenute, dal 1994 in poi, nel settore.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>In via
generale l’ affidamento all’organo di vigilanza del potere-dovere
di prescrizione e la connessa sospensione del procedimento penale,
nonchè il principio che consente l’oblazione amministrativa, a
seguito della regolarizzazione, con conseguente estinzione del reato,
hanno profondamente modificato lo scenario. </b></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Ed il
recente DL 31/12/96 n. 670, con la disciplina transitoria in
particolare per le procedura di prescrizione inerenti gli obblighi di
cui al Dlgvo 626 entrati in vigore dal 1° Gennaio 1997, ha
indirettamente contribuito a conferire nuova attualità alla
questione. </b></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Di tali “
modifiche di scenario“, sembrano però aver sofferto in particolare
gli ufficiali di p.g. appartenenti agli organi di vigilanza, stretti
tra nuovo ruolo richiesto e tradizionale qualifica di ufficiale di pg
. </b></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Tuttavia
le incertezze applicative ed interpretative da alcune parti
segnalate, che in ipotesi affliggono od affliggerebbero, la pg
specializzata, nel concreto lavoro di accertamento dei fatti di reato
di cui ci occupiamo, non affondano le radici in una presunta scarsa
frequentazione dei banchi delle scuole di procedura penale né in un
ipotetico scarso acume operativo concreto.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Per
inquadrare le questioni di cui ci andiamo occupando non costituiscono
difatti utile contributo nè una esclusiva dissertazione dogmatica “
endogena”, sugli istituti indicati, sequestro probatorio o
preventivo ( e sul concetto ad es. di corpo del reato o di cosa
pertinente al reato), nè, all’opposto, una empirica e puntigliosa
disamina casistica e concreta.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Difatti
isolato “astrattamente” all’interno degli istituti della
procedura penale, il problema sembra non esistere. </b></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Basti
riflettere sulla seguente “banalizzata” ed astratta sequenza
logica:</b></span></div>
<ul>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>il
sequestro di iniziativa della p.g., quale misura cautelare, che
sottrae la disponibilità di beni o cose, può essere rivolto ad
assicurare le fonti di prova circa il fatto di reato (
cristallizzando la situazione reale della cosa su cui ricade) o ad
impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze ovvero
siano commessi altri reati;.</b></span></div>
</li>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>il
sequestro quando e’ volto ad acquisire e conservare le fonti di
prova può ricadere sul corpo del reato o sulle cose pertinenti al
reato. Quindi nel caso di delitto di lesioni colpose e connesse
violazioni alla normativa di prevenzione accertate, non può che
concernere le cose mediante le quali è stato commesso il reato e le
cose pertinenti al reato ( per quanto concerne il delitto di lesioni
colpose e’ pacifico che corpo del reato, in senso stretto, sia lo
stesso lavoratore interessato dall’infortunio, mentre per quanto
concerne le singole contravvenzioni, vertendosi in materia di
condotte omissive imputate a titolo di colpa legale ai responsabili,
il sequestro ricade sempre sulle macchine e sui beni nelle quali si
e’ concretata visibilmente, in negativo, la mancata adozione delle
previste misure di cautela);</b></span></div>
</li>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>il
sequestro preventivo poi, che intende impedire che la libera
disponibilità di cose pertinenti al reato possa agevolare la
commissione di altri reati ( anche più gravi: ES dalla mancata
protezione di lama, all’amputazione delle dita della mano del
lavoratore addetto) e comunque impedire il protrarsi delle
conseguenze del medesimo reato (essendo per definizione permanenti
le violazioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ), sembra
essere strumento procedurale naturalmente attagliato alla
sensibilità prevenzionale degli addetti di pg del settore.</b></span></div>
</li>
</ul>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>2.</b></span><span style="font-size: small;"><i><b>
IL DELICATO EQUILIBRIO TRA SFERA AMMINISTRATIVA DELLA PREVENZIONE E
SFERA DELL’ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DEI REATI E DELLA PREVENZIONE
SPECIFICA IN SEDE PENALE</b></i></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Il nodo
da sciogliere si annida nel delicato equilibrio tra sfera
amministrativa della prevenzione e sfera dell’accertamento
giudiziale dei reati e della prevenzione specifica in sede penale.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Tale
equilibrio è stato ridisegnato forse con qualche incertezza nel
D. lgvo 758, e la questione prende avvio dalla difficoltosa
attuazione ed interpretazione di tale equilibrio, da parte degli
incolpevoli addetti ufficiali di pg specializzati e funzionari
dell’organo di vigilanza.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>In realtà
con la 626 ed il DLgvo 758 (e mi limito alla sola osservazione
necessaria nell’economia del ragionamento ) si é compiuta una
quasi completa rivoluzione copernicana del sistema di prevenzione,
dislocando in parte diversamente, tra l’altro i ruoli effettivi dei
protagonisti istituzionali (autorità giudiziaria , organi di
vigilanza ufficiali di P.G.) oltreché dei soggetti responsabili (
datori di lavoro e dirigenti ).</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Ad una
prima osservazione si e’ trattato di un passaggio netto: </b></span>
</div>
<ol type="I">
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>un
passaggio </b></span><span style="font-size: small;"><u><b>dal sistema dei “precetti”
( </b></u></span><span style="font-size: small;"><b>improntato al principio della
protezione oggettiva e segregazione/protezione delle macchine</b></span><span style="font-size: small;"><u><b>)
a quello delle “procedure” della sicurezza</b></u></span><span style="font-size: small;"><b>
(</b></span><span style="font-size: small;"><u><b> </b></u></span><span style="font-size: small;"><b>tracciate
a partire dalla individuazione dei soggetti, dalla regolamentazione
della loro diretta partecipazione e quindi mediante la loro
responsabilizzazione diretta);</b></span><span style="font-size: small;"><u><b> </b></u></span><span style="font-size: small;"><b>
</b></span>
</div>
</li>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>un
passaggio </b></span><span style="font-size: small;"><u><b>dal sistema dei “controlli
esterni” (</b></u></span><span style="font-size: small;"><b> quasi “tutela
esterna”</b></span><span style="font-size: small;"><u><b>) al sistema dell’
”autocontrollo e della programmazione della sicurezza all’interno
del luogo di lavoro” .</b></u></span><span style="font-size: small;"><b> Difatti
l’art. 20 della legge 833 di riforma sanitaria attribuiva alle USL
la maggior parte dei compiti di prevenzione ( dalla valutazione dei
rischi, all’individuazione delle misure di prevenzione,
all’informazione e formazione, alla sorveglianza sanitaria ecc.)
mentre il decreto 626 lascia ai servizi praticamente la sola
vigilanza sull’applicazione delle norme ed assegna ad altri
soggetti le effettive funzioni di prevenzione: ai datori di lavoro,
al servizio di prevenzione e protezione, al medico competente.</b></span></div>
</li>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>un
passaggio</b></span><span style="font-size: small;"><u><b> infine, ed e’ quel che qui
più interessa, dalla centralità della giurisdizione penale</b></u></span><span style="font-size: small;"><b>,
(nella repressione ma soprattutto assicurazione indiretta dei fini
di prevenzione tramite i meccanismi disegnati dallo stesso
legislatore nel 1981: un esempio per tutti, l’oblazione previa
regolarizzazione ai sensi dell’art. 162 bis CP ) </b></span><span style="font-size: small;"><u><b>alla
centralità della vigilanza affidata agli organi preposti,
</b></u></span><span style="font-size: small;"><b>santificata dalla disciplina delle
procedure di prescrizione.</b></span></div>
</li>
</ol>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Un
processo, del quale, oggi, forse possiamo dare una valutazione
equilibrata e concreta, senza enfasi.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Infatti
il sistema introdotto a ben guardare:</b></span></div>
<ol>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>é
comunque un </b></span><span style="font-size: small;"><u><b>sistema misto</b></u></span><span style="font-size: small;"><b>,
di precetti e procedure, e l’accertamento delle violazioni dei
precetti dei DPR 547/55 , 164/56 e 303/56, continua a mantenere un
ruolo importante, risultando </b></span><span style="font-size: small;"><u><b>fissati
obblighi ancora sanzionati penalmente</b></u></span><span style="font-size: small;"><b>,
nel caso di inadempimento delle prescrizioni degli organi di
vigilanza;</b></span></div>
</li>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>ha
</b></span><span style="font-size: small;"><u><b>spostato il proprio baricentro dalla
eliminazione del rischio puntuale ai processi di valutazione dei
rischi</b></u></span><span style="font-size: small;"><b> negli ambienti di lavoro
puntando ( secondo il modello di prevenzione anglosassone) sulla
pianificazione della sicurezza, responsabilizzando il datore di
lavoro , nella sua autonomia, ed i dirigenti da questi delegati, </b></span><span style="font-size: small;"><u><b>ma
ha comunque rigidamente vincolato tali soggetti al rispetto delle
procedure, sanzionandone penalmente l’inosservanza </b></u></span><span style="font-size: small;"><b>;</b></span></div>
</li>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>ha
perciò in buona sostanza </b></span><span style="font-size: small;"><u><b> mantenuta
intatta nella sua autonomia e obbligatorietà la sfera penale.</b></u></span><span style="font-size: small;"><b>
Conservando regole che vincolano anche la polizia giudiziaria.</b></span></div>
</li>
</ol>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Ed è
da questa ultima consapevolezza che occorre prendere le mosse.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>3. </b></span><span style="font-size: small;"><i><b>LA
PROCEDURA PRESCRIZIONALE DISEGNATA DAL DLGvo758</b></i></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b> </b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; text-indent: 1.25cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Un
noto autore, ha sottolineato plasticamente, come l’intera
disciplina introdotta dagli artt. e ss. del D.LGvo 758 costituisca
difatti una ”parafrasi razionalizzata” del procedimento di
oblazione introdotto nel sistema penale con la legge 689/81 ( art 162
bis CP).</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>La
prescrizione, ordine puntuale e concreto volto a rimuovere
( immediatamente o nel termine assegnato) la violazione
accertata, ne costituisce l’asse portante. </b></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Il
controllo “tecnico” sulla regolarizzazione, la valutazione del
raggiungimento del fine specifico, la gestione della oblazione come
possibile conseguenza della regolarizzazione, sono stati
integralmente affidati all’organo di vigilanza.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Ma è
rimasto l’obbligo della segnalazione all’autorità giudiziaria,
(trattandosi di fatti di reato accertati), e, a fronte di un
procedimento penale pur sospeso, è al giudice penale che è stato
affidato il vaglio finale circa l’avvenuta estinzione del reato. </b></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Inoltre è
sempre al giudice che è riservato valutare l’intempestività
dell’adempimento o la adeguatezza dell’adempimento in forma
diversa, o la contestazione sul contenuto dell’accertamento
dell’organo di vigilanza. </b></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Infine
l’adempimento successivo e la oblazione ex art. 162 bis CP non sono
precluse.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Nell’ordinamento
italiano e’ stata conservata perciò la sanzione penale dei
precetti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e al contempo
è stato affidato finalmente agli organi di vigilanza il ruolo
suindicato: un ruolo però, e necessariamente, ancora ibrido.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>E’
proprio dalla ineliminabile sovrapposizione, interferenza, e
separazione impossibile delle due sfere, penale ed amministrativa,
che nascono quindi le questioni di cui ci dobbiamo occupare. </b></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Il
legislatore nell’art. 23 u. co. Del DLgvo 458, dal canto suo , dopo
aver disciplinato la sequenza fondamentale tra procedura
prescrizionale tipo e procedimento penale , ha introdotto , a nostro
modo di vedere, una norma di portata </b></span><span style="font-size: small;"><u><b>essenzialmente
interpretativa </b></u></span><span style="font-size: small;"><b>, secondo la quale la
sospensione del procedimento penale non preclude la richiesta di
archiviazione né impedisce l’assunzione delle prove nella forma
dell’incidente probatorio ovvero il compimento di atti tipici
urgenti di indagine preliminare, tra i quali il sequestro preventivo.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Una norma
che a dire il vero quasi nulla ha aggiunto o tolto al problema, e
che, nel citare espressamente il solo sequestro preventivo, può
addirittura aver ingenerato negli addetti non “giuristi” qualche
inutile incertezza.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Ed i
quesiti che la scelta adottata poteva ragionevolmente comportare,
possono essere in questa sede enucleati, partendo, a nostro avviso,
da una ulteriore certezza.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><u><b>l’organo
di vigilanza-pg specializzata ha conservato a sua volta i doveri e
poteri che in sede di accertamento penale aveva prima del Dlgvo 758.</b></u></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>4.
</b></span><span style="font-size: small;"><i><b> ALCUNI NUOVI QUESITI DELLA PRATICA</b></i></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Elencherò
senza pretesa di essere esaustivo e volutamente in ordine sfuso
alcuni di questi “nuovi” quesiti.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>L’accertamento
di sole contravvenzioni, anche gravi ( in assenza di infortunio), in
quanto queste appaiono solo destinate a potenziale regolarizzazione,
mediante ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite, esclude
in radice l’uso del sequestro probatorio, quando ad esempio si
tratti di regolarizzazione estremamente complessa e sia dato
prevedere l’opposizione del contravventore e la necessità di un
incidente probatorio ?!? </b></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Poiché
il fine di prevenzione e’ connaturato al sistema dei precetti in
materia di igiene e sicurezza del lavoro, ed il potere-dovere di
prescrizione e’ affidato agli organi di vigilanza al fine di
assicurare l’eliminazione delle violazioni, si potrà sempre a
priori ritenere che la prescrizione (ad esempio nel caso di
prescrizione ad immediata esecuzione, sotto la diretta sorveglianza
dell’operante) non comporti pericoli derivanti dalla libera
disponibilità della cosa, ovvero, per converso, in quali casi si
deve ritenere che la prescrizione a termine, che lascia la cosa nella
libera disponibilità del contravventore e del responsabili, non sia
sufficiente ad assicurare le esigenze cui ha prestato mente il
legislatore in sede penale, consentendo prima al solo pubblico
ministero e poi anche alla pg, di sequestrare in via urgente e
preventivamente le cose la cui utilizzazione comporti i pericoli
menzionati nell’art. 321 cpp (disciplina del sequestro preventivo)
?!?</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>La
prescrizione che contenga specifico “divieto d’uso della
macchina o dell’impalcato”, assorbe ed assicura di per sé le
finalità di prevenzione specifica poste a fondamento del potere
urgente di sequestro preventivo da parte della pg dell’organo di
vigilanza ?!?</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Infine,
poiché la prescrizione richiede concreto adempimento, con le
modalità e nel termine indicato, il doveroso sequestro del
macchinario quale cosa mediante la quale e’ stato commesso il
reato, e destinata a costituire fonte di prova, in ipotesi in ordine
al reato di infortunio grave o mortale sul lavoro, esclude a priori,
in ragione della indisponibilità del bene, la possibilità di
impartire prescrizioni, e più in generale il sequestro e le
prescrizioni possono essere ritenuti tra loro incompatibili ?!</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Orbene a
tutti i quesiti indicati, ed agli altri ipotizzabili, si deve poter
dare una risposta univoca e semplificata.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>4. </b></span><span style="font-size: small;"><i><b>IL
SEQUESTRO PENALE NON E’ PRECLUSO DAL POTERE DOVERE DI IMPARTIRE
PRESCRIZIONI E LE PRESCRIZIONI NON SONO IMPEDITE A PRIORI DAL
SEQUESTRO OPERATO</b></i></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b> Sequestrare
in via urgente equivale a sottrarre la disponibilità di una
macchina, di un impalcato , di un cantiere, ed implica l’uso di un
potere ben più incisivo del potere esercitato impartendo
prescrizioni.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Non a
caso nel nostro codice l’esercizio di tale potere della pg. e’
soggetto al vaglio di legittimità del PM (convalida del sequestro
probatorio e richiesta al GIP di convalida del sequestro preventivo )
ed all’ulteriore vaglio del GIP ( convalida del sequestro
preventivo), e non a caso la violazione del sequestro e’ sanzionata
penalmente e con pene molto gravi in funzione dell’assicurare il
fine probatorio o preventivo.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Il punto
è che mentre il sistema fondato sulle prescrizioni tende a rendere
dinamiche le situazioni e sollecitare la regolarizzazione, il sistema
penale innanzitutto tende a congelare il bene e la situazione (
cristallizzarla, si dice).</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>L’antinomia
non è tuttavia insanabile, ed anzi più formale che reale. </b></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>In tutti
i casi in cui e’ dato in concreto individuare il pericolo di
perdere irrimediabilmente le fonti di prova dei reati commessi ovvero
il pericolo di ulteriori aggravamenti o del protrarsi delle
conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di
altri reati, l’ufficiale di pg dovrà attivare i suoi poteri
urgenti e potrà astenersi dall’attivarli con la coscienza serena,
se potrà internamente rispondersi positivamente o negativamente alla
domanda: non sequestrando ma impartendo prescrizioni risulteranno
pregiudicate le esigenze di prova e prevenzione speciale ?!</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>In
termini concreti: se l’organo di vigilanza non sequestra
preventivamente impalcati pericolosi e precari, realizzati ad
esempio da una piccola ditta artigiana, utilizzando personale
irregolare e privo di controllo, in completa assenza di piani di
sicurezza e dotazioni individuali e di una reale organizzazione del
lavoro, ma impartisce esclusivamente prescrizioni e divieti di uso,
che non potranno con tutta probabilità essere rispettati, si
assicurano le finalità il cui perseguimento viene affidato dalla
legge ?1? </b></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Sotto
questo profilo molte delle questioni poste perdono effettivo rilievo.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>E la
soluzione della antinomia sopra evidenziata e’ già contenuta nel
sistema, che come prevede il sequestro prevede anche il </b></span><span style="font-size: small;"><u><b>dissequestro
subordinato alla regolarizzazione</b></u></span><span style="font-size: small;"><b>.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>5. LE
PRESCRIZIONI CONDIZIONATE AL DISSEQUESTRO PROVVISORIO, AI FINI DELLA
REGOLARIZZAZIONE.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Al
contravventore responsabile , nel caso sopra indicato, in sede di
individuazione delle violazioni e di sequestro degli impalcati,
dovranno essere comunque impartite integralmente le prescrizioni,
ponendo questi nella condizione di conoscere, ravvedersi e porre
riparo alle violazioni, </b></span><span style="font-size: small;"><u><b>previa istanza
di dissequestro volta al fine di regolarizzare </b></u></span><span style="font-size: small;"><b>e
dimostrazione di aver attivato a tal fine le soluzioni in termini di
organizzazione e strumenti che sono il presupposto necessario di una
regolarizzazione che non implichi nuovi e più gravi pericoli.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>La
prescrizione ( condizionata) ancorerà espressamente il termine per
l’adempimento a partire dal dissequestro provvisorio della
autorità giudiziaria, concesso al solo fine della regolarizzazione.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Un nuovo
incrocio tra i due ruoli, quindi, ma ben orientato ed adeguato al
fine.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>E’ il
caso di domandarsi piuttosto come il legislatore, pure avvertito
della necessità di coordinamento, non abbia espressamente tracciato
le linee di semplificazione del problema di cui ci occupiamo: con
tutta probabilità si contava su una attitudine espansiva del nuovo
ruolo degli organi di vigilanza, sottovalutando la permanenza dei
principi afferenti la sfera penale. </b></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Del pari
in tutti i casi in cui l’esigenza di sequestro probatorio possa
essere potenzialmente assicurata da altre fonti di prova idonee, ma
allo stato non ancora disponibili, il sequestro potrà essere
effettuato, ed anche implicare la prescrizione subordinata al
dissequestro provvisorio del giudice: d’altronde anche l’incidente
probatorio, espressamente richiamato dal legislatore, e che anticipa
essenzialmente la formazione della prova, appare al contempo il
mezzo per superare la cristallizzazione della situazione, creata dal
vincolo di indisponibilità posto sul bene. Ed il mancato sequestro
può rendere inutile in radice il successivo esperimento
dell’incidente probatorio.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>La
riflessione che andiamo svolgendo, non deve peraltro far perdere di
vista che, per converso, le prescrizioni ad esecuzione immediata, in
particolare per le violazioni nei cantieri, possono contribuire a
semplificare in tutta una serie di casi la soluzione del problema di
prevenzione. Purché impartite con il consapevole criterio già
indicato.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>D’altronde
la centralità assunta dal sistema delle prescrizioni, traspare dalla
condivisibile scelta operata dal legislatore secondo la quale
ovunque, di iniziativa siano individuate violazioni da parte di
organi diversi da quello/i di vigilanza, debbono a questo/i essere
trasmesse le segnalazioni, onde assicurare l’adempimento dei
compiti affidati dal DLgvo 758.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>6. </b></span><span style="font-size: small;"><i><b>IL
RUOLO DEGLI ORGANI DI VIGILANZA</b></i></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Il nostro
sistema va affidando agli organi di vigilanza, un ruolo
( “esterno”, nei termini sopra precisati, ma ) sempre
più delicato e complesso.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Proprio
la nuova natura ed articolazione dinamica degli strumenti e dei
“procedimenti partecipati” destinati ad assicurare la salute e
la sicurezza nei luoghi di lavoro, e la articolazione delle
ulteriori specifiche normative introdotte, nei diversi settori (
cantieri, macchine, industrie estrattive, segnaletiche, dispositivi
di protezione individuale, protezione delle lavoratici gestanti e
puerpere in allattamento), rende evidente che occorre contare sino
in fondo sulla formazione aggiornata e sensibilità operativa degli
addetti.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>La scelta
fondamentale operata dal legislatore, di confermare ed estendere il
sistema sanzionatorio penale, appaiandolo ad agili procedure
prescrizionali ed alla possibilità di definizione dei procedimenti
penali mediante oblazione in sede amministrativa, richiede che gli
organi di vigilanza non perdano di vista mai il proprio duplice
ruolo.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>L’uso
dei poteri di pg di sequestro non solo é coerente con le funzioni
di polizia giudiziaria affidate ancora agli organi di vigilanza, ma
si rivela talvolta il solo atto ad assicurare in concreto il fine di
prevenzione ed anticipata tutela.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Tale
finalità di tutela di interessi fondamentali, sovrasta sia il ruolo
del giudice penale che il ruolo dei soggetti incaricati di vigilare
in ordine al rispetto della normativa nel settore.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Per
questo solo la consapevolezza in ordine al necessario coordinamento
tra le sfere penale ed amministrativa nella vigilanza, consentirà di
vedere oltre e dentro la singola attività svolta, di non perdere di
vista l’insieme dei fini, e le possibilità ( meglio, i poteri)
affidati.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br />
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>In un
momento di generali incertezze, la tranquillità di lavorare, nei
diversi ruoli, assicurando la tutela di uno tra i beni più
preziosi, la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, deve
contribuire a motivare ciascuno.</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Agire
consapevolmente nel rigoroso rispetto delle regole e nell’ambito
dei ruoli assegnati, potrà condurrà il nostro paese, che ha
tardivamente recepito le direttive CEE, ad allinearsi e superare i
risultati già ottenuti in paesi europei di antica tradizione.</b></span></div>
<br />
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>E non è
arduo immaginare che un giorno potremo rinunciare all’apparato
sanzionatorio penale, che oggi nel nostro ordinamento consente di
assicurare effettività alle norme del settore: ad oggi il ritirarsi
da tale sfera, non utilizzando con equilibrio ma a fondo le stesse
potenzialità di prevenzione ed assicurazione del raggiungimento dei
fini di prevenzione che il processo penale consente ( comunque ed in
seconda istanza) appare foriero di gravi ed ulteriori ritardi.</b></span></div>
</div>
PAOLO FERRAROhttp://www.blogger.com/profile/05314580842191108998noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6299770983575013875.post-70553797946389705041998-10-30T18:18:00.000+01:002015-10-19T00:00:30.645+02:00<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
<div style="text-align: center;">
<h1 style="border: 0px; font-family: 'Lucida Sans', 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Grande', Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 22px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: -2px 0px 10px; outline: 0px; padding: 0px 0px 0px 52px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
"Cittadinanza europea e giustizia italiana" incontro conclusivo del ciclo di seminari su il Trattato di Amsterdam e la tutela dei diritti dei cittadini in Italia Convegno organizzato dall'Associazione Nazionale Magistrati, dal Movimento Federativo Democratico e dall'Associazione Nazionale Forense con il sostegno della DGX della Commissione Europea in collaborazione con Italia Oggi (c/o Corte Suprema di Cassazione, Sala S. Giallombardo - Piazza Cavour. Roma 30 ottobre 1998. </h1>
<div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
<b><span style="font-size: large;">Paolo Ferraro "L'importanza dell'impegno statuale e delle normative italiane da continuare ad applicare concretamente."</span></b></div>
<div style="text-align: justify;">
<b><span style="font-size: large;">Allora allo stesso convegno partecipava uno dei magistrati della "Parioli" poi scoperta: il "Giacinto BISOGNI" che compare in alcune cruciali occasioni nelle vicende denunciate al paese e ricostruzione del caso FERRARO. </span></b></div>
<div style="text-align: justify;">
<b><span style="font-size: large;">Sostenevo allora che centrale era l'impegno e la continua applicazione delle norme statuali sulla sicurezza e salute del lavoro e che le direttive in materia davano indicazioni fondamentali ma ogni Stato doveva essere autonomamente impegnato ed in esso la autorità giudiziaria per un servizio giustizia efficiente e professionale finalizzato alla effettiva tutela dei diritti . </span></b></div>
<div style="text-align: justify;">
<b><br /></b></div>
<div style="text-align: justify;">
<b><br /></b></div>
</div>
<div>
<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="435" src="https://www.youtube.com/embed/wo4jSaiNHlM" width="710"></iframe><br /></div>
</div>
<div style="text-align: center;">
<div style="text-align: justify;">
<br />
<b><br /></b>
<br />
<div style="text-align: center;">
<b><br /></b></div>
<div style="text-align: center;">
<iframe frameborder="no" height="450" scrolling="no" src="https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/229000483&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&visual=true" width="100%"></iframe><b><br /></b></div>
<div style="text-align: center;">
<b><br /></b></div>
<div style="text-align: center;">
<b><br /></b></div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<b>Paolo Ferraro dal min 3 e 19</b></div>
</div>
</div>
</div>
<div style="text-align: center;">
<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="355" src="//www.radioradicale.it/scheda/112880/iframe?i=1835192" width="560"></iframe></div>
<br /></div>
PAOLO FERRAROhttp://www.blogger.com/profile/05314580842191108998noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6299770983575013875.post-86506173374360991371997-12-04T14:07:00.000+01:002013-12-04T14:08:11.507+01:00SISTEMI E APPARATI DI VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONATORI NELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEL LAVORO.<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<h1 align="JUSTIFY" class="western">
<span style="font-size: medium;">SISTEMI
E APPARATI DI VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONATORI NELLA NORMATIVA
SULLA SICUREZZA DEL LAVORO.</span></h1>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
1. Precetti, e sanzioni
nell’originario modello normativo</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">Nel nostro
ordinamento, si è venuta consolidando la scelta fondamentale ,
tipica di uno Stato sociale di diritto, della anticipazione della
barriera di protezione dei beni fondamentali tutelati ed in
particolare del diritto alla integrità fisica ed alla salute nonché
alla salubrità dell’ambiente tramite il meccanismo della colpa
legale e della imputazione degli eventi a condotte omissive colpose,
sanzionando la violazioni di precetti tipici che impongono regole di
condotta .</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">La
imposizione di una serie di regole puntuali di condotta e di obblighi
, la cui violazione é a sua volta punita, costituisce la trama cui
viene riferito il giudizio fondato sulla colpa “legale” , per
violazione di legge.</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">Sulla base
di tale schema valutativo viene affermata la responsabilità di
coloro i quali abbiano violato le condotte doverose loro imposte, e,
in ragione della omissione, non abbiano posto in essere le condizioni
la cui mancanza viene fatta coincidere, secondo valutazione normativa
tipica, con la sussistenza di un pericolo astratto ovvero posta,
sempre secondo valutazione normativa tipica, in connessione causale
con il concreto verificarsi di un evento lesivo. </span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">Utilizzando
una terminologia non tecnica e semplificando i concetti, può dirsi
che uno Stato moderno:</span></div>
<ol>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">disciplina
regole di comportamento che sono ispirate al fine di impedire il
verificarsi di eventi lesivi, e che possono interessare qualunque
persona, ma più spesso sono imposte solo a taluni soggetti
individuati;</span></div>
</li>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">colpisce
con una sanzione meno grave la violazione di regola di
comportamento, per il pericolo che in astratto tale violazione
costituisce, di per sé.</span></div>
</li>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">qualora
accada un concreto evento lesivo, che non si sarebbe verificato
rispettando la regola di comportamento, prevede innanzitutto che
dell’evento debba essere chiamato a rispondere a titolo di colpa
chi ha violato la regola ( ponendo per legge in relazione causale
una mancata condotta dovuta ed un fatto concreto verificatosi) e
l’irrogazione di una ulteriore distinta pena, di norma più grave.</span></div>
</li>
</ol>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">Sul
presupposto di tali meccanismi logico giuridici, in capo al datore
di lavoro, collocato in posizione c.d. “ di garanzia“, viene
posto il dovere generale di adottare tutte le misure e cautele
idonee, atte a a proteggere l’incolumità e la salute dei
lavoratori. E sempre in base a tale meccanismo viene estesa la
responsabilità in ordine alla applicazione della disciplina a tutela
della sicurezza e salute del lavoro, ai dirigenti e preposti
nell’ambito degli effettivi e concreti poteri attribuiti e
dell’effettivo ruolo svolto, ( all’interno dell’ambiente di
lavoro e secondo l’organigramma aziendale).</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">Nel CC del
’42 l’art. 2087, con norma generale, non autonomamente
sanzionata, già fissava, ( nel contesto normativo diverso della
disciplina dell’impresa, come attività economica organizzata ove
campeggia la figura gerarchica dell’imprenditore - datore di
lavoro) il precetto, secondo il quale “ </span><span style="font-size: small;"><i>L’imprenditore
è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che,
secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica ,
sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità
morale dei prestatori di lavoro</i></span><span style="font-size: small;">”..</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">A tale
disposizione ha fatto ricorso sino ai giorni nostri la
giurisprudenza, in sede di imputazione di responsabilità per fatti
lesivi a titolo di colpa legale ( colpa consistente per
l’appunto in violazione di precetti normativi). </span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">Un ricorso
prevalentemente integrativo, ad una norma rivisitata nel quadro dei
principi costituzionali afferenti diritto alla integrità fisica,
diritto alla salute e diritto alla salubrità dell’ambiente.</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">Ma sono i
DPR 547/55, 164/’56 e 303/56 che hanno costituito i primi organici
testi in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del
lavoro, ed hanno introdotto un articolato insieme di precetti, cui
corrisponde in caso di violazione, un articolato apparato di sanzioni
penali ( contravvenzioni). </span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">Tali
precetti sono variamente caratterizzati, e presentano una struttura
generica ( o elastica) o più puntuale ed in taluni casi concreta e
specifica, ma soprattutto, prevedono </span>
</div>
<ul>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">obblighi
generalissimi</span></div>
</li>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">norme
volte alla protezione </span><span style="font-size: small;"><u>esterna dei macchinari
ovvero ad assicurare caratteristiche strutturali e dispositivi di
sicurezza minimi dei quali devono essere muniti,</u></span></div>
</li>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">una
miriade </span><span style="font-size: small;"><u>di norme di buona tecnica secondo la
natura dei lavori e luoghi</u></span><span style="font-size: small;"> ( impalcati,
scavi e così via) </span>
</div>
</li>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">norme
che impongono la dotazione di </span><span style="font-size: small;"><u>mezzi di
protezione personale</u></span><span style="font-size: small;"> </span><span style="font-size: small;"><u>antinfortunistica</u></span><span style="font-size: small;">
( caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti da lavoro, occhiali di
protezione)</span></div>
</li>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">norme
</span><span style="font-size: small;"><u>sulle condotte da far tenere ai dipendenti</u></span><span style="font-size: small;">
( divieti di interventi sui macchinari in movimento, disciplina
della manutenzione etc).</span></div>
</li>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><u>norme
sui luoghi di lavoro e sulle misure minime</u></span><span style="font-size: small;">
di tutela nell’ambiente di lavoro </span>
</div>
</li>
</ul>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">La </span><span style="font-size: small;"><u>scelta
primaria della protezione esterna dei macchinari</u></span><span style="font-size: small;">,
e della previsione di una miriade </span><span style="font-size: small;"><u>di norme di
buona tecnica secondo la natura dei lavori e luoghi</u></span><span style="font-size: small;">
( impalcati, scavi e così via) appaiata a precetti sulla dotazione
di </span><span style="font-size: small;"><u>mezzi di protezione personale</u></span><span style="font-size: small;">
</span><span style="font-size: small;"><u>antinfortunistica</u></span><span style="font-size: small;"> e
</span><span style="font-size: small;"><u>sulle condotte da far tenere ai dipendenti</u></span><span style="font-size: small;">
( divieti di interventi sui macchinari in movimento, disciplina della
manutenzione etc) costituì al contempo il limite e la forza di tale
normativa</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">La longevità
di tale normativa, ancora vigente ad oltre 40 anni di distanza,
riposa infatti proprio :</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">a) nell’aver
formulato norme generali ed astratte, valide per qualsiasi tipo di
attrezzatura e di macchinari, </span><span style="font-size: small;"><u>accompagnando i
precetti con</u></span><span style="font-size: small;"> </span><span style="font-size: small;"><u>specifiche
sanzioni penali</u></span><span style="font-size: small;">, a carico dei diversi
soggetti responsabili individuati (reati propri), in funzione
di prevenzione specifica ( in sede penale) e repressione delle
violazioni ed omissioni;</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">b) nell’aver
individuato per la prima volta i principi portanti in ordine a </span><span style="font-size: small;"><u>ruolo
e</u></span><span style="font-size: small;"> </span><span style="font-size: small;"><u>responsabilità dei
datori di lavoro, dirigenti e preposti</u></span><span style="font-size: small;">,
nell’ambito delle rispettive attribuzioni, mentre la stessa
elaborazione giurisprudenziale dei princìpi afferenti la </span><span style="font-size: small;"><u>delega
di funzioni e responsabilità nelle organizzazioni di impresa</u></span><span style="font-size: small;">,
costruita intorno all’art. 4 del Dpr 547/’55, ha fortemente
contribuito alla tendenziale stabilità del detto sistema normativo.</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">Ma a fronte
del complesso dei precetti le sanzioni, affidate all’intervento
successivo della magistratura ordinaria, erano in concreto pressoché
esclusivamente pecuniarie ( ammenda).</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><i>Una
minaccia risibile di mite sanzione</i></span><span style="font-size: small;">, previo
decreto penale ed all’esito di processo di opposizione, sempre
possibile ed incerto nei tempi e finanche nell’esito, nel contesto
di uno scarso funzionamento dei meccanismi di assicurazione sociale e
previdenziali, ed a fronte dei risparmi certi rappresentati dalla
riduzione al minimo del costo immediato della sicurezza.</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">Il quadro
ebbe una evoluzione positiva, dopo la forte spinta sindacale della
fine degli anni ’60, e solo a partire dalla seconda metà degli
anni ’70, con il migliore funzionamento dell’INAIL, le nuove
disciplina dell’ammissione alle gare pubbliche, e tramite un più
motivato intervento giudiziario, disomogeneo sul territorio, ma
consapevolmente indirizzato alla prevenzione, infine dalla stessa
legge 689/’81 ( ammissione all’oblazione previa regolarizzazione
, art. 162 bis CP, sequestro condizionato e sospensione condizionata
, in funzione della regolarizzazione). </span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">Tale
normativa ha però ugualmente fallito lo scopo, non </span><span style="font-size: small;"><u>assicurando
il concreto obiettivo di prevenire effettivamente gli infortuni</u></span><span style="font-size: small;">,
mentre le mutate esigenze dell’organizzazione del lavoro e le
nuove occasioni di rischio e patologia, hanno preso forme ignote e
non prevedibili, in quanto riflesso del modificarsi dei modi di
produzione ed al contempo venute alla luce grazie allo sviluppo
delle conoscenze scientifiche. </span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">Il
fallimento dell’</span><span style="font-size: small;"><i>ancient</i></span><span style="font-size: small;">
sistema di prevenzione, con il suo triste primato di infortuni e
morti bianche, va imputato peraltro anche alla strutturale
inadeguatezza degli organi sul territorio, preposti all’accertamento
e vigilanza ( USL.poi divenute di recente Aziende Sanitarie Locali)</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">A tali
organi la riforma sanitaria, aveva attribuito un ruolo estremamente
incisivo, quasi di tutela, affidando loro valutazione dei rischi sui
luoghi di lavoro, individuazione delle misure di prevenzione,
informazione e formazione e sorveglianza sanitaria ..</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">A ben
guardare la senescenza del vecchio modello normativo è imputabile
proprio al modello per l’appunto di tutela “dall’esterno e
dall’alto “, e a due fattori per così dire “ endogeni”
rispetto al modello:</span></div>
<ul>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">al
limite intrinseco della sua impostazione “precettiva”, e cioè
fondata su una somma di singoli precetti e sanzioni puntuali</span></div>
</li>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">alla
parzialità della filosofia della prevenzione che lo ispirava
(riduzione ipotetica del rischio da infortunio
essenzialmente segregando le parti pericolose delle singole macchine
ed allontanando da queste gli operatori ovvero imponendo norme di
condotta ).</span></div>
</li>
</ul>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">D’altronde
le stesse persistenti oggettive caratteristiche del tessuto
produttivo e del modello di sviluppo, a più stadi del nostro paese (
con i ritardi culturali ed organizzativi in esso annidati) non
avevano facilitato una seria evoluzione normativa.</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<h1 align="JUSTIFY" class="western">
2. Precetti e sanzioni nel nuovo
modello normativo di tutela della sicurezza e salute sui luoghi di
lavoro introdotto con il DLGVO 626
</h1>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">Dal decreto
626/94 in poi ( ma vi erano avvisaglie di una nuova concezione della
tutela della sicurezza e della salute sul lavoro già nel DLgvo
277/91.) in attuazione delle direttive CEE è stato poi accuratamente
delineato un nuovo sistema della sicurezza e prevenzione nei luoghi
di lavoro, sistema che in questa sede dobbiamo dare per noto.</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">Può solo
essere utile rammentare che direttive e norme di derivazione europea,
hanno così essenzialmente ridisegnato i principi portanti della
sicurezza e prevenzione </span><span style="font-size: small;"><b>:</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">1) i
pericoli per l’incolumità e la salute dei lavoratori, non
dipendono tanto dalla carenza di protezioni “oggettive” delle
macchine, quanto dalle modalità di loro utilizzazione nell’ambiente
di lavoro;</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">2) la
sicurezza deriva dalla analisi e conoscenza dinamica del processo
produttivo, conoscenza che può essere acquisita solo definendo le
procedure necessarie e le soluzioni organizzatorie coerenti con il
fine, e rendendole obbligatorie;</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">3) Il fine
di prevenzione concretamente raggiungibile ( senza inseguire il mito
del “ rischio zero “), dipende dalla formazione, informazione e
preparazione dei soggetti nel luogo di lavoro e dalla loro
partecipazione al processo organizzato di prevenzione;</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">4) occorre
responsabilizzare direttamente i soggetti investiti degli obblighi
procedurali, individuando forme di autocontrollo e di
autocertificazione, e procedure che li pongano al centro del processo
di prevenzione, affidando agli organi pubblici una funzione di
vigilanza e controllo di legalità..</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">5) la
sicurezza va assicurata infine sin dal momento della ideazione e
progettazione delle macchine e pianificata unitamente alla
progettazione delle attività da realizzare, a cura dello stesso
committente, nel caso di appalto di lavori che comportino attività
complesse e concomitanti, nonché compresenza di più lavoratori
appartenenti a diverse unità produttive nei medesimi ambienti di
lavoro, e perciò rischi numerosi ed eterogenei.</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">Tali
principi sono stati riadattati ed estesi al settore delicato dei
cantieri edili temporanei e mobili tramite il DLGVO 494 ( mediante lo
strumento gestionale del Piano di sicurezza, o del piano di sicurezza
e coordinamento) ed al settore delle cave, miniere e comunque
attività estrattive di sostanze minerali di prima e di seconda
categoria, tramite il DLGVO 626 (mediante lo strumento gestionale del
documento di salute e sicurezza ) </span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Il DLvo
626, tuttavia</b></span><span style="font-size: small;">, pur avendo introdotto
gigantesche novità, ha </span><span style="font-size: small;"><b>lasciato concretamente
in vigore gran parte delle norme tecniche preesistenti </b></span><span style="font-size: small;">
( </span><span style="font-size: small;"><b>precetti specifici</b></span><span style="font-size: small;">)
contenute nei DPR degli anni ‘55 e ‘56, fatta salva la
modificazione espressa di alcuni articoli e l’abrogazione tacita di
quelli incompatibili.</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>La nuova
disciplina</b></span><span style="font-size: small;"> “procedurale” della
prevenzione non poteva difatti eliminare la necessità di prevedere
istituti e presidi specifici a tutela dei lavoratori. </span><span style="font-size: small;"><b>Anzi
ha arricchito molte norme tecniche e singoli precetti</b></span><span style="font-size: small;">
</span><span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><u>(
requisiti strutturali dei luoghi di lavoro, disciplina ed uso delle
attrezzature di lavoro, disciplina ed uso dei dispositivi di
protezione individuale</u></span></span><span style="color: black;"><span style="font-size: small;">
), </span></span><span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><b>introducendo
infine nuove discipline organiche proprio per quei settori in cui
l’evoluzione dei tempi e delle conoscenze si è fatta maggiormente
sentire</b></span></span><span style="color: black;"><span style="font-size: small;"> (
</span></span><span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><u>movimentazione
manuale dei carichi, uso di attrezzature munite di videoterminali,
protezione da agenti cancerogeni e da agenti biologici ).</u></span></span><span style="color: magenta;"><span style="font-size: small;"><u>
</u></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>E</b></span><span style="font-size: small;">
soprattutto, mentre nel resto dell’Europa non esiste alcun
meccanismo sanzionatorio penale,</span><span style="font-size: small;"><b> il DLgvo</b></span><span style="font-size: small;">
</span><span style="font-size: small;"><b>ha di fatto ribadito la scelta della
previsione di sanzioni penali degli obblighi inadempiuti,
introducendo un </b></span><span style="font-size: small;"><u><b>sistema misto</b></u></span><span style="font-size: small;"><b>,
di precetti e procedure, che prevede una vasta serie di </b></span><span style="font-size: small;"><u><b>obblighi
(ancora od ex novo) sanzionati penalmente</b></u></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">Ebbene è
tutto il complesso della disciplina di settore, ivi compresi gli
obblighi più squisitamente organizzatori e di natura procedurale,
che costituisce il punto di riferimento della valutazione di
responsabilità per reati contravvenzionali (omissivi) e per delitti
(eventi lesivi e malattie professionali).Valutazione di
responsabilità che volta per volta può coinvolgere datori di
lavoro, dirigenti e preposti ( e solo per talune norme specifiche
appaltatori o committenti nel settore dei cantieri edili ovvero i
titolari di cave.) , ma anche altri soggetti tipici individuati nella
normativa prevenzionale </span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">Una menzione
a parte meritano difatti , per le responsabilità specificamente loro
attribuite, i progettisti, venditori, fabbricanti e venditori di
macchine, i medici competenti. E per gli obblighi specifici imposti
gli stessi lavoratori.e gli artigiani impegnati in cantieri edili
temporanei o mobili.</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><u>Imputazione
di responsabilità per colpa legale, consistente per l’appunto, in
violazione di obblighi e precetti fissati per legge e nella omissione
di condotte e cautele doverose, che ha realizzato le condizioni che
non consentivano di impedire o che non hanno in concreto impedito il
verificarsi di eventi dannosi.</u></span><span style="font-size: small;">. </span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">Sotto questa
luce vanno allora inquadrate le fondamentali novità del sistema
sanzionatorio, e la ridefinizione delle procedure di accertamento
delle violazioni. realizzata nel 1994</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><b>3.
Vigilanza e controlli con particolare riferimento alla </b></span></span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><i><b>procedura
prescrizionale disegnata dal dlgvo 758/94.</b></i></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">Nel passato,
gli organi preposti ai controlli ed alla vigilanza impartivano la
diffida ( a regolarizzare la violazione accertata) e
contemporaneamente si avviava, tramite la obbligatoria denuncia
all’autorità giudiziaria, il processo penale</span><span style="font-size: small;"><b>:
</b></span><span style="font-size: small;">adempimenti: regolarizzazioni e vaglio
relativo ai fini dell’eventuale archiviazione, e, ovviamente, la
trattazione di tutti i fatti connessi a reati di lesioni colpose e
malattie professionali, erano integralmente assorbiti nella sfera del
giudizio penale ed affidati al Pretore. </span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">Con
l’iscrizione della notizia oggetto di rapporto negli appositi
registri iniziava l’azione penale e si apriva il fascicolo
processuale e con il nuovo rito introdotto nel 1989 con la
segnalazione inizia il procedimento penale e l’esercizio eventuale
della azione penale, interviene nella fase conclusiva delle
indagini: si trattava in entrambi i casi comunque di una soluzione
integralmente “ endopenale” Anzi con l’introduzione della
ammissione all’oblazione subordinata alla prova della avvenuta
regolarizzazione, ai sensi dell’art. 162 bis del codice penale
introdotto con la L 689/’81, il fine di prevenzione entrava
prepotentemente nella sfera penale , quale anticipata realizzazione
dell’interesse penalmente protetto, tale da consentire la rinuncia
al fine ed esito più tipico della attività giurisdizionale penale:
la valutazione della responsabilità ed affermazione della stessa con
conseguente applicazione della sanzione. </span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">Solo di
recente perciò, tramite il </span><span style="font-size: medium;">DLvo 758 del
19/12/’94</span><span style="font-size: small;"> è stato ridefinito il procedimento
stesso di accertamento delle violazioni alla normativa prevenzionale,
lasciando fermo il corpo normativo e sanzionatorio preesistente (
salvo depenalizzazione espressa di fattispecie minori). </span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">Un noto
autore, ha sottolineato plasticamente, come l’intera disciplina
introdotta dagli artt. e ss. del D.LGvo 758 costituisca ”parafrasi
razionalizzata” del procedimento di oblazione introdotto nel
sistema penale con la legge 689/81 ( art 162 bis CP). Tale parafrasi
si è concretizzata nel ridisegnare il rapporto tra accertamento,
regolarizzazione delle violazioni accertate, estinzione dei reati e
procedimento penale e ponendo all’esterno della sfera penale una
serie di attività tipiche della fase procedimentale conseguente
all’accertamento delle violazioni alla normativa di prevenzione .</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">La
prescrizione, ordine puntuale e concreto volto a rimuovere
( immediatamente o nel termine assegnato) la violazione
accertata, ne costituisce l’asse portante tipico. Tale
provvedimento è stato affidato essenzialmente agli ufficiali di p.g.
specializzati ( in generale presso le ASL nei Servizi di Prevenzione
Igiene e Sicurezza del lavoro, e per taluni settori e materie
specialistiche ad esempio ai Vigili del Fuoco, per la prevenzione
antincendio, ai tecnici dell’ANPA, per la prevenzione nel settore
dell’impiego pacifico dell’energia nucleare). </span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">Il controllo
“tecnico” sulla regolarizzazione, la valutazione del
raggiungimento del fine specifico, la gestione della oblazione (
pagamento della sanzione amministrativa pari ad un quarto della
sanzione penale prevista) come possibile conseguenza della avvenuta
regolarizzazione, sono stati altresì integralmente affidati
all’organo di vigilanza.</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">Tuttavia è
rimasto l’obbligo della segnalazione all’autorità giudiziaria,
in ordine ai fatti di reato accertati, pur se oggetto di
prescrizione amministrativa, anche se il procedimento penale è per
legge “sospeso”, in attesa dell’esito della procedura
prescrizionale in sede amministrativa.</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">Inoltre è
comunque al giudice penale che è stato affidato il vaglio finale
circa l’avvenuta estinzione del reato ( ottemperanza alle
prescrizione e versamento della somma destinata alla oblazione
amministrativa); ed. è sempre al giudice che è riservato valutare
l’intempestività dell’adempimento o la adeguatezza
dell’adempimento in forma diversa, o la contestazione sul contenuto
dell’accertamento dell’organo di vigilanza. </span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">Infine
l’adempimento successivo e la oblazione penale ex art. 162 bis CP
non sono precluse, una volta conclusa la fase procedimentale
amministrativa.</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">Nell’ordinamento
italiano, conservata la sanzione penale per i comportamenti in
violazione dei precetti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro,
è stato affidato agli organi di vigilanza un ruolo centrale,
sebbene necessariamente ancora duplice, in ragione della
sovrapposizione, interferenza, e separazione impossibile tra le
sfere penale ed amministrativa.</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">Difatti
l’organo di vigilanza mantiene le funzioni di polizia giudiziaria
ed è tenuto alla segnalazione all’autorità giudiziaria e ad
adottare, qualora se ne presenti la necessità, i provvedimenti
tipici affidatigli nell’ambito di tali funzioni conservate. </span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">Lo stesso
organo di vigilanza-pg specializzata ha quindi conservato i doveri e
poteri che in sede di accertamento penale aveva prima del Dlgvo 758,
con specifico riferimento al doveroso esercizio dei poteri cautelari
di sequestro, in particolare preventivo (volto ad impedire che
vengano commessi reati più gravi o a far cessare la permanenza dei
reati accertati).</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">Ciò in
tutti i casi in cui non appaia sufficiente ed adeguato al fine
impartire prescrizioni ad esecuzione immediata od a termine, e cioè
sia dato prevedere fondatamente la non ottemperanza alle stesse e la
sussistenza del concreto pericolo che giustifica la misura di
prevenzione ). </span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">Il
legislatore, nell’art. 23 u. co. del DLgvo 758, dopo aver
disciplinato la sequenza fondamentale tra procedura prescrizionale
tipo e procedimento penale , ha introdotto perciò una norma
espressa, ma di portata </span><span style="font-size: small;"><u>essenzialmente
interpretativa </u></span><span style="font-size: small;">, secondo la quale la
sospensione del procedimento penale non preclude la richiesta di
archiviazione né impedisce l’assunzione delle prove nella forma
dell’incidente probatorio ovvero il compimento di atti tipici
urgenti di indagine preliminare, tra i quali il sequestro preventivo.</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">Insomma pur
iscritto un procedimento penale “sospeso”, debbono essere
esercitati i poteri cautelari tipici previsti a tutela dell’interesse
penalmente protetto in funzione di prevenzione speciale e non può
essere pregiudicata la esigenza tipica di acquisizione, anche
“anticipata”, della prova.</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<ol start="4">
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><b>SANZIONI
PENALI E DLGVO 626. LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI PROCEDURALI
FONDAMENTALI </b></span></span>
</div>
</li>
</ol>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">Il DLGVO
626/94, nel delineare il nuovo modello di organizzazione dei
processi partecipati della sicurezza, collocandoli all’interno dei
luoghi di lavoro, ha fissato come noto </span><span style="font-size: small;"><u>principi
o misure generali di tutela,</u></span><span style="font-size: small;"> individuato </span><span style="font-size: small;"><u>
soggetti, obblighi, e strumenti organizzativi</u></span><span style="font-size: small;">
e disciplinato gli strumenti tipici ai quali è affidata le gestione
dinamica del processo di prevenzione. (
valutazione dei rischi, consultazione e partecipazione dei lavoratori
e del loro rappresentante , formazione e informazione dei
lavoratori) </span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">Proprio le
sanzioni collegate ai precetti fondamentali, attinenti all’avvio e
realizzazione della architettura interna ai luoghi di lavoro delle
nuove procedure della sicurezza, costituiscono l’elemento di
novità più significativo introdotto nel sistema penale dal 626. </span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><u>E’
evidente peraltro che nel nuovo sistema essenziale è divenuta la
distinzione tra i precetti, secondo la natura stessa degli
obblighi imposti :</u></span></div>
<ol>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><u>programmatici
</u></span><span style="font-size: small;">( elencazione vincolante dei compiti ed
obiettivi fondamentali)</span></div>
</li>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><u>procedurali
fondamentali </u></span><span style="font-size: small;">(adempimenti destinati ad
avviare inizialmente le procedure della prevenzione negli ambienti
di lavoro e a porne le fondamenta generali tramite il documento di
sicurezza, inteso come dato dinamico in continuo aggiornamento</span><span style="font-size: small;"><u>)
</u></span>
</div>
</li>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><u>procedurali
attuativi </u></span><span style="font-size: small;">( adempimenti destinati a far
sviluppare ed aggiornare le procedure di sicurezza ed i loro
risultati, e ad assicurarne il “carattere partecipato” delle
attività di prevenzione sul luogo di lavoro)</span></div>
</li>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><u>programmatico
attuativi</u></span><span style="font-size: small;"> (atti a concretizzare gli
obiettivi fondamentali, e ad assicurarne il raggiungimento ES:
informazione dei lavoratori da parte del medico competente</span><span style="font-size: small;"><u>)
</u></span>
</div>
</li>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><u>precettivi
immediati ( </u></span><span style="font-size: small;">di struttura e natura analoga
ai preesistenti</span><span style="font-size: small;"><u>). </u></span>
</div>
</li>
</ol>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">Difatti è
proprio a questa distinzione che ha posto mente il legislatore nel
graduare le sanzioni delle varie condotte omissive, agli artt. 89 e
ss del DLgvo 626, e nell’individuazione dei soggetti obbligati e
sanzionati, in caso di accertate violazioni.</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">Solo talune
violazioni, connesse agli obblighi programmatici e procedurali
basilari, sono perciò sanzionate esclusivamente a carico del
datore di lavoro, alla stregua della ( nuova) formulazione del primo
comma dell’art. 89. e </span><span style="font-size: small;"><u>non sono</u></span><span style="font-size: small;">
pertanto delegabili con efficacia liberatoria:</span></div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>[ </b></span><span style="font-size: small;">Il
datore di lavoro è difatti punibile con </span><span style="font-size: small;"><b>l'arresto
da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a otto milioni</b></span><span style="font-size: small;">
per la violazione degli articoli 4 commi 2, 4 lettera a), 6, 7 e 11,
primo periodo; 63 commi 1, 4 e 5; 69 comma 5 lettera a); 78 commi 3 e
5; 86 comma 2-ter</span><span style="font-size: small;"><b>]</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">Tali
violazioni sono così elencabili :</span></div>
<ul>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">omessa
designazione del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione,</span></div>
</li>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">omessa
valutazione dei rischi ed omessa partecipazione concertata a tale
fase sia del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
che del medico competente e del rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza;</span></div>
</li>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">omessa
predisposizione del documento di sicurezza ( all’esito della
valutazione dei rischi);</span></div>
</li>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">mancato
aggiornamento della valutazione dei rischi e del conseguente
documento in occasione di modifiche del processo produttivo che
possano avere influenza sulle esigenze di sicurezza del lavoro;</span></div>
</li>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">omessa
autocertificazione dell’avvenuta effettuazione della valutazione
dei rischi e della conseguente realizzazione dei necessari
interventi di prevenzione e protezione su strutture, macchine ed
impianti ( procedura semplificata per le aziende familiari e le
piccole imprese con meno di dieci addetti, che non siano soggette a
particolari fattori di rischio)</span></div>
</li>
</ul>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">Sono poi
previste ulteriori sanzioni nei confronti del solo datore, per la
mancata effettuazione od aggiornamento della valutazione e per la
mancata elaborazione del conseguente documento, in riferimento ai
rischi specifici da esposizione ad agenti cancerogeni od esposizione
ad agenti biologici., nonché </span><span style="font-size: small;"><u><b>per la
mancata indicazione dei dati indispensabili elencati</b></u></span><span style="font-size: small;">
( art. 63, comma 1,4 e 5, art. 69, comma 5 lettera a), art. 78,
comma 3 e 5 ed art . 86 comma 2 ter )</span></div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">Deve
segnalarsi a tal riguardo in particolare che nel caso di utilizzo di
agenti cancerogeni </span><span style="font-size: small;"><b>il</b></span><span style="font-size: small;"> </span><span style="font-size: small;"><b>
documento</b></span><span style="font-size: small;"> di cui all'art. 4, commi 2 e 3,
deve essere </span><span style="font-size: small;"><b> necessariamente integrato con i
seguenti dati</b></span><span style="font-size: small;">: </span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">a) le
</span><span style="font-size: small;"><b>attività lavorative che comportano la
presenza di sostanze o preparati cancerogeni</b></span><span style="font-size: small;">
o di processi industriali di cui all'allegato VIII</span><span style="font-size: small;"><b>,
con l'indicazione dei motivi</b></span><span style="font-size: small;"> per i quali sono
impiegati agenti cancerogeni; </span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">b) </span><span style="font-size: small;"><b>i
quantitativi</b></span><span style="font-size: small;"> di sostanze ovvero preparati
cancerogeni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità
o sottoprodotti; </span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">c) il </span><span style="font-size: small;"><b>numero
dei lavoratori esposti</b></span><span style="font-size: small;"> ovvero potenzialmente
esposti ad agenti cancerogeni; </span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">d)
</span><span style="font-size: small;"><b>l'esposizione dei suddetti lavoratori</b></span><span style="font-size: small;">,
ove nota e il grado della stessa; </span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">e) le </span><span style="font-size: small;"><b>misure
preventive e protettive</b></span><span style="font-size: small;"> applicate ed il tipo
dei dispositivi di protezione individuale utilizzati; </span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">f) le</span><span style="font-size: small;"><b>
indagini svolte per l possibile sostituzione degli agenti</b></span><span style="font-size: small;">
cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come
sostituti. </span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>In caso
di utilizzo di agenti biologici</b></span><span style="font-size: small;"> il documento
di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è deve essere necessariamente
integrato dai seguenti dati: </span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">a) le </span><span style="font-size: small;"><b>fasi
del procedimento lavorativo</b></span><span style="font-size: small;"> che comportano il
rischio di esposizione ad agenti biologici; </span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">b) il </span><span style="font-size: small;"><b>numero
dei lavoratori</b></span><span style="font-size: small;"> addetti alle fasi di cui alla
lettera a); </span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">c) le
</span><span style="font-size: small;"><b>generalità del responsabile del servizio</b></span><span style="font-size: small;">
di prevenzione e protezione dai rischi; </span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">d) i </span><span style="font-size: small;"><b>metodi
e le procedure lavorative adottate</b></span><span style="font-size: small;">, nonché
le misure preventive e protettive applicate; </span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">e) il
</span><span style="font-size: small;"><b>programma di emergenza per la protezione dei
lavoratori</b></span><span style="font-size: small;"> contro i rischi di esposizione ad
un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un
difetto nel contenimento fisico. </span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: medium;"><b>5.</b></span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;"><b>SANZIONI
PENALI E VIOLAZIONE DI</b></span></span><span style="font-size: medium;"><b> </b></span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;"><b>OBBLIGHI
PROGRAMMATICI, OD ATTUATIVI DEGLI OBBLIGHI PROCEDURALI E
PROGRAMMATICI, NONCHÉ DI NUOVI PRECETTI SPECIFICI </b></span></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">L’aggiunto
comma 4 bis all’art, 1 del decreto n. 626/94, espressamente
dispone: “ </span><span style="font-size: small;"><i>i dirigenti ed i preposti che
dirigono o sovraintendono le attività attraverso le quali il datore
di lavoro attua le misure generali di tutela dei lavoratori sono
personalmente tenuti all’osservanza delle disposizioni del decreto”</i></span></div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">La opportuna
disposizione ha definitivamente chiarito ( in concomitanza con la
auspicata rivisitazione della nozione di datore di lavoro, e
individuazione degli obblighi propri non delegabili) , che il
sistema normativo del 626 è immediatamente vigente per tutti ed in
particolare impone </span><span style="font-size: small;"><u><b>obblighi alla cui
osservanza sono tenuti tutti i soggetti che fanno parte
dell’organigramma aziendale, solo in ragione e per diretta
conseguenza degli effettivi ruoli e concreti poteri che esercitano.</b></u></span><span style="font-size: small;">.</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">A riguardo
va solo ricordato che la giurisprudenza, in aderenza ai canoni di
effettività e concretezza, ha chiarito più volte che la delega può
liberare dalla responsabilità il datore di lavoro, solo in quanto :</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>a)</b></span><span style="font-size: small;">
plausibile </span><span style="font-size: small;"><b>b)</b></span><span style="font-size: small;">
attribuita a persona esperta e competente </span><span style="font-size: small;"><b>c)</b></span><span style="font-size: small;">
rilasciata in forma scritta </span><span style="font-size: small;"><b>d)</b></span><span style="font-size: small;">
conferisca effettivi ed adeguati poteri decisionali e di spesa </span><span style="font-size: small;"><b>e)</b></span><span style="font-size: small;">
non apparente ( il </span><span style="font-size: small;"><u>datore di lavoro non</u></span><span style="font-size: small;">
continui ad esercitare in concreto i poteri delegati); </span><span style="font-size: small;"><b>g)</b></span><span style="font-size: small;">
non concerna l’</span><span style="font-size: small;"><u> adempimento degli obblighi
procedurali </u></span><span style="font-size: small;"> fondamentali propri ed esclusivi
del datore.</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">Inoltre è
diretta conseguenza della posizione fondamentale di garanzia
attribuita dall’ordinamento al datore di lavoro, la circostanza che
la delega non lo esoneri più da responsabilità, se venuto a
conoscenza delle violazioni esistenti o commesse dal delegato.</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">Di colpa “
in eligendo” ( nella scelta del dirigente) deve invece parlarsi
piuttosto a proposito del requisito di esperienza e capacità del
delegato.</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">A ben
guardare l’istituto della delega cosi’ come elaborato dalla
giurisprudenza era tradizionalmente ancorato al presupposto logico
della qualificazione delle fattispecie penali in materia
prevenzionale come reati “propri” imputabili al datore di lavoro
(e solo anche, ai dirigenti e preposti. art 4 Dpr 547/’55). Anche
sotto tale profilo non vi è stato alcun cambiamento essenziale:
</span><span style="font-size: small;"><b>difatti l’art. 4 del DlGvo 626, in tema di
obblighi fondamentali continua a distinguere tra coloro che “
esercitano, dirigono o sovraintendono”. </b></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">Una pur
disattenta lettura delle previsioni sanzionatorie ( artt. 89 e 90
DLGVO 626) conferma inoltre che buona parte dei precetti del 626 è
riferita in via generale ed astratta a tutti e tre soggetti
fondamentali indicati : in concreto la portata della violazione e la
riferibilità rispettìva a ciascuno dei tre dipenderà da una
concreta valutazione del momento e sfera in cui cade la violazione.</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">In via
deduttiva può indicarsi che della sfera programmatico decisionale
ed attuativa generale possono essere pressoché esclusivamente
chiamati a rispondere i datori di lavoro e/o i dirigenti validamente
delegati, mentre della sfera più strettamente esecutiva o di
vigilanza in fase di esecuzione, sono destinati a risponderne i
preposti.</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">Per la prima
serie di violazioni sono previste le pene più gravi per il datore di
lavoro ed i dirigenti ( </span><span style="font-size: small;"><b>art 89 co 2° lett A</b></span><span style="font-size: small;">):</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>a)
l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a
lire otto milioni</b></span><b> </b>per la violazione degli articoli
4, comma 5 lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12,
commi 1 lettere d), e) e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30,
commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4 e 5; 38;
41; 43, commi 3, 4 lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2; 52,
comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 62; 63, comma 3;
64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5
lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e
3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2; <span style="font-size: medium;"><b>] </b></span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">mentre la</span><span style="font-size: small;"><u>
corrispondente norma</u></span><span style="font-size: small;"> sanzionatoria più grave
per i sovrintendenti, è ovviamente adeguata alla scala delle
responsabilità nell’organigramma aziendale </span><span style="font-size: small;"><b>(
art 90 1° co lett A) :</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>a) con
l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 2
milioni</b></span><span style="font-size: small;"> </span>per la violazione degli
articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2;
12, commi 1, lettere d), e) e 4; 15, comma 1; 30, commi 3, 4, 5 e 6;
31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4 e 5; 41; 43, commi 3, 4
lettere a), b), d); 48; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 58; 62;
63, comma 3; 64; 65, comma 1; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1 e 2;
78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 86, commi 1 e
2<span style="font-size: small;">;</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Alla luce
del principio più sopra enunciato, si spiega poi agevolmente il
perché non siano state previste sanzioni per i preposti
relativamente a:</b></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>A) la
violazione degli obblighi inerenti la </b></span><span style="font-size: small;"><u><b>formazione
adeguata dei lavoratori in generale e per quanto riguarda
specificamente</b></u></span><span style="font-size: small;"><b> </b></span><span style="font-size: small;">l’utilizzo
dei Dispositivi di Protezione individuale e gli specifici corsi di
addestramento individuale, la movimentazione manuale dei carichi , le
misure di tutela sul posto di lavoro in conseguenza dell’analisi
dei rischi per la vista o gli occhi, derivanti da postura od
affaticamento mentale e fisico, o connessi alle condizioni
ergonomiche e di igiene ambientale, il rischio da abenti cancerogeni
e biologici ( artt. 22, 43 co 4 lett g) e co 5, 49, 56 co 2, 66 co 2
, 895 co 2 DLGVO 626) </span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>B) la
violazione degli obblighi </b></span><span style="font-size: small;"><u><b>inerenti la
nuova valutazione dei rischi e la misura della concentrazione
dell’agente cancerogeno</b></u></span><span style="font-size: small;"> in caso di
segnalazione di anomalie od estensione della esposizione ad altri
soggetti, al fine di verificare l’efficacia delle misure adottate (
art. 69 co 2 DLGVO 626 )</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>Per la seconda serie di
violazioni sono previste sanzioni meno gravi per i datori di lavoro
e dirigenti: b) arresto da due a quattro mesi o ammenda da lire un
milione a lire 5 milioni</b></span><span style="font-size: small;"> per la violazione
degli articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5 lettere c), f), g), i),
m) e p); 7, commi 1 e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1 lettere a), b) e
c); 21; 37; 43, comma 4 lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma
1; 57; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3;
77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, co. 1 e 2.,</span></div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>ed altresì per i
preposti: b) l'arresto sino a un mese o ammenda da lire 300 mila a
lire 1 milione</b></span><span style="font-size: small;"> per la violazione degli
articoli 4, comma 5 lettere c), f), g), i), m); 7, commi 1 lettera b)
e 3; 9, comma 2; 12, comma 1 lettere a), c); 21; 37; 43, comma 4
lettere c), e), f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 66, commi 1 e 4;
85, commi 1 e 4.</span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;">Ma deve
sottolinearsi che anche in questo caso nella corrispondente
disposizione per i preposti, non risultano previste sanzioni per
quegli adempimenti ed obblighi che per loro natura sono riferibili
esclusivamente alla sfera di prima attuazione degli obblighi
procedurali, e di attuazione degli obblighi programmatici ovvero
alla sfera decisionale ed attuativa più generale: </span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>A)</b></span><span style="font-size: small;">
</span><span style="font-size: small;"><b>nomine</b></span><span style="font-size: small;"> del medico
competente </span><span style="font-size: small;"><b>e designazioni</b></span><span style="font-size: small;">
degli addetti al Servizio di Protezione e Prevenzione nonché dei
lavoratori incaricati all’attuazione delle misure di incendi ( art.
4 co 4 lett. B) e C) e art. 12 ), </span><span style="font-size: small;"><b>consultazione</b></span><span style="font-size: small;">
del rappresentante per la sicurezza in ordine alla valutazione dei
rischi ed alla designazione degli addetti al SPP,( art. 5 lett. P) ),
</span>
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>B)
verifica della idoneità tecnico professionale</b></span><span style="font-size: small;">
delle imprese appaltatrici e lavoratori autonomi ( art. 7 1° co lett
A) ),</span></div>
<br />
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-size: small;"><b>C)
comunicazioni</b></span><span style="font-size: small;"> all’organo di vigilanza di
incidenti che comportano esposizione anomale dei lavoratori ad agenti
cancerogeni e iscrizione dei lavoratori in apposito registro degli
esposti ad agenti cancerogeni e biologici, nonché consegna di copia
del registro all’Istituto Superiore di Sanità, all’ISPESL ed
all’organo di vigilanza, con le le cartelle di rischio aggiornate
per i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro ( artt. 67 co 3, 70
co 1, 87 ) comunicazioni all’organo di vigilanza o informative al
Ministero della Sanità connesse al rischio preesistente o nuovo da
agenti biologici ( artt. 76 e 77 co 4 ) adozione delle misure di
emergenza in caso di incidenti e rischio biologico ( art. 84 )</span></div>
</div>
PAOLO FERRAROhttp://www.blogger.com/profile/05314580842191108998noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6299770983575013875.post-67785973700321934471991-02-06T18:33:00.000+01:002015-10-16T18:35:25.009+02:00Ad un anno dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div>
<h1>
Un anno in Pretura.</h1>
</div>
<div>
<div style="text-align: center;">
<b>Paolo Ferraro </b><br />
<b>dal min 9 e 45 c.a. </b></div>
</div>
<div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
</div>
</div>
<div style="text-align: center;">
<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="355" src="//www.radioradicale.it/scheda/38677/iframe" width="560"></iframe></div>
</div>
PAOLO FERRAROhttp://www.blogger.com/profile/05314580842191108998noreply@blogger.com0