INQUADRAMENTO
GENERALE
La
direttiva n. 98/24/CE., che ha fissato a livello europeo i
requisiti minimi per la protezione
della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi
derivanti da agenti chimici durante il lavoro, quattordicesima
direttiva particolare
emanata ai sensi della direttiva quadro 89/391/CEE ( art 16 par. 1 ),
,
ha trovato finalmente attuazione nel nostro ordinamento.
Il
Governo, sulla scorta della legge comunitaria per l’anno 2000 ( L
422 del 26/12/2000 ), ha sul filo di lana, due giorni prima della
scadenza della delega, emanato il DLGVO n. 25 del 2/2/2002
pubblicato sulla G.U. dell’8/3/2002, decreto che introduce
importanti novità normative, di grande impatto .
Non di ugual pregio, e non solo sul piano
lessicale e per mere imprecisioni, la tecnica legislativa adottata, (
tra l’altro, come già rilevato dai primi commentatori, errata la
numerazione progressiva degli articoli da 60 bis in poi , mentre
l’introduzione dopo il titolo VII di un nuovo titolo VII
BIS avrebbe richiesto la numerazione da 7 2 bis in poi ).
Difatti emergono alcune incongruità nella stessa
disciplina sanzionatoria delle condotte omissive ad una attenta
osservazione dagli interpolati artt 89 2° co e 90 DLGVO 626/94 .
L’impatto che la nuova normativa avrà sul piano
sostanziale non ne verrà solo perciò pregiudicato, ( ci si augura
), ma secondo un cliché noto, già occorrerebbe porsi il problema
di eventuali interventi correttivi .
Pressoché
tutti i rischi da agenti chimici ( concreti ed attuali ma anche
potenziali ), hanno ora una loro organica previsione e collocazione
nel quadro del sistema di sicurezza e prevenzione ispirato al
modello fondamentale attuato con il DLGVO 626 ed un ulteriore
importante passo generale può dirsi realizzato, a livello
normativo.. Ma vi sono certo alcune imprecisioni e almeno una “
non felice ” definizione normativa che desta perplessità su un
nodo cruciale quale quello del rischio definito dal legislatore “
moderato “ : una definizione che appare sul piano lessicale troppo
vaga ed estesa che ha precise conseguenze in termini di applicazione
( ridotta al minimo ) della normativa e che a nostro modo di vedere
avrebbe potuto essere più meditata. I primi commentatori a
riguardo già sottolineano come nella versione inglese e francese
della direttiva 98/94/CE i rispettivi termini adottati , “ slights
“ e “ fleble “, indichino più felicemente la insignificanza
o l’entità ridottissima del rischio.
Con
il DLGVO 25/2002, viene accelerata la senescenza del vecchio DPR
303/56, e ricondotta la sorveglianza sanitaria per i rischi chimici
integralmente al nuovo apparato di norme : la novellata terza
tabella di riferimento del DPR 303/56 che elencava tutte le cause di
rischio che richiedevano il controllo sanitario dei lavoratori , con
cadenza periodica predeterminata spesso semestrale e trimestrale,
viene, di risulta, delimitata alle sole cause di rischio non
chimico, dalla n. 45 alla n. 46 e dalla 48 alla n.. 56..
Viene
meno poi per “naturale”
assorbimento una parte del DLGVO 277/91, espressamente abrogati il
capo II concernente i rischi da esposizione al piombo metallico ed ai
suoi composti ionici, e le tabelle relative allegate ( tabella I, II,
III, IV ) oltreché la tabella VIII sulle modalità di campionatura e
di misurazione degli agenti chimici e di valutazione dei risultati .
Tutto sommato una fine parziale ma non gloriosa, atteso il ruolo
sinora avuto in concreto da questa primigenia normativa settoriale,
quantomeno a giudicare dagli scarni dati sugli accertamenti
effettuati dalla vigilanza in ordine allo specifico rischio. Vi era e
permane a riguardo una communis
opinio: che la
introduzione ante
litteram ( in
particolare proprio per i rischi da piombo ) dei nuovi criteri
fondanti la diversa filosofia della sicurezza, generalizzata solo nel
1997 con l’entrata in vigore per tutte le aziende del DLGVO 626, il
carattere settoriale della normativa, ed un sistema di sanzioni
pecuniarie (forse opportune ma indubbiamente) pesanti, non ne
avevano dall’inizio favorito la concreta applicazione.
La
futura concreta applicazione della nuova disciplina, del rischio
chimico nei luoghi di lavoro, la tempestiva osservanza e la vigilanza
sui tardivi o mancati adeguamenti consentiranno di valutare
l’effettivo raggiungimento degli importanti obiettivi perseguiti.
Entro il 23 Giugno del 2002 i datori di lavoro che
alla data di entrata in vigore del DLGVO 25/2002 ( 23 Marzo 2002)
svolgevano attività che debbono considerarsi rientranti nel campo di
applicazione della nuova normativa, dovranno difatti conformarsi: un
impegno forte, complesso e concentrato in tempi brevi, esteso a
moltissime attività non solo produttive.
Nelle regioni e Province autonome, Trento e
Bolzano, che non abbiano ancora dato attuazione per la parte di
propria competenza al recepimento della direttiva 98/24/CE, è
altresì immediatamente applicabile la nuova normativa, sino alla
entrata in vigore delle normative di attuazione, a sua volta
vincolata ex art 117 4° co della Costituzione, al rispetto dei
principi fondamentali desumibili dalla nuova disciplina statale.
Dalla data suindicata potranno essere pertanto
accertate le eventuali violazioni contravvenzionali ed impartite le
prescrizioni volte alla regolarizzazione.
Ma
prima di vagliare il contenuto delle contravvenzioni configurate,
appare necessario almeno delimitare i presupposti normativi di
applicazione dei precetti interessati
PRESUPPOSTI
NORMATIVI
-
Attività
interessate e agenti chimici
Nell’ambito
del DLGVO 25/2002 secondo la dizione accolta dall’art 60-bis
rientrano tutte le attività in ordine alle quali si ponga un attuale
od anche solo potenziale rischio di natura chimica. ( “ rischi
per la salute e la sicurezza che derivano,
o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul
luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che
comporti la presenza di agenti chimici “
)
In
particolare l’art 60-ter nel ribadire alla lettera e) che per
attività che comporta la presenza di agenti chimici deve intendersi
“ ogni
attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici o se ne
prevede l’utilizzo, in ogni tipo di procedimento
“ estende la nozione anche al caso di agenti chimici “ che
risultino da tale attività lavorativa
“ .
A
riguardo deve ritenersi che la presenza di agenti chimici possa
essere anche solo la conseguenze di risulta e finale della attività
espletata, senza che possa indicarsi la assenza originaria di agenti
chimici come titolo di esonero dalla applicazione della disciplina.
Le
categorie di
procedimento lavorativo enucleate
a fine meramente esemplificativo dalla norma sono quelle della :
Produzione
manipolazione,
immagazzinamento,
trasporto,
eliminazione e trattamento dei rifiuti
Attesa
la amplia definizione accolta moltissime attività dovranno ritenersi
quindi assoggettate ai precetti sanzionati ( e non ) introdotti dal
DLGVO 25/2002: ma è dato prevedere che, nella pratica attuazione,
con procedimento in apparenza logicamente rovesciato ma
ermeneuticamente non scorretto, si procederà a partire dalla
verifica in concreto della assenza di agenti chimici che possano
essere ritenuti pericolosi ( anche solo di risulta) .
Oltre
a pressochè tutte le aziende produttive in genere di tipo
industriale ( costituendone solo una parte gli stabilimenti chimici
produttivi ), alle aziende manifatturiere ed alle attività
artigianali ( alle aziende ad esempio, del settore
tipografico e cianografco) alle attività commerciali, alle imprese
di trasporto e trattamento dei rifiuti, già assoggettate alle
specifiche discipline, la nuova disciplina si deve tra l’altro
ritenere applicabile tra l’altro anche alle aziende ospedaliere ed
ai laboratori chimici ( nei quali si assomma anche il rischio
biologico ) , alle imprese di pulizia, alle aziende agricole .
D’altronde
il valore esemplificativo delle categorie elencate, non può
sfuggire all’interprete .e comunque, anche a voler ipotizzare
l’esistenza di attività con pericolo di esposizione ad agenti
chimici pericolosi nelle quali non sia ravvisabile alcuna delle
categorie di procedimento lavorativo enucleate, appare arduo
affermare che a tali attività non sia applicabile la
regolamentazione del rischio a tutela della salute dei lavoratori..
In
conclusione deve ritenersi che la accolta definizione più generale
di attività lavorativa assoggettata al rischio chimico ha in buona
sostanza valore esaustivo ed assorbente, direi di più, presenta essa
solo valore dirimente..
Individuazione
degli agenti chimici pericolosi
Il
punto riposa però nella individuazione normativa della nozione di
agente chimico, e di rischio e pericolo, in ragione dei quali
scattano gli obblighi più impegnativi, all’esito della valutazione
dei rischi ex art 4 DLGVO 626/94
Alla
definizione astratta di agente chimico richiamata nell’art 60-te
lett a), (tutti
gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli,
allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo
smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa,
siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul
mercato) vanno
perciò aggiunte le relative specifiche ulteriori:
-
sostanze
pericolose
(DLGVOI 52/97 sulla relativa classificazione, imballaggio ed
etichettatura)
-
preparati
pericolosi (
DLGVO 285/98 sulla relativa classificazione, imballaggio ed
etichettatura)
-
agenti chimici
per i quali sia
stato individuato un valore limite di esposizione professionale
-
agenti chimici
che possano comunque comportare un rischio per la salute e sicurezza
dei lavoratori ( in ragione delle rispettive proprietà
fisio-chimiche, chimiche e tossicologiche. (
clausola di chiusura che conferisce una portata potenziale molto
estesa alla regolamentazione )
Restano
poi esclusi gli agenti chimici classificati pericolosi solo per
l’ambiente, ma non per l’uomo, ed espressamente ricondotti alla
disciplina del DLGVO 230/95 gli agenti chimici per i quali è
prevista la protezione radiologica (nel chè consiste la ratio della
diversificata disciplina e vigilanza).
Alla
valutazione primaria dei rischi, necessariamente trasfusa nel
documento di sicurezza, fanno seguito due percorsi normativi
differenziati a seconda che il rischio valutato ( effettivo ) possa
ritenersi “moderato” o no, e della adeguatezza e sufficienza
delle misure generali appropriate adottate per ridurre al minimo od
eliminare i rischi..
Il
cuore della disciplina ed in particolare le misure
specifiche di protezione e prevenzione, gli obblighi relativi alla
misurazione degli agenti pericolosi ed i controlli sui livelli di
esposizione , le previsioni specifiche per il caso di incidenti od
emergenza , la sorveglianza medico-clinica affidata al medico
competente ed i compiti di monitoraggio biologico, tenuta e
informazione dei dati, , la specifica informazione e formazione dei
lavoratori costituiscono
l’insieme precettivo a cui fanno riferimento le sanzioni
configurate, nella trasposizione italiana della direttiva europea.
Nel rispetto della consueta tecnica
sanzionatoria il legislatore ha proceduto, per la verità con qualche
soluzione affrettata , introducendo nuove fattispecie
contravvenzionali che prevedono sanzioni riferite ai precetti
ritenuti più importanti .
Si tratta come al solito di “
contravvenzioni “ ( punite con le sanzioni minori dell’arresto e
dell’ammenda ), costituenti reati “ propri “ ( che possono
essere commessi solo da soggetti titolari degli obblighi ), “
omissivi “ ( viene sanzionato il mancato, parziale od erroneo
adempimento dell’obbligo ) e “ permanenti “ ( nel tempo, sino
alla regolarizzazione mediante ottemperanza al precetto ).
La lesione dell’interesse penalmente
sanzionato coincide con la persistente violazione dell’obbligo..Tra
le conseguenze la connessione causale in via logico normativa con
eventi di malattia professionale o mortali : in altri termini le
omissioni possono essere poste in correlazione causale con le
conseguenze derivanti dalla esposizione ad agenti chimici nocivi, ed
il soggetto tenuto all’adempimento del precetto ( contravventore )
può essere chiamato a rispondere dei danni alla persona che la
omissione ( ed il mancato controllo e/o riduzione del rischio ) hanno
cagionato.
A.) Violazioni degli obblighi fondamentali connessi alla specifica valutazione, nell’ambito dei rischi, del rischio chimico art 60 quater 1°, 2° e 3°, 6° e 7° co in relazione all’art 4 1° co, tutte sanzionate ai sensi dell’art 89 2° co lett. A) DLGVO 626/94.
Alla
necessità di assicurare una accurata, effettiva e articolata
valutazione dei rischi e conseguente valutazione nel documento di
sicurezza, ed aggiornamento della valutazione , non poteva non
essere connessa una previsione di sanzione penale, così come già
previsto per il rischio cancerogeno ( artt 63 co 1°, 4° e 5°, e
69 co 5° lett A ) ed il rischio biologico ( art 78 co 3° e 5° ed
86 co. 2 ter ).
Ma
un dato colpisce: mentre per tali rischi la violazione era stata
secondo una valutazione condivisa opportunamente ricondotta
nell’alveo degli obblighi primari e fondamentali che fanno capo
esclusivamente al datore di lavoro, nel caso del rischio chimico le
omologhe previsioni sanzionatorie sono state tutte inserite nell’art
89 2° co, relativo alle violazioni dei datori di lavoro e/o
dirigenti..
Sul
piano formale può aver dato il suo contribuito il mancato espresso
aggancio, delle nuove previsioni sulla valutazione dei rischi
chimico, al documento di sicurezza ( espressa indicazione contenuta
invece per il rischio cancerogeno nell’art 63 “ risultati
riportati nel documento di cui all’art. 4 co 2 “ e per il
rischio biologico nella disposizione di cui all’art 78 co 5° ), ma
l’argomento non sembra appagante.
Per
un verso appare sistematicamente inoppugnabile che alla valutazione
del rischio chimico deve ( non può non ) conseguire la
incorporazione delle valutazioni relative nel documento di
sicurezza.
Inoltre
va dato atto della esistente sanzione ex art 89 1° co delle
condotte inerenti per l’appunto l’omesso aggiornamento e
l’omessa rinnovazione tout court della
valutazione dei rischi cancerogeno e
biologico ( rispettivamente artt 63 5° co , 69 co 5° lett A e 78
co 3 ed .86 co 2 ter ).
La
scelta di ricondurre alla previsione sanzionatoria del 2° co
dell’art 89, tutte le omissioni potenziali indicate non appare
perciò congrua e coerente con le preesistenti scelte normative ed
apre un possibile tema giuridicamente rilevante :il caso di scuola
della delega della valutazione del rischio chimico a dirigente ( a
nostro modo di vedere delega inammissibile e comunque contraddittoria
con i principi cardine del DLGVO 626 ) e comunque di individuazione e
di responsabilità esclusiva o corresponsabilità di dirigente a
seguito di verbale. Si pone a riguardo il tema del vaglio circa la
congruità e legittimità della previsione normativa. Con esiti di
equa disapplicazione in concreto o dubbi di illegittimità parziale
della norma.
Certo
l’organicità logica del sistema sanzionatorio ne risente. E questo
balza ancor più agli occhi considerando le condotte omissive cui si
fa riferimento, e fra tutte in particolare quella di cui al 7° co
dell’art 60 quater che testualmente ( ed opportunamente ) riporta
al “ datore di lavoro “ l’obbligo.
.
Tali
condotte omissive appresso enucleate, come si è detto riferite per
loro natura agli obblighi propri del datore di lavoro, in quanto
passibili di accertamento come reati e assoggettabili a sanzione
penale sono inoltre , ovviamente , assoggettate come tutte le altre,
alla procedura prescrizionale disegnata dal DLGVO 758/94..ma allo
stato la sanzione penale eventualmente applicabile ( in caso di esito
negativo della procedura prescrizionale ), è sempre quella
dell’arresto da tre a sei mesi o dell’ammenda da lire 3 milioni
ad lire otto milioni ( rectius, previa conversione , da € 1549 ad
€ 4131 ) .
Anzi
proprio la identità della sanzione comminata rilancia il possibile
dubbio interpretativo che, con la previsione sanzionatoria
nell’ambito dell’art 89 2° co lett A) si via implicitamente
voluto aprire un varco finalizzato ad una “ distribuzione “
della responsabilità da mancata , erronea o non aggiornata
valutazione . proprio in materia di rischio chimico ( !? ) .
Il
dubbio è in qualche modo sciolto peraltro proprio dall’inspiegabile
richiamo ulteriore delle medesime violazioni nel contesto della
previsione della sanzioni per i preposti ( art 90 DLGVO 626/94 ). In
che modo possa rispondere un preposto della omessa
valutazione del rischio sinergico da
combinazione degli agenti chimici nell’ambito del processo
produttivo, o della mancata valutazione
dei rischi in generale , non è dato sapere , né immaginare..Si
tratta perciò quasi certamente non di un espresso intendimento del
legislatore ma di una formulazione non sufficientemente ponderata.
TABELLA
I
Omissioni
di cui all’art Art. 60-quater (Valutazione dei rischi) riferite
essenzialmente ad obblighi propri del datore di lavoro,
sanzionate dall’articolo 89 2° co lett A anche nei confronti
dei dirigenti e dall’art 90 DLGVO 626/94 anche nei confronti dei
preposti ( ….)
Art.
60-quater (Valutazione dei rischi)
1.
Omessa o erronea determinazione e valutazione dei rischi ai sensi
art 4 , con riferimento specifico alla presenza di agenti chimici
pericolosi sul luogo di lavoro ed ai rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, tra
l’altro non prendendo in considerazione uno o più dei seguenti
aspetti:: a) le loro proprietà pericolose; b) le informazioni
sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore
tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei
decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n.
285 e successive modifiche; c) il livello, il tipo e la durata
dell’esposizione; d) le circostanze in cui viene svolto il
lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli
stessi; e) i valori limite di esposizione professionale o i valori
limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli
allegati VIII-ter ed VIII-quater; f) gli effetti delle misure
preventive e protettive adottate o da adottare; g) se disponibili,
le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza
sanitaria già intraprese.
2.
Omessa indicazione espressa delle misure specifiche di protezione
e prevenzione adottate ( o da adottare ) ai sensi dell’articolo
60-quinquies e delle eventuali misure di da adottare in caso di
incidente od emergenza ai sensi dell’articolo60-sexies. Omessa
inclusione delle attività, ivi compresa la manutenzione, per le
quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o
che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la
salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le
misure tecniche.
3.
Omessa valutazione del rischio che comporta la combinazione di
tutti i suddetti agenti chimici, nel caso di attività lavorative
che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi.
6.Omessa
preventiva predisposizione della valutazione dei rischi nel caso
di attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici
pericolosi ed inizio della attività senza che si sia proceduto
alla valutazione dei rischi che essa presenta e all’attuazione
delle misure di prevenzione.
7.
Omesso aggiornamento periodico da parte del datore di lavoro della
valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che
potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della
sorveglianza medica ne mostrino la necessità.
|
Più gravi: 60 sexies, septies, novies 1°, 3°, 4° e 5° co, 60 decies 7° co sanzionate ai sensi dell’art 89 2° co lett. A) e 90 lett A) DLGVO 626/94.
Meno gravi:, 60 decies 1°, 2° 3° e 5° co sanzionate ai sensi dell’art 89 2° co lett. B) e 90 lett B) DLGVO 626/94.
Meno gravi imputabili solo ai datori di lavoro e/o dirigenti 60 octies, 1°, 2° e 3° co sanzionate ai sensi dell’art 89 2° co lett. B) DLGVO 626/94.
Le violazioni appresso enucleate sono riferibili
sia al datore di lavoro che al dirigente a riguardo munito ( come da
principi generali ) di espressa delega scritta con conferimento di
autonomi poteri decisionali e di spesa, ma anche ai preposti (
eccettuati per questi ultimi i soli obblighi di specifica
informazione e formazione dei lavoratori ) .
Va inoltre rammentato che qualora il datore di
lavoro si ingerisca nelle attività e nell’esercizio dei poteri
delegati, ovvero sia comunque a conoscenza delle violazioni , in
ragione della sua posizione di garanzia fondamentale, torna a
rispondere delle violazioni, di norma congiuntamente al dirigente
validamente delegato, sin dal momento dell’interferenza e
comunque in un lasso di tempo ragionevole dalla presa di conoscenza
delle violazioni e qualora non le regolarizzi personalmente, in caso
di inattività del dirigente, secondo le prescrizioni e nel tempo
impartito.
Peraltro anche il meccanismo ex lege di cui
all’art 20 2° co DLGVO 758/94 che impone la notifica dei verbali
di prescrizione sempre anche al rappresentante legale della ditta,
contribuisce a richiudere il cerchio delle responsabilità, al
precipuo fine di assicurare l’adempimento delle prescrizione ( come
è noto alla regolarizzazione consegue altresì, previo pagamento
della sanzione ridotta in sede amministrativa , la estinzione del
reato ).
La
sanzione penale eventualmente applicabile ai datori di lavoro e/o
dirigenti ( in caso di esito negativo della procedura prescrizionale
), è:
per
le violazioni più gravi sanzionate dall’art 89 2° co lett A)
DLGVO 626/94 ed appresso enucleate nella seconda tabella quella
dell’arresto da tre a sei mesi
o dell’ammenda
da lire 3 milioni a lire otto milioni ( rectius, previa conversione
giusta art 51 DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 1998, n. 213.
pene pecuniarie da € 1549
ad € 4131 ) . .
per
le violazioni meno gravi sanzionate dall’art 89 2° co lett B)
DLGVO 626/94 appresso enucleate nella terza tabella, quella
dell’arresto da due a quattro mesi
o dell’ammenda da
lire un milione a lire cinque milioni ( rectius, previa conversione
, giusta art 51 DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 1998, n.
213., pene pecuniarie da €
516 ad € 2582 ) ...
Delle
medesime omissioni di cui sopra ( con la necessaria eccezione delle
violazioni concernenti la formazione ed informazione dei lavoratori,
vedi tabella III bis ) possono poi rispondere direttamente anche i
preposti nell’ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni .(
art 1 co 4 bis DLGVO 626/94 ). Ma le sanzioni previste sono minori
per
le violazioni più gravi di cui all’art 90 lett A) DLGVO 626/94
appresso enucleate nella seconda tabella, l’arresto
sino a due mesi o
l’ammenda da 500
mila lire a lire due milioni rectius, previa conversione giusta art
51 DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 1998, n. 213. pene
pecuniarie da € 258 ad € 1032
)
per
le violazioni meno gravi sanzionate dall’art 90 lett B) DLGVO
626/94 appresso enucleate nella terza tabella, l’arresto
sino ad un mese o l’ammenda
da lire trecentomila a lire un milione (
rectius, previa conversione , giusta art 51 DECRETO
LEGISLATIVO 24 giugno 1998, n. 213., pene
pecuniarie da € 154 ad € 516 ).
Al
meccanismo della distribuita previsione delle responsabilità tra le
diverse figure dell’organigramma aziendale corrisponde una
fisiologica valutazione del “ livello
“ dell’inadempimento accertato.
Ogni
violazione nelle strutture complesse difatti, può collocarsi a
livello di alta amministrazione, di amministrazione ed attuazione
delle scelte o di attività esecutivo-attuativa terminale e di
vigilanza.in senso proprio.
Ed
è logico ( oltrechè ribadito in via normativa dallo stesso art 1 co
4 bis del DLGVO 626/94 ) che l’adempimento diretto spetti a vario
livello alle diverse figure che cooperano nell’ambiente di lavoro;
così come è assolutamente necessario che la vigilanza, contestando
l’omissione, inquadri esattamente il fatto nell’ambito della
catena degli adempimenti necessari, individuando poi il soggetto che
doveva in effetti porre in essere la condotta dovuta, e tra l’altro
verificando bene la stessa effettiva portata della delega relativa al
dirigente o la stessa collocazione ed individuazione del preposto
nonché le mansioni che la concreta preposizione comporta. .
E’
chiaro perciò che le omissioni attribuibili ai preposti sono
afferenti a comportamenti dovuti, di natura esecutiva e di controllo
e vigilanza sugli altri lavoratori : ad esempio é di tutta evidenza
che la mancata messa a disposizione dei DPI per I lavoratori
impegnati in caso di emergenza ed esposti ai rischi specifici
relativi ed il mancato utilizzo durante tutto il tempo
dell’intervento e dell’esposizione a rischio può riguardare
alternativamente sia il dirigente delegato che il preposto ( che nel
caso di specie parteciperà alle stesse operazioni ed interventi di
emergenza e vigilerà sui lavoratori e sull’effettivo utilizzo dei
DPI ). .
Mentre
non fa sorgere pratici problemi la circostanza che alcune previsioni,
mischiando vari profili siano almeno solo in parte riconducibili
anche a concreti doveri del preposto, desta qualche sconcerto la
teorica possibilità ( in virtù del generico richiamo della
fattispecie incriminatrice a tutto l’art 60-opties) di ricondurre
al preposto la sanzione per la violazione dell’obbligo, di
inserire le misure
di emergenza nel piano di cui al decreto 10 marzo 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile
1998, con le
relative specifiche .(
art
60-opties 5° co .). Si tratta di una
violazione propria di una figura apicale e per
definizione non sembra possa ipotizzarsi un
potere a riguardo affidato ad ( uno dei ) preposti
.Il
chè induce a confermare il giudizio tecnico sul varo affrettato
del provvedimento.
Frutto
di una mera imprecisione normativa è poi la circostanza che,
mentre tutte le violazioni del preposto all’articolo “ 60-sexies
“ senza distinzioni siano state ricondotte alla previsione
sanzionatoria dell’art 90 lett A , ricompaia il solo 8° co
dell’art 60 sexies nella previsione delle sanzioni ex art 90 let B
DLGVO 626/94.. Il favor rei,
peraltro soccorre l’interprete, consentendo di risolvere in
limine ogni dubbio sostanziale.dovendosi ritenere applicabile la pena
minore .
TABELLA
II
Condotte
omissive piu gravi ipotizzabili nei confronti dei datori di
lavoro e/o dirigenti o dei preposti sanzionate rispettivamente
dall’art. 89 2° co lett A) e dall’art 90 lett A DLGVO 626/94
( ma anche 90 lett B per quanto concerne la violazione all’art
60 sexies 8° co.)
Art
60-sexiese (Misure specifiche di protezione e di prevenzione) –
1. Non aver
provveduto, sulla base dell’attività e della valutazione dei
rischi di cui all’articolo 60-bis, ad eliminare o ridurre il
rischio mediante la sostituzione dell’agente chimico , qualora
la natura dell’attività lo consenta, con altri agenti che,
nelle condizioni di uso, non sono pericolosi o sono meno
pericolosi per la salute dei lavoratori ovvero adottando
processi diversi . Ovvero, in quanto la natura dell’attività
non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione
dell’agente, per non aver assicurato la riduzione del rischio
mediante l’applicazione delle misure previste, secondo ordine
di priorità: a) progettazione di appropriati processi lavorativi
e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali
adeguati; b) appropriate misure organizzative e di protezione
collettive alla fonte del rischio; c) misure di protezione
individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali,
qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l’esposizione;
d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli
60-decies e 60-undecies.
2. Non
aver provveduto,( a seguito di modifica delle condizioni che
possono influire sulla esposizione e non potendo dimostrare di
aver conseguito con altri mezzi un
adeguato livello di prevenzione e di protezione ) ad effettuare
la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per
la salute, utilizzando metodiche standardizzate ( elenco
meramente indicativo riportato nell’allegato VIII-sexties
del DLGVO 626/94 ), ovvero non essendo utilizzabili tali
metodiche comunque mediante metodiche appropriate “ o “
con particolare riferimento ai valori limite di esposizione
professionale e per periodi rappresentativi dell’esposizione in
termini spazio temporali.
3. Non aver
identificato e rimosso, ( in quanto sia stato superato un
valore limite di esposizione professionale stabilito dalla
normativa vigente) le cause dell’evento, adottando
immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione.
4.Non aver allegato
ai documenti di valutazione dei rischi e/o resi noti ai
rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori i risultati delle
nuove misurazioni effettuate a seguito della modifica delle
condizioni.
Non
aver tenuto conto dei risultati delle misurazioni effettuate a
seguito della modifica delle condizioni, nell’adempimento degli
obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi e, sulla base
della valutazione dei rischi e dei principi generali di
prevenzione e protezione, non aver adottato le misure tecniche e
organizzative adeguate alla natura delle operazioni( ivi compresi
l’immagazzinamento, la manipolazione e l’isolamento di
agenti chimici incompatibili fra di loro)
in
particolare non aver evitato e
comunque prevenuto sul
luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di
sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze
chimicamente instabili
5.
Laddove la natura dell’attività lavorativa non consenta di
prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni
pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di
sostanze chimicamente instabili non aver:
a) evitato la presenza
di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed
esplosioni, o l’esistenza di condizioni avverse che potrebbero
provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele
di sostanze chimicamente instabili;
b) limitato, anche
attraverso misure procedurali ed organizzative previste dalla
normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la
sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione
dovuti all’accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti
dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente
instabili.
6. Non aver messo a
disposizione attrezzature di lavoro e non aver adottato sistemi
di protezione collettiva ed individuale conformi alle
disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, in
particolare per quanto riguarda l’uso dei suddetti mezzi in
atmosfere potenzialmente esplosive.
7.
Non aver adottato misure atte ad assicurare un sufficiente
controllo degli impianti, apparecchi e macchinari, tra l’altro
non mettendo a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati
alla limitazione del rischio di esplosione o dispositivi per
limitare la pressione delle esplosioni.
8. Non
aver informato i lavoratori del superamento dei valori limite di
esposizione professionale, delle cause dell’evento e delle
misure di prevenzione e protezione adottate* ovvero per non
averne dato comunicazione all’organo di vigilanza.
(
* per i preposti nei confronti dei quali è dato ritenere in
ipotesi contestabile solo la prima parte della violazione si
applica la sanzione minore
di cui all’art 90 lett B DLGVO 626/94)
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TABELLA
II
segue …
Art.
60-septies (Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze) –
1.
( Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 e
al decreto ministeriale 10 marzo 1998 ), Non aver predisposto
procedure di intervento adeguate al fine di proteggere la salute
e la sicurezza dei lavoratori, da attuarsi al verificarsi di
incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti
chimici pericolosi sul luogo di lavoro.
Non
aver fatto effettuare esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a
intervalli regolari e non aver messo a disposizione appropriati
mezzi di pronto soccorso.
2,
Non aver adottato, , nel caso di incidenti o di emergenza,
immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in
particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e per
non avere informato i lavoratori.
Non
aver adottato inoltre misure adeguate per porre rimedio alla
situazione quanto prima.
3. Non aver fornito ai
lavoratori cui è consentito operare nell’area colpita o ai
lavoratori indispensabili all’effettuazione delle riparazioni e
delle attività necessarie, indumenti protettivi, dispositivi di
protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento
ovvero non averle fatte utilizzare sino a quando persiste la
situazione anomala.
4.
Non aver adottato le misure necessarie per approntare sistemi
d’allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per
segnalare tempestivamente l’incidente o l’emergenza.
5.
Non aver inserito le misure di emergenza nel piano di cui al
decreto 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, ed in particolare
non aver inserito nel piano :
a)
informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti
chimici pericolosi, sulle misure per l’identificazione dei
rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che
servizi competenti per le situazioni di emergenza possano mettere
a punto le proprie procedure e misure precauzionali;
b)
qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici
derivanti o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o
situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure
elaborate in base al presente articolo.
6.Non
aver assicurato che i soggetti non protetti abbandonino
immediatamente la zona interessata da incidente od emergenza.
Art.
60-novies (Divieti). –
1
.Aver effettuato o consentito la effettuazione di produzione,
lavorazione ed impiego degli agenti chimici vietati, sul lavoro
ovvero l’espletamento delle attività vietate indicate
all’allegato VIII-quinquie. .salvo che l’agente vietato sia
presente in un preparato, o quale componente di rifiuti, e sempre
purché la concentrazione individuale sia inferiore al limite
indicato nello stesso allegato ( e fatte salve le deroghe
autorizzate dal terzo comma: (a) attività a fini esclusivi di
ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi;
b) attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono
presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti; c) produzione
degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi ) .
4.
Non aver evitato l’esposizione dei lavoratori, nel caso di
deroga per produzione degli agenti chimici destinati ad essere
usati come intermedi, ( co 3° lett c ) . stabilendo che la
produzione e l’uso più rapido possibile degli agenti come
prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale gli
stessi possono essere rimossi soltanto nella misura necessaria
per il controllo del processo o per la manutenzione del sistema.
3
e 5. Aver fatto svolgere le attività in regime di deroga ( co 3
) senza aver ottenuto la apposita autorizzazione al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali ( la richiesta deve altresì
essere corredata dalle seguenti informazioni: a) i motivi della
richiesta di deroga; b) i quantitativi dell’agente da
utilizzare annualmente; c) il numero dei lavoratori addetti; d)
descrizione delle attività e delle reazioni o processi; e)
misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per
prevenire l’esposizione dei lavoratori.)
Art.
60-decies (Sorveglianza sanitaria).
–
7.
Nel caso in cui all’atto della sorveglianza sanitaria si sia
evidenziato, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori
esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l’esistenza di
effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale
esposizione o il superamento di un valore limite biologico, non
aver :
a)
sottoposto a revisione la valutazione dei rischi effettuata a
norma dell’articolo 60-quater;
b)
sottoposto a revisione le misure predisposte per eliminare o
ridurre i rischi;
c)
tenuto conto del parere del medico competente nell’attuazione
delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
d)
preso le misure atte ad assicurare che sia effettuata una visita
medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno
subito un’analoga esposizione.
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TABELLA
III
Condotte
omissive meno gravi ipotizzabili nei confronti dei datori di
lavoro e/o dirigenti o dei preposti sanzionate rispettivamente
dall’art. 89 2° co lett B) e dall’art 90 lett B DLGVO 626/94
Art.
60-decies (Sorveglianza sanitaria).
1.
Non aver sottoposto alla sorveglianza sanitaria i lavoratori
esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute
classificabili come molto tossici, tossici, nocivi,
sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, (
sempre che non si s sia in presenza del rischio “ moderato”
individuato dall’art 60-quinquies, comma 2 all’esito della
valutazione . )
2.
Non aver sottoposto lavoratore a sorveglianza sanitaria: a) prima
di adibirlo alla mansione che comporta esposizione; b)
periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità
diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione
riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai
rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della
valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza
sanitaria; c) all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.
3.
Non aver assicurato l’effettuazione del monitoraggio biologico
obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è
stato fissato un valore limite biologico o non aver informato il
lavoratore interessato.
Non
aver allegato i risultati del monitoraggio biologico , in forma
anonima, al documento di valutazione dei rischi o non aver
comunicato i relativi risultati ai rappresentanti per la
sicurezza dei lavoratori.
5.
Non aver adottato , su conforme parere del medico competente, le
misure preventive e protettive particolari necessarie per singoli
lavoratori, sulla base delle risultanze degli esami clinici e
biologici effettuati, ivi compresso l’allontanamento del
lavoratore secondo le procedure dell’articolo 8 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
|
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TABELLA
III bis
Condotte
omissive meno gravi ipotizzabili nei confronti dei solo datori di
lavoro e/o dirigenti in materia di informazione e di formazione
specifica, art 60 octies, sanzionate dall’art. 89 2° co lett
B) DLGVO 626/94
Art.
60-octies (Informazione e formazione per i lavoratori).
1.
Non aver messo a disposizione dei lavoratori ode i loro
rappresentanti:
a)
i dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori
informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di
lavoro determinino un cambiamento di tali dati;
b)
le informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo
di lavoro, quali l’identità degli agenti, i rischi per la
sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione
professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;
Non
aver assicurato c) formazione ed informazioni su precauzioni ed
azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed
altri lavoratori sul luogo di lavoro;
Non
aver consentito o assicurato d) accesso ad ogni scheda dei dati
di sicurezza messa a disposizione dal fornitore ai sensi dei
decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n.
285, e successive modifiche.
2.
Non aver assicurato che le informazioni siano: a) fornite in modo
adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui
all’articolo 60-quater mediante comunicazioni orali o mediante
formazione e addestramento individuali con il supporto di
informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di
rischio rivelato dalla valutazione del rischio; b) aggiornate per
tener conto del cambiamento delle circostanze.
3.
Non aver provveduto , a rendere chiaramente identificabili la
natura del contenuto dei contenitori e delle condutture per gli
agenti chimici pericolosi nonché gli eventuali rischi connessi
qualora siano utilizzati durante il lavoro agenti chimici
pericolosi che non siano contrassegnati da segnali di sicurezza
in base al DLGVO n. 493/96
|
C)
Violazioni ascrivibili al medico competente : 60 decies co 3 primo
periodo, e co 6°, 60 undecies
Per
i medici competenti in ordine alle violazioni
loro ascrivibili, appresso enucleate nella tabella IV, è stata
prevista , ai sensi
dell’art 90 lett A) DLGVO 626/94 la pena dell’arresto
sino a due mesi o
dell’ammenda da lire
un milione a lire sei milioni, rectius, previa conversione giusta art
51 DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 1998, n. 213.
da € 516 ad € 3098.
La
scelta di sanzionare penalmente condotte omissive che incidono
direttamente sulla organizzazione concreta ( schede , raccolta
anonima dei dati e aggiornamento), e sulla effettività della
sorveglianza sanitaria ( monitoraggio biologico ) nonché sui doveri
di informazione interni ed esterni, appare ineccepibile.
TABELLA
IV
Condotte
omissive ipotizzabili nei confronti dei medici competenti ai sensi
artt 60 decies 3° co primo periodo e art. 60-undecies,
sanzionate dall’art. 92 lettA) DLGVO 626/94
Art.
60-decies
(Sorveglianza
sanitaria).
–
3.
Non aver assicurato l’effettuazione del monitoraggio biologico
obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è
stato fissato un valore limite biologico o non aver informato il
lavoratore interessato.
Art.
60-undecies
(Cartelle
sanitarie e di rischio).
–
1.
Aver omesso di istituire ed aggiornare, per ciascuno dei
lavoratori sosstoposti a sorveglianza sanitaria ex art 60 decies,
una cartella sanitaria e di rischio custodita presso l’azienda,
o l’unità produttiva, secondo quanto previsto dall’articolo
17, comma 1, lettera d),
Non
avere fornito al lavoratore interessato tutte le informazioni in
ordine ai risultati degli accertamenti sanitari Non aver
rilasciato a richiesta del lavoratore copia della documentazione
sanitaria
Non
aver comunicato, in occasione delle riunioni periodiche di
protezione e prevenzione dei rischi, i risultati anonimi
collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati
ovvero non aver fornito indicazioni circa il significato di detti
risultati
Non
aver indicato nella cartella di rischio i livelli di esposizione
professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e
protezione
2.
Non aver fornito su richiesta, agli organi di vigilanza copia
della cartelle sanitarie e di rischio.
3.
Non aver trasmesso all’ISPESL le cartelle sanitarie e di rischio
del lavoratore, in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
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